Incoterms® 2010 Rules. I termini di resa commerciali internazionali
(di Sabrina Polato)
Con il termine INCOTERMS® (International Commercial Terms) si fa riferimento a quell’insieme di termini commerciali standard utilizzati nei contratti di compravendita internazionali, al fine di stabilire in maniera univoca ed inequivocabile quanto segue:
– gli obblighi in capo al venditore/compratore;
– le spese ed i rischi in capo al venditore/compratore;
– il luogo di carico/consegna della merce oggetto del contratto di compravendita internazionale.
Pubblicati per la prima volta nel 1936 dalla ICC (International Chamber of Commerce)[1] di Parigi, gli INCOTERMS® forniscono definizioni e regole di interpretazione dei termini commerciali più comuni, accettati a livello internazionale. Tali regole vengono periodicamente revisionate da un gruppo di esperti ed addetti ai lavori, riuniti dalla Camera di Commercio Internazionale per il continuo aggiornamento dei termini commerciali e dei loro dettami.
L’ultima versione, denominata INCOTERMS® 2010, è stata sviluppata nel settembre 2010 ed è entrata in vigore a tutti gli effetti a partire dal 1° gennaio 2011.
È importante sottolineare che ogni nuova versione non annulla o sostituisce la precedente: infatti, le parti possono concordare di utilizzare qualsiasi versione degli INCOTERMS®, non necessariamente quella più recente o più prossima alla data di sottoscrizione del contratto di compravendita. L’importante è specificare chiaramente nel contratto quale versione degli INCOTERMS® si è convenuto di applicare, se la versione del 2010, del 2000 o precedenti.
INCOTERMS® 2010
La versione 2010 degli INCOTERMS® ha introdotto molte novità rispetto a quella precedentemente in uso. Infatti, i termini di resa sono scesi numericamente da 13 a 11; i termini DAF, DES, DEQ e DDU sono stati eliminati, mentre sono stati aggiunti due nuovi termini, Consegnato al Terminal “Delivered ai Terminal” (DAT) e consegnato al luogo designato “Delivered at Place” (DAP). Con la versione 2010 si è inoltre cercato di tenere maggiormente in considerazione il ruolo che la sicurezza dei traffici e lo scambio elettronico di dati ora giocano nel commercio internazionale.
Di seguito, una descrizione dettagliata di ciascuno degli 11 INCOTERMS® 2010, convenzionalmente suddivisi in due gruppi:
PER QUALSIASI MODALITA’ DI TRASPORTO
- EXW – EX WORKS – FRANCO FABBRICA – il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione del compratore presso la propria sede o presso altro luogo convenuto (ad esempio, fabbrica, magazzino, ecc.) Il venditore non ha bisogno di caricare la merce sul mezzo di prelevamento, né ha bisogno di sdoganare le merci per l’esportazione.
- FCA – FREE CARRIER – FRANCO VETTORE – significa che il venditore consegna la merce al vettore o ad un’altra persona designata dal compratore presso la sede del venditore o in altro luogo convenuto. Le parti devono specificare il più chiaramente possibile il punto preciso all’interno del luogo di consegna, dal momento che il rischio passa al compratore in quel punto.
- CPT – CARRIAGE PAID TO – TRASPORTO PAGATO FINO A – significa che il venditore consegna la merce al vettore o ad un’altra persona da lui designata in un luogo convenuto. Il venditore deve stipulare contratti e pagare le spese di trasporto necessarie per portare le merci nel luogo di destinazione.
- CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO – TRASPORTO ED ASSICURAZIONE PAGATI – significa che il venditore consegna la merce al vettore o ad un’altra persona da lui designata in un luogo convenuto e deve pagare sia le spese di trasporto necessarie per portare la merce nel luogo di destinazione, sia stipulare i contratti per la copertura assicurativa contro il rischio di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve notare che sotto CIP il venditore è tenuto ad ottenere soltanto una copertura assicurativa minima. Se il compratore desidera avere una maggiore protezione assicurativa, dovrà accordarsi al riguardo con il venditore o fare i propri regimi di assicurazione supplementare.
- DAP – DELIVERED AT PLACE – CONSEGNATO A (LUOGO) – significa che il venditore effettua la consegna quando la merce è messa a disposizione del compratore sui mezzi di trasporto pronti per lo scarico nel luogo di destinazione. Il venditore si assume tutti i rischi relativi al trasporto della merce fino al luogo convenuto, ma non effettua lo sdoganamento.
- DAT – DELIVERED AT TERMINAL – CONSEGNATO AL TERMINAL – significa che il venditore effettua la consegna quando la merce, una volta scaricata dal mezzo di trasporto, è messa a disposizione del compratore in un terminale nel porto o ne luogo di destinazione. “Terminal” comprende un posto, coperto o meno, come una banchina, un magazzino, una ferrovia o terminal cargo aereo. Il venditore assume tutti i rischi relativi al trasporto della merce e di scarico al terminal nel porto o luogo di destinazione.
- DDP – DELIVERED DUTY PAID – RESO SDOGANATO – significa che il venditore consegna la merce quando i beni, sdoganati all’importazione, sono messi a disposizione del compratore sui mezzi di trasporto che arrivano pronti per lo scarico nel luogo di destinazione. Il venditore sopporta tutti i costi ed i rischi relativi al trasporto della merce fino al luogo di destinazione e ha l’obbligo di sdoganare le merci, non solo per l’esportazione, ma anche per l’importazione, pagare i dazi sia per l’esportazione sia per l’importazione e di procedere a tutte le formalità doganali.
PER SOLO TRASPORTO VIA MARE E PER VIE NAVIGABILI
- CFR – COST AND FREIGHT – COSTO E NOLO – Significa che il venditore consegna la merce a bordo della nave o procura la merce già consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando le merci sono a bordo della nave. Il venditore deve stipulare contratti, pagare le spese ed il nolo richiesti per portare la merce fino al porto di destinazione.
- CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT – COSTO, ASSICURAZIONE E TRASPORTO MERCI – significa che il venditore consegna la merce a bordo della nave o procura la merce già consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando le merci sono a bordo della nave. Il venditore deve stipulare contratti e pagare le spese necessarie per portare le merci al porto di destinazione. Il venditore stipula anche i contratti per la copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve notare che in base al CIF il venditore è tenuto ad ottenere soltanto una copertura assicurativa minima. Se il compratore desidera avere una maggiore protezione assicurativa, sarà necessario accordarsi al riguardo con il venditore o fare i propri regimi di assicurazione supplementare.
- FAS – FREE ALONGSIDE SHIP – FRANCO LUNGO BORDO – ll venditore effettua la consegna quando la merce è sottobordo della nave (ad esempio, su una banchina o una chiatta) designata dal compratore nel porto d’imbarco. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando le merci sono a fianco della nave e il compratore sopporta tutte le spese da quel momento in poi.
- FOB – FREE ON BOARD – FRANCO A BORDO – significa che il venditore consegna la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto d’imbarco, o procura la merce già consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando le merci sono a bordo della nave ed il compratore sopporta tutte le spese da quel momento in poi.
Note
[1] ICC – Camera di Commercio Internazionale – è stata fondata nel lontano 1919 dall’ex ministro del Commercio francese Etienne Clementel, guida di un gruppo di imprenditori, banchieri e commercianti accomunati dalla volontà di creare un’organizzazione che potesse rappresentare e regolarizzare il business ovunque nel mondo. Fin dalla sua fondazione, ICC ha sede a Parigi.