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Coronavirus: ritornano a decorrere i termini del ruling per le imprese aventi attività internazionale

L’art. 67 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede la “sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori” per il periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020. In forza della norma suddetta, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare del 27 marzo 2020, n. 7/E, in cui chiarisce approfonditamente la sospensione citata in relazione alla materia degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box. Il commento in oggetto si propone di evidenziare quanto previsto per il ruling con imprese aventi attività internazionale, la cui sospensione è da poco terminata.

Premessa

Il comma 1 dell’art. 67 del D.L. n. 18/2020 prevede, nel suo ultimo periodo, che “[…] sono inoltre sospesi i termini […] di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure dicui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Nello specifico, i termini cui l’articolo si riferisce riguardano:

  • gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
  • le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplinasui prezzi di trasferimento di cui all’art. 110, comma 7, secondo periodo, del Testo unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986;
  • la procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. patent box).

Nello specifico, il punto 1) attiene alla disciplina del ruling per le imprese aventi attività internazionale ex art. 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Di seguito, si riportano alcune indicazioni su come dovranno comportarsi i Contribuenti e gli Uffici degli enti impositori interessati da tale procedura.

La sospensione per i Contribuenti coinvolti dal ruling internazionale

L’art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che il ruling messo a disposizione delle imprese con attività internazionale possa riguardare i seguenti ambiti, come ricordato dalla stessa Circolare dell’Agenzia delle Entrate in esame:

  • preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale dei prezzi di trasferimento ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli artt. 166 e 166-bis del TUIR;
  • applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
  • valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
  • applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

Si rammenta che il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, n. 42295 definisce “impresa con attività internazionale” il Contribuente (persona giuridica):

  • che, alternativamente o congiuntamente, si trovi rispetto a società non residenti in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’art. 110 del TUIR;
  • il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
  • che abbia corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali;
  • eserciti la sua attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato.

Lo stesso Provvedimento specifica che l’istanza sia ritenuta “ammissibileentro 30 giorni dal suo ricevimento a condizione che rispetti i requisiti di forma e sostanza richiesti.

Conclusioni

Alla luce di quanto innanzi esposto, il termine amministrativo della procedura di ruling inizierà nuovamente a decorrere dal 1° giugno 2020, sia nel caso in cui la documentazione sia inviata durante il periodo di sospensione sia prima di esso.

Nel caso in cui l’istanza sia stata avanzata precedentemente, si prenderà in considerazione il decorso temporale antecedente l’8 marzo 2020 come ben esemplifica l’Agenzia dell’Entrate nell’esempio che segue: “[…] se il contribuente ha presentato istanza ai sensi dell’articolo 31-ter il giorno 11 febbraio 2020, essendo decorsi ventisei giorni al giorno 8 marzo, l’Agenzia delle entrate dovrà rispondere entro il 4 giugno […]”.

Infine, la Circolare citata specifica che gli Uffici dell’Amministrazione coinvolti da tali procedure potranno continuare, durante il periodo sospensivo e con le dovute cautele, tutte le attività “tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di accordo preventivo”, evidenziando come la sospensione non riguardi, dunque, tutte le operazioni burocratiche ma solo quanto inerente ai termini previsti per la conclusione dell’iter amministrativo.

(A cura di Rocco Pietro Di Vizio)


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a cura del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. Via Padova, 5 – 20025 Legnano (MI) – C.F. 92044830153 – ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013
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