Diritto

L’attività del collegio sindacale nella crisi di impresa

(a cura della Redazione)

Al collegio sindacale è consentita la rilevazione dello stato di insolvenza?
Il tema assume importanza dato il disposto dell’art. 224 L.F., a mente del quale “si applicano le pene stabilite dall’art. 217 […] ai sindaci […] quali […] hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo – ovvero – hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge”.
La questione diventa di difficile risoluzione allorché l’art. 6 della L.F. non annovera il collegio sindacale tra i soggetti che hanno iniziativa per richiedere il fallimento, tuttavia i sindaci possono rientrare tra i soggetti passibili di reati fallimentari (anche in concorso).
Peraltro, in giurisprudenza è ormai pacifico che “agli effetti dell’esclusione della responsabilità dei sindaci, non è sufficiente la dimissione dalla carica, in quanto essi devono attivarsi, affinché gli amministratori non pongano in essere atti pregiudizievoli e, qualora li abbiano compiuti, devono adoperarsi per ridurre al minimo l’entità dei danni”.
Non basta, dunque, “lavarsi le mani”: in caso di dimissioni multiple, i sindaci potrebbero essere esposti anche al rischio di azioni risarcitorie verso la società, in quanto la particolare circostanza finirebbe con il privare la società della continuità dell’azione di controllo in una situazione estremamente delicata.
Ciò che è certo è che il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza dovesse rilevare la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell’impresa, deve sollecitare tempestivamente gli amministratori affinché si attivino per porvi rimedio.
In realtà il grande punto di criticità è dato dal fatto che non esistono disposizioni che, fungendo da raccordo tra diritto societario e disciplina della crisi di impresa individuino i comportamenti specifici che l’organo è tenuto ad adottare nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Considerata, altresì, l’incerta individuazione del cosiddetto “stato di crisi”, si individuano due piani di intervento del collegio sindacale:
• l’attività di vigilanza volta a monitorare costantemente la continuità aziendale, nell’ottica della prevenzione e comunque della tempestiva emersione di situazioni di crisi;
• il monitoraggio dell’attuazione da parte degli amministratori di misure idonee a garantire la continuità aziendale.
Nel caso in cui gli amministratori omettano l’adozione degli opportuni e auspicati provvedimenti, il collegio sindacale può convocare l’assemblea, ai sensi dell’art. 2406 c.c., per informarla sia dello stato di crisi in atto, sia dell’inerzia degli amministratori e l’assemblea, oltre che richiedere agli amministratori di adottare i provvedimenti funzionali al superamento della crisi, può giungere sino a deliberare la revoca degli stessi. Al ricorrere dei presupposti normativi, l’assemblea può deliberare, altresì, gli opportuni provvedimenti (quali, la riduzione del capitale, la ricapitalizzazione, la trasformazione ovvero lo scioglimento della società).
Nei casi in cui il ricorso all’assemblea, per un qualsivoglia motivo, non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità, ha un grande strumento di reazione a sua disposizione: può proporre la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c..
Esiste, poi, tutta una serie di momenti aziendali in cui l’attività del collegio sindacale si fa ancor più delicata.
Si pensi al caso in cui la società decida di predisporre un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma terzo, lett. d). In tale situazione, il collegio sindacale deve vigilare che il professionista incaricato di attestare la ragionevolezza del piano sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 28 L.F. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.
Quando la società adotta il piano, il collegio sindacale è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dello stesso da parte degli amministratori. Quindi, pur senza mai esprimersi sul merito del piano, il collegio svolge in ogni caso una funzione di vigilanza che attiene sia alla fase prodromica che alla fase esecutiva del piano di risanamento.
Laddove il collegio dovesse rilevare significativi scostamenti rispetto alle previsioni del piano, può chiedere chiarimenti all’organo amministrativo e, qualora questi non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare, ricorrendone i presupposti, l’assemblea dei soci per renderla edotta del processo di scostamento dal piano in atto.
Il collegio sindacale, anche nel caso in cui la società decida di accedere ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis L.F., svolge, parimenti, una funzione di vigilanza preventiva ed una attinente alla fase esecutiva dell’accordo, con analoghi poteri sollecitazione degli amministratori e di convocazione dell’assemblea in caso di scostamenti dalle previsioni dell’accordo omologato dal tribunale.
In caso di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo e anche successivamente alla omologazione, il collegio sindacale, diversamente da quanto si potrebbe essere portati a pensare, continua a svolgere, le funzioni ad esso attribuite dalla legge: gli organi nominati nella procedura, infatti, affiancano e non sostituiscono gli organi societari.
Relativamente alla vigilanza del collegio sindacale in caso di concordato preventivo ex art. 160 L.F., va evidenziato che al collegio spetta esclusivamente la verifica dei requisiti di professionalità dell’attestatore, mentre la verifica della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano su cui si basa il concordato preventivo è oggetto della valutazione del professionista attestatore.
Il discorso cambia radicalmente se viene dichiarato il fallimento della società.
Durante la procedura di fallimento le funzioni del collegio sindacale sono sospese.
La dichiarazione di fallimento non produce l’estinzione dell’ente, né la decadenza degli organi sociali. Durante la procedura il collegio sindacale entra – si potrebbe dire – in una fase di quiescenza che determina la sospensione delle proprie funzioni, in attesa di capire quale sarà il futuro prossimo dell’impresa: infatti, non essendovi coincidenza tra fallimento della società ed estinzione della medesima, si potrebbe verificare che, in presenza di residuo attivo, i soci optino per la ripresa dell’attività con quel patrimonio residuo ovvero procedano ad una ricapitalizzazione o anche, infine, deliberino lo scioglimento della società.