Diritto Criminologia e criminalistica

Le riflessioni sulla perizia della scrittura nel contesto delle attività dell’organo processuale richiedente il suo svolgimento

di Justyna Zylinska [i]

(Traduzione dalla lingua polacca a cura di Jolanta Grebowiec-Baffoni)

Le riflessioni sulla perizia della scrittura nel contesto delle attività dell’organo processuale richiedente il suo svolgimento

Introduzione

La perizia della scrittura, appartenendo al campo della perizia dei documenti, può essere trattata nel senso più largo o più stretto. La perizia in sensu largo, non sarà molto differente dal concetto della perizia dei documenti. L’ambito delle indagini sulla scrittura manuale comprende sia l’analisi della specificità dei segni grafici – ossia la specificità di realizzare di questi segni, sia l’analisi del mezzo scrivente e coprente. Invece l’analisi della scrittura in sensu stricto si limita soltanto alle analisi comparative dei segni grafici [ii].

Nella pratica le analisi della scrittura raramente si limitano soltanto alle comparazioni dei segni grafici. Il loro obiettivo può essere per esempio l’identificazione dell’esecutore della scrittura o del suo stato psicofisiologico (per esempio età, malattie), oppure la verifica se la grafia proviene da una o più persone, oppure quando è stata realizzata[iii].

Richiedendo l’esecuzione della perizia sulla scrittura, l’organo processuale deve determinare l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 193 § 1 del Codice di procedura penale[iv], e quindi esaminare se le circostanze (ad es. la firma sottostante al documento è stata eseguita da una determinata persona) hanno un impatto significativo sul risultato del caso e se la sua spiegazione richiede l’utilizzo di particolari conoscenze peritali nel campo della scrittura, oppure se la questione possa essere chiarita da altre azioni probatorie (ad es. tramite le dichiarazioni sicure dei testimoni) [v].

Il verificarsi delle circostanze di cui sopra esige dall’organo processuale, che nel processo penale compare come decisore, l’ammissione delle perizie, nonché di svolgere altri compiti che riguardano la direzione e l’ambito delle attività svolte dall’esperto nella sfera dell’analisi della scrittura, per esempio di definire il suo oggetto, oppure di completare e di fornire al perito il materiale da esaminare, indispensabile per esprimere l’opinione, ma anche della verifica e della valutazione di questo tipo di prova.

L’organo giudiziario, realizzando i compiti assegnatigli dal legislatore, non può pregiudicare l’autonomia dell’esperto: l’autodecisione e l’indipendenza nella ricerca e nella stesura della relazione e della parte conclusiva – contenente l’espressione della sua posizione e le conclusioni finali. Tuttavia, non esistono gli ostacoli perché l’organo giudiziario, nello svolgimento delle proprie mansioni, non collaborasse con l’esperto. Ciò è particolarmente importante durante il completamento del materiale da esaminare nella perizia della scrittura, nella presa delle decisioni sulla scelta del materiale indispensabile per lo svolgimento della perizia, nella consultazione del contenuto della decisione sulla convocazione del perito per lo svolgimento della perizia. Di conseguenza i risultati della realizzazione dei doveri da parte dell’organo processuale non dipendono solamente dallo stesso organo processuale ma anche dalla sua stretta collaborazione con il perito, esecutore della perizia.

I doveri dell’organo processuale derivanti dal provvedimento sull’ammissione delle prove dell’opinione del perito

La base giuridica per l’esecuzione dell’analisi peritale della scrittura nel procedimento penale viene determinata dall’emissione della decisione sull’ammissione della prova dell’opinione del perito[vi], ciò viene precisato nell’art. 194 c.p.p. Questa normativa, accanto alle direttive generali del decreto penale processuale contenute nell’art. 94§1, stabilisce anche il contenuto della decisione ammettente questo tipo di prova. Di conseguenza in questo documento l’organo giudiziario definisce:

  • i dati identificanti l’esperto (gli esperti), la sua specializzazione e nel caso dell’opinione rilasciata dall’istituzione, se necessario, le specializzazioni e le qualifiche delle persone che dovrebbero partecipare nello svolgimento della perizia,
  • oggetto e ambito della perizia con la formulazione, se necessario, delle domande specifiche,
  • il termine della consegna della perizia.

Nella decisione è necessario specificare anche la forma di presentazione dell’opinione (art. 200§1 c.p.p.) e il materiale che implicherà la base dell’indagine. Invece nel caso della nomina di più esperti rappresentanti varie specializzazioni, è necessario indicare se essi dovranno svolgere l’indagine insieme ed emettere un parere congiunto o eseguire le opinioni separate (art. 193§3 c.p.p.). Nel contenuto della decisione si dovrebbero trovare le informazioni sull’ambito della condivisione dei fascicoli con l’esperto. Procedendo nell’analisi dell’argomento, oggetto di questo studio sui doveri dell’organo processuale connessi con lo svolgimento della prova della perizia dei documenti nel contesto degli obblighi dell’autorità derivanti dal contenuto del provvedimento sull’ammissione delle prove dell’opinione dell’esperto, in primo luogo bisogna indicare l’esecutore della perizia sulla scrittura. Come sottolinea Z. Kegel, il raggiungimento dei risultati corretti della perizia dipende dal suo affidamento alle persone competenti[vii]. Perciò l’organo è tenuto rispettare la regola della scelta migliore[viii], per questo motivo dovrebbe selezionare il perito con le qualifiche più rilevanti fra le persone con le conoscenze speciali, predisposte allo svolgimento di questo tipo di perizia, non sottoposte all’esclusione dall’albo (secondo le norme del decreto penale e processuale), garantenti lo svolgimento della sua funzione in modo oggettivo e responsabile, soddisfacente altri criteri importanti, come per esempio l’accesso alla base tecnica o serietà e impegno nell’esecuzione delle perizie precedenti[ix].

La scelta dell’esecutore della perizia sulla scrittura viene effettuata a due livelli.  In primo luogo si può consultare un esperto o gli esperti oppure rivolgersi ad un istituto scientifico o specializzato (ad es. Università, Istituto Scientifico dell’Accademia Polacca delle Scienze, Centrale Laboratorio Criminalistico della Polizia, Istituto delle Perizie Giudiziarie di Cracovia) con la domanda di emissione dell’opinione. In secondo luogo, l’organo può, a sua discrezione, nominare un esperto o un esperto giudiziario – ovvero una persona iscritta, dal Presidente del tribunale distrettuale[x], alla lista dei periti giudiziari oppure nominare una persona che, pur non essendo iscritta a questa lista, per motivi delle sue qualifiche professionali e specialistiche attinenti nel campo, può essere convocata in tale veste. A questo punto è opportuno sottolineare che il valore probatorio e la rilevanza della perizia sulla scrittura non dipende dalla fonte dalla quale proviene il parere[xi].

L’organo, effettuando la selezione dell’esecutore della perizia sulla grafia, determina il numero degli esperti che dovranno svolgere la perizia. Nel contesto di questa problematica è opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che il valore probatorio del parere non dipende dal numero degli esperti[xii]. Nella maggior parte dei casi è sufficiente la prova dell’opinione di un perito. Tuttavia, il carattere della circostanza che deve essere stabilita è l’eventuale controversia degli argomenti che dovrebbero essere considerati, potrebbero esigere la convocazione degli altri periti[xiii].

Un altro compito dell’organo processuale, che risulta dal contenuto del provvedimento sull’ammissione della prova dell’opinione della perizia nell’ambito della scrittura manuale, è la determinazione dell’oggetto e dell’ambito della perizia sulla scrittura. L’attuazione di tale obbligo non è facile, in quanto non vi è alcuna definizione giuridica di questi due termini, per di più, nella dottrina sono anche compresi in modo diversi[xiv], fornendo una fonte di molteplici interpretazioni. La realizzazione di questo dovere non è facile, poiché manca la definizione legale di ambedue termini (n.d.t. oggetto e portata) e inoltre nella dottrina tutti e due vengono compresi in modi diversi, fornendo la base per diverse interpretazioni. Distaccandoci in questo luogo, per motivi dell’oggetto del nostro studio, dalle particolari riflessioni in questo campo, bisogna segnalare che l’analisi delle definizioni dottrinali dell’oggetto della perizia indica che esse più spesso vengono formulate sollevando la questione, accogliendo come elemento principale della loro costruzione l’argomento sottoposto all’esame, il cui contenuto viene indicato dalle circostanze aventi il significato rilevante nella risoluzione della causa, perciò esigente le conoscenze speciali[xv]. Invece il termine “l’ambito della perizia” viene compreso come:

  • ciò che condiziona la possibilità di includere l’attività processuale alla perizia, a prescindere dalla denominazione utilizzata per descrivere questa attività nel decreto (per esempio l’autopsia con l’apertura della salma, l’osservazione nell’ospedale psichiatrico);
  • limiti dell’esame che l’organo processuale delinea al perito nell’ambito dell’oggetto della perizia
  • sfera dell’esame che deve essere svolto nell’ambito dell’oggetto della perizia conformemente ai principi definiti dalla disciplina del sapere[xvi].

L’organo processuale, determinando l’oggetto e l’ambito della perizia, dovrebbe farlo in modo chiaro, preciso con la considerazione delle sue possibilità di analisi, con la formulazione, quando c’è ne il bisogno, delle domande specifiche. In questo modo la definizione dei limiti dell’esame permette la delucidazione di ogni dubbio dell’organo processuale. Una precisazione dei limiti contribuisce anche a eliminare eventuali dubbi del perito che potrebbero sorgere sulla base dell’interpretazione del contenuto della decisione della sua nomina di partecipare al caso e previene la pratica negativa di apportare i cambiamenti autonomi nell’ambito dell’oggetto e nell’ambito della perizia, ciò, conformemente all’art. 198§3 c.p.p., è l’esclusivo diritto dell’organo processuale[xvii].

Il richiedente la perizia sulla scrittura definisce il suo l’oggetto e l’ambito, tuttavia non ha il diritto di scegliere il metodo di ricerca applicata nella perizia. Gli esperti, realizzando le indagini nel campo della scrittura, conservano l’autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche di ricerca, dopo un esame preliminare del materiale probatorio e comparativo, l’oggetto dell’indagine[xviii].

Questo concetto trova il riflesso anche nella giurisprudenza. Per esempio nella sentenza del 25 giugno 2003, la Corte Suprema ha stabilito che nella scelta dei metodi e delle analisi specialistiche il perito è indipendente dall’organo processuale, ciò non significa che egli non sia sottoposto al suo controllo. La posizione dell’organo giudiziario in questa materia dovrebbe essere la conseguenza del dovere processuale della constatazione delle circostanze aventi il significato rilevante per la risoluzione della causa, ma anche dell’esperienza e del sapere dei periti, che grazie alle loro conoscenze speciali sono in grado di valutare se lo svolgimento degli esami specialistici sia giustificato e indicato[xix].

Tuttavia – come fa notare I. Zieniewicz, nella pratica processuale-penale, si verificano i casi di suggerire al perito il metodo dell’indagine. Più spesso viene indicato il metodo grafologico. Tale comportamento non è corretto, in quanto, in primo luogo, è uno dei metodi utilizzati nello studio della scrittura, e nel secondo luogo esso non viene utilizzato autonomamente, ma eventualmente come complemento dei metodi comparativi nello studio dei documenti, che viene utilizzato più spesso[xx].

Fermandoci ancora sulla scelta dei metodi dell’indagine si deve sottolineare che il fatto di lasciare al perito la libertà di scegliere il metodo dell’indagine, non esclude che l’organo processuale si riservi la propria presenza durante lo svolgimento di alcune o di tutte le indagini, svolte dall’esperto. La base giuridica per la decisione in questo senso è l’articolo 198§2 c.p.p., che stabilisce che l’organo processuale può riservarsi la propria presenza nello svolgimento  di alcune o di tutte le ricerche, se ciò non influenzerà negativamente il risultato delle analisi.

Emettendo la decisione sull’ammissione della prova dell’opinione del perito, l’organo giudiziario è tenuto indicare il termine di consegna del parere. La legge processuale-penale determina i termini di svolgimento del processo o di realizzazione delle attività specifiche. Il loro adempimento dipende spesso dalla durata della perizia, in risultato di ciò le autorità indicano scadenze molto brevi per la consegna, che gli esperti non sono in grado di rispettare[xxi].

Di conseguenza, l’organo processuale dovrebbe definire il termine di consegna della perizia, considerando da una parte la portata degli esami che esigono un tempo determinato per la loro esecuzione da parte del perito, dall’altra eliminando i casi di tempi processuali che ingiustificatamente diventano troppo lunghi.

Inoltre l’organo giudiziario emettendo la decisione sull’ammissione della prova della perizia ha il dovere di specificare, descrivendo precisamente il contenuto della decisione, gli elementi che costituiscono la base dell’indagine, facendo contemporaneamente una chiara distinzione dell’oggetto d’indagine contestato e dell’oggetto comparativo. Inoltre, anche il completamento del materiale dell’indagine per la perizia è il dovere dell’organo processuale.

La pratica processuale-penale indica numerose scorrettezze in questo ambito; le mancanze più frequenti nelle decisioni approvanti lo svolgimento della prova della perizia sono:

– insufficiente oppure imprecisa e incompleta definizione del materiale, sia contestato che comparativo,

– l’omissione delle informazioni rilevanti riguardanti il materiale che consentirebbero la loro identificazione univoca (ad es. il numero del fascicolo, la data di emissione del documento ecc.) e riguardanti il suo carattere (ad es. la specificazione dei dati riguardanti l’origine del materiale comparativo, se è stato raccolto dalle fonti sicure o acquisito dai saggi grafici eseguiti appositamente per la causa),

– l’omissione delle informazioni sui dati delle persone di cui campioni grafici devono essere comparati con il materiale contestato[xxii].

Gli effetti di queste mancanze possono essere gravi perché possono comportare il rischio di un’inesatta interpretazione delle intenzioni del committente da parte del perito che non saprà che cosa analizzare per esprimere il parere riguardante la soluzione della questione.

L’ultimo compito dell’autorità processuale risultante dal contenuto della decisione sull’ammissione del parere peritale sulla scrittura è la determinazione della sua forma. La decisione in questo senso riguarda l’indicazione se il parere deve essere presentato in forma scritta oppure orale (art. 200§1 c.p.p.).

Va sottolineato che dal punto di vista del valore probatorio del parere non vi è alcuna differenza tra il parere orale e scritto, l’uso della prima o della seconda forma (o delle entrambe) dovrebbe dipendere dalle circostanze del caso e dalle esigenze procedimento probatorio[xxiii]. Nel caso di analisi dell’opinione sulla scrittura si dovrebbe consigliare la presentazione di osservazioni scritte. Nel caso di questo tipo di opinione – soprattutto quando viene realizzata nei casi complicati che richiedono studi specialistici – il parere orale, espresso davanti all’autorità giudiziaria di solito incompetente in materia, comporta il rischio di perdita del controllo delle dichiarazioni del perito e perfino di perdersi nella selva dei termini specialistici, ma anche di seguire le suggestioni personali dovute alle impressioni durante il contatto con il perito (presenza, loquacità, decisione nella formulazione delle conclusioni), invece gli argomenti sostanziali[xxiv].

L’organo processuale ha inoltre l’obbligo di scegliere le forme di realizzazione delle indagini e di presentazione del parere, nella situazione quando decreta lo svolgimento della perizia ad alcuni esperti rappresentanti varie specializzazioni (art. 193§3 c.p.p.). Quindi decide sul modo di svolgere la loro attività di ricerca e di emissione dell’opinione, ovvero decide se le loro indagini avranno il carattere congiunto e se le relative conclusioni saranno riflesse nel parere comune o nei pareri separati.

Bisogna anche ricordare che ai sensi dell’art. 193§1 c.p.p. in una situazione di comparsa delle molteplici condizioni ivi stabilite, l’organo può anche consultare alcuni esperti della stessa specializzazione. Tuttavia, il legislatore non ha deciso le peculiarità degli esami da svolgere e dell’opinione rilasciata sulla base di essi.

Si può suggerire l’applicazione appropriata delle norme in materia di opinione globale, che stabiliscono la forma dell’opinione sulla base della decisione dell’organo processuale[xxv].

L’obbligo di completare e fornire al perito il materiale d’indagine

L’adeguata raccolta del materiale peritale è la condizione indispensabile che pregiudica il significato e l’efficacia della perizia. Come sottolinea Z. Kegel, la perizia effettuata da una persona incompetente di solito può essere rifatta, mentre l’errore che consiste in una scorretta raccolta del materiale, in particolare se si tratta del materiale probatorio, di solito non può essere riparato[xxvi].

Considerato quanto sopra, l’organo che richiede lo svolgimento della perizia sulla scrittura ha il dovere di condividere, proteggere ed acquisire il materiale di ricerca – probatorio e comparativo. Il primo tipo di materiale è definito come tracce (ad es. impronte digitali, delle calzature) e altri oggetti che non sono le tracce (ad es. un coltello, un documento falsificato), protetti nel corso delle attività processuali[xxvii].

I documenti che verranno successivamente utilizzati nell’ambito di analisi della scrittura devono essere protetti in modo tale da escludere la possibilità di rimuovere o di cancellare le tracce forensi presenti oppure di applicare su di esse le altre caratteristiche aggiuntive, limitando o escludendo in questo modo la possibilità di effettuare le ricerche adeguate[xxviii]. Pertanto, si dovrebbe evitare di toccare il documento protetto direttamente con le dita, anzi, si dovrebbe usare una pinzetta o i guanti, non è ammissibile interferire in nessun tipo nella struttura del documento (ovvero di fare annotazioni, eliminazioni, sottolineamenti, punzonatura, ecc).

Il metodo di protezione del documento è individualizzato – sul documento infatti possono essere presenti diversi tipi di tracce (ad es. tracce di impronte digitali o di colla. [xxix]) oppure il documento può presentare le alternazioni (ad es. umidità, bruciatura ecc.). Pertanto:

  • I documenti asciutti vengono protetti all’interno delle buste di carta. Sulla busta – una volta inserito il materiale, non si possono fare iscrizioni, poiché la pressione del mezzo scrittorio potrebbe produrre i rilievi secchi sui documenti all’interno;
  • I documenti strappati devono essere ricostruiti sul luogo di ritrovamento, meglio se verranno inseriti tra i due fogli di stagnola trasparente e pulita. Ristrutturando i documenti non bisogna incollarli, nemmeno con l’utilizzo del nastro adesivo trasparente;
  • I documenti umidi bisogna asciugarli a temperatura l’ambiente. Se i documenti oltre ad essere umidi sono anche sporchi, le sporcizie devono essere rimosse (con pinzetta, spazzola) solo dopo l’essiccazione;
  • I documenti bagnati devono essere asciugati dall’acqua in eccesso con l’uso della carta assorbente. Il documento si deve posizionare tra due fogli di carta assorbente e premere leggermente[xxx];
  • I documenti asciutti, macchiati di grasso – ogni foglio deve essere protetto separatamente. Non si dovrebbe permettere al contatto del grasso con i mezzi coprenti, per non causare la sfocatura del colorante. Il documento sporco di grasso deve essere protetto con alcuni strati di carta e non si dovrebbe inserirlo nella busta di polietilene[xxxi];
  • I documenti danneggiati dal fuoco:
  • bruciacchiati, ma conservanti la struttura della carta nel suo complesso – non richiedono i particolari trattamenti rinforzanti. Basta stenderli in un cartone duro, coprendoli a strati con una carta velina morbida.
  • molto carbonizzati – dovrebbero essere messi in una scatola foderata con i batuffoli di cotone e coperti delicatamente con una carta morbida per tenerli immobilizzati. I documenti vengono sottoposti agli interventi rinforzanti, spruzzandoli con una soluzione di polimero o di caucciù[xxxii];
  • i documenti che prima di aver subito la combustione si trovavano nella borsa o nel portafoglio e tuttora si trovano al loro interno – devono essere protetti nella loro interezza e non si possono rimuovere dagli oggetti in cui si trovano[xxxiii].

Perché il documento rilevato sulla scena dell’incidente potesse essere utilizzato come mezzo di prova, deve essere non solo protetto in termini tecnici, ma anche descritto adeguatamente nel protocollo di ispezione, di verifica ecc.

Invece il materiale comparativo viene utilizzato – accanto al materiale probatorio – in  quelle perizie nelle quali vengono effettuati gli studi comparativi, e quindi anche nell’ambito di analisi della scrittura. Questo concetto include le tracce acquisite deliberatamente per gli scopi di identificazione dalle autorità processuali in relazione al procedimento in corso (ad es. campioni di scrittura), come pure le tracce conservate nei registri (ad es. impronte digitali) e negli archivi forensi[xxxiv].

Nella perizia della scrittura ci sono due tipi di materiale comparativo: non acquisito   (informale, raccolto) e acquisito (eseguito in seguito alla richiesta).

La prima categoria comprende i documenti scritti a mano, realizzati per gli scopi ufficiali (ad es. la stipula del contratto) o privati (ad es. annotazioni, lettere, diari). Le regole del loro completamento possono essere riassunte secondo i seguenti principi:

  • il materiale comparativo dovrebbe essere tanto più ampio quanto più “povero” è il materiale contestato, cercando di ottenere il numero più alto possibile delle caratteristiche individuali della scrittura;
  • è essenziale garantire la somiglianza della forma con la quale è stato eseguito il materiale probatorio[xxxv];
  • il materiale probatorio dovrebbe essere diversificato – questo postulato riguarda le diverse epoche di realizzazione della scrittura, la superficie, il mezzo scrivente e coprente, ciò permette di svolgere gli esami comparativi esaurienti a prescindere dalla quantità e dalla qualità del materiale probatorio.

Invece il secondo tipo del materiale comparativo della scrittura viene raccolto secondo i seguenti principi:

  • l’acquisizione dei saggio dovrebbe essere preceduto dall’analisi del documento probatorio (considerare il carattere e il contenuto del documento, la forma della scrittura, il tipo del mezzo scrittorio, le proprietà della superficie e le condizioni di realizzazione della scrittura e il suo contenuto);
  • i saggi dovrebbero contenere possibilmente molto testo, essere eseguiti con lo stesso mezzo scrittorio e con lo stesso materiale coprente, con le lettere della stessa identità ed essere realizzati in diverse posizioni scrittorie;
  • il testo dovrebbe essere dettato senza nessun indizio riguardante la modalità scrittoria[xxxvi].

A prescindere dall’acquisizione dei saggi grafici si dovrebbe tendere di raccogliere i campioni eseguiti in tempi precedenti in quanto contengono le peculiarità individuali, specifiche della scrittura personale.

Le lacune nell’acquisizione del materiale comparativo da parte dell’organo processuale sono spesso dovute alla sua incompetenza in materia e specificamente riguardante la quantità e qualità del materiale necessario per l’esame. Purtroppo queste carenze sono talvolta l’effetto della trascuratezza. Il problema è a volte considerato come marginale dagli stessi periti, che valutando il materiale di riferimento come insufficiente, non si rivolgono alle autorità processuali con la richiesta della sua integrazione[xxxvii].

Le procedure legate con il completamento del materiale dovrebbero essere effettuate dall’organo processuale con l’altissima cura. Tuttavia, il compito non è facile dato il continuo sviluppo dei metodi di rilevazione e di sicurezza delle tracce e delle norme di completamento del materiale per le esigenze di diversi tipi di perizie. Da qui l’importanza di una consultazione preliminare prima di adottare una decisione riguardante l’ammissione della prova della perizia, ma anche di un esame approfondito delle richieste degli esperti di integrare il materiale di ricerca peritale. Non si deve mai dimenticare che la valutazione della idoneità del materiale presentato rimane nella sfera dei diritti dell’esperto che, valutando negativamente il materiale per la sua idoneità alla ricerca, ha il diritto di rivolgersi all’organo processuale con la domanda della sua integrazione, e l’organo, se possibile, dovrebbe soddisfare questa richiesta.

L’obbligo di far conoscere all’esperto il fascicolo della causa nella misura necessaria per formulare un parere

L’organo giudiziario, richiedendo la perizia, prende la decisione se condividere il fascicolo della causa con l’esperto. Lo fa, come indicato nell’articolo. 198§1 c.p.p., se necessario, nella misura indispensabile per formulare un parere, quindi, se l’analisi dei fascicoli è essenziale nel processo di emissione delle opinioni. Così, l’ambito e il tipo del parere sarà il determinante risolutivo per decidere quale parte del fascicolo dovrebbe essere messo a disposizione dell’esperto[xxxviii].

Prendendo la decisione sulla questione, l’organo processuale dovrebbe prendere in considerazione se la disposizione del fascicolo al perito, nella misura in cui si intende farlo, non lo suggestionerà con le informazioni contenute in esso, oppure, al contrario, potrà aiutarlo di svolgere l’indagine e quindi aumentare il valore del suo parere[xxxix].

Nella letteratura viene sottolineato che è difficile in questo ambito indicare una soluzione univoca, perché nei casi specifici dovrebbero decidere le considerazioni di opportunità.

Di conseguenza, il codice di procedura penale, giustamente non risolve questo problema, affidando all’organo processuale la valutazione del bisogno di condivisione degli atti con il perito[xl].

Tuttavia, nella pratica, in molti casi la condivisione del fascicolo senza le esigenze espresse è la consuetudine. I. Zieniewicz considera questo problema sottolineando che in questo modo i committenti le perizie si facilitano il compito menzionando nella loro decisione che tutti  i materiali richiesti si trovano all’interno del fascicolo (spesso senza fornire ulteriori dettagli) e in questo modo si liberano dalla sempre importante sistemazione dei materiali di ricerca, ovvero dalla loro adeguata preparazione (separazione del materiale probatorio da quello comparabile) e la descrizione. Tali pratiche possono causare l’inadeguata comprensione delle aspettative dell’incaricante la perizia[xli].

Anche se la valutazione della necessità e dell’ambito di accesso ai fascicoli sia di competenza dell’organo processuale, il perito può rivolgersi all’organo processuale con la richiesta di accesso agli atti, ogni volta quando la situazione lo esige. Tuttavia la posizione del perito non è vincolante per l’autorità giudiziaria[xlii].

Il dovere di informare il perito sui suoi diritti e i doveri

L’esperto di analisi della scrittura che è stato nominato come consulente d’ufficio, diviene parte di un rapporto che lo collega con il committente della perizia. I contenuti di questo rapporto sono stabiliti dai diritti e dai doveri imposti dal decreto penale e processuale. Come sottolinea giustamente T. Tomaszewski, la conoscenza di essi è essenziale per il corretto svolgimento delle funzioni dell’esperto e per l’interazione efficace con l’autorità giudiziaria[xliii]. Pertanto, il principio di svolgimento del procedimento in modo leale e onesto costringe l’autorità a fornire le informazioni e le istruzioni all’esperto non solo in termini dei suoi doveri, ma anche dei diritti, conformemente all’art. 16 c.p.p. sul principio processuale garantente il diritto all’informazione legale.

Il regolamento prevede due regimi distinti di informare i partecipanti del processo circa l’adempimento dei loro doveri e l’esercizio dei diritti. Il primo riguarda una situazione in cui il dovere di istruzione poggia sul organo conducente il procedimento in virtù di una disposizione specifica (§ 1).

Il secondo regime riguarda la situazione quando effettivamente in nessuna disposizione expressis verbis è stato formulato alcun obbligo d’istruzione, ma sullo sfondo delle circostanze l’istruzione sarebbe indispensabile (relativa forma del principio delle informazioni). Le conseguenze della mancanza di informazioni o delle informazioni fuorvianti, definite dalla legge, in entrambi i regimi sono identiche – la mancanza di istruzioni o istruzioni fuorvianti non possono produrre gli effetti processuali negativi per il partecipante nel procedimento o per qualsiasi altra persona interessata[xliv].

In relazione a questa categoria di partecipanti al procedimento l’obbligo assoluto dell’organo riguarda l’avviso circa la responsabilità penale per l’emissione del falso parere o per l’occultamento della verità (art. 197§3 in abbinamento con l’art. 190 c.p.p.).

Invece, in relazione agli esecutori delle perizie la determinazione della portata del relativo obbligo di informare, può essere problematica. Nella sentenza del 17 marzo 1993 la Corte Suprema ha precisato che, sebbene l’art. 10§2d c.p.p. (Cfr. 16§2 c.p.p.) non introduce l’obbligo assoluto di informare i partecipanti del processo sui loro diritti, stabilendo che bisogna farlo solo „se necessario”, tuttavia, l’organo giudiziario non può determinare questa necessità in modo arbitrario, ma deve in questo proposito basarsi sui criteri oggettivi, cioè prima di tutto sulla probabilità di inconsapevolezza della persona dei propri diritti[xlv].

Alla luce di quanto precede, si può affermare che, in relazione agli esecutori delle perizie, quando la disposizione specifica non richiede l’obbligo d’istruzione, l’organo giudiziario dovrebbe fornire loro in particolare le informazioni su:

  • forma di consegna dell’opinione la cui scelta, conformemente all’art. 200§1 c.p.p., dipende dalla raccomandazione dell’organo,
  • contenuto legale dell’opinione, definito nelle normative art. 200§2 c.p.p. e ulteriormente in relazione all’opinione sullo stato psichico dell’imputato dall’art. 202§4 c.p.p.;
  • cause di esclusione del perito (art. 196, 202§4 c.p.p.);
  • dovere di giuramento (art. 197 § 1,2 c.p.p.);
  • conseguenze di assenza non giustificata alla convocazione dell’organo conducente il procedimento e di allontanamento senza il suo consenso dal luogo delle attività prima del loro termine (art. 285 c.p.p.);
  • conseguenze immotivate di elusione dall’esecuzione delle operazioni peritali (art. 287§1 in combinazione con gli art. 285§1 c.p.p. e 287§2 c.p.p.);
  • diritto alla retribuzione per il lavoro svolto e al rimborso dei costi sostenuti;
  • diritto alla richiesta di svolgere gli esami in forma di osservazioni nei centri di cura – in relazione ai periti psichiatri (art. 203§1 c.p.p.)[xlvi].

 

L’obbligo di controllo e di valutazione della perizia

La specificità della prova dell’opinione nell’ambito della scrittura manuale consiste nel fatto che questo tipo di prova, rimanendo nella sfera di conoscenze specifiche, non esclude controlli e valutazioni dell’organo processuale. Anzi, tali controlli sono il suo dovere. In risultato, l’opinione è sottoposta alla libera valutazione dell’organo processuale, nonché qualsiasi altra prova (art. 7 c.p.p.).

Questa valutazione si applica agli elementi della prova già effettuata (valutazione a posteriori), e alla valutazione sono soggette le prove singole (unità di valutazione) e poi tutte le prove nel loro insieme (valutazione complessiva). Lo svolgimento della prova a sua volta è preceduto dalla valutazione della sua ammissibilità, pertinenza e fattibilità di realizzazione (valutazione a priori)[xlvii].

Inoltre la valutazione dell’opinione può riguardare ogni suo aspetto, non dovrebbe quindi limitarsi alla sola analisi della correttezza logica delle conclusioni degli esperti, ma dovrebbe riguardare anche la sostanziale correttezza delle tesi contenute in essa, dal punto di vista delle conoscenze speciali[xlviii].

In particolare, l’ambito di valutazione da parte dell’organo comprende:

  • i metodi e le tecniche di ricerca utilizzate nello svolgimento della perizia,
  • la soddisfazione delle qualifiche professionali e morali del perito,
  • l’analisi delle risposte ai quesiti formulati dal decisore dal punto di vista del criterio di chiarezza e di completezza,
  • la sufficienza del materiale probatorio e comparativo, per la sua quantità, lo stato delle caratteristiche identificative e la loro idoneità per l’indagine,
  • il modo di svolgimento dell’indagine,
  • la verifica dell’opinione dal punto di vista della coerenza e della connessione logica dei suoi singoli componenti (del verbale delle attività e delle osservazioni eseguite, del verbale contenente le deduzioni precedenti e seguenti e le conclusioni finali, nonché la coerenza e le conclusioni categoriche delle stesse conclusioni) in relazione con gli altri mezzi probatori raccolti nel caso.

Come viene sottolineato, la prova della perizia deve essere valutata rispettando le seguenti indicazioni, cioè se:

  • il perito dispone di conoscenze speciali per determinare le circostanze che hanno un impatto significativo sul risultato del caso (arg. dall’art. 193 § 1 c.p.p.),
  • l’opinione del perito è logica, conforme con l’esperienza e con le indicazioni della conoscenza ( dell’art. 7 c.p.p.),
  • l’opinione è chiara ed esauriente[xlix],
  • non ci sono contraddizioni inspiegabili tra l’opinione e un altro parere divulgato nel corso del procedimento ( a contrario dall’art. 201 c.p.c.) [l].

Il Diritto penale e procedurale, determinando nell’art. 201 c.p.p. i difetti del parere (sia scritto che orale), ne elenca quattro tipi:

  • incompletezza[li],
  • mancanza di chiarezza[lii],
  • contraddizioni all’interno dell’opinione[liii],
  • contraddizioni con le altre opinioni nella stessa causa[liv].

Allo stesso tempo il codice di procedura penale indica due modi per regolarizzare gli difetti di cui sopra, lasciando la scelta all’organo processuale: richiamando gli stessi esperti o convocando degli altri. Questa specificazione ha il carattere di sequenza, tuttavia, come ha giustamente sottolineato la Corte Suprema – nella sua risoluzione del 15 luglio 1974, quando il parere non è chiaro, contiene una contraddizione o dimostra di non tenere conto di tutto il materiale nell’area della perizia, in primo luogo si dovrebbe esigere dal perito già nominato di complementare la sua opinione o di fornire una spiegazione adeguata delle sue conclusioni e solo allora, se nessuna di queste esigenze portasse al risultato desiderato, si intraprenderà la decisione di nomina di un altro esperto. Inoltre, nei casi in cui le perizie sono divergenti è fondamentale insistere sul fatto che gli esperti si confrontino con le opinioni contrarie, sottolineando i loro errori od omissioni. Invece bisognerebbe evitare il ricorso alle ulteriori opinioni degli altri esperti, tanto meno di richiedere il parere specialistico sulle opinioni consegnate finora[lv].

La prova dell’opinione del perito stimata positivamente durante la valutazione dell’unità, ovvero considerata autorevole per la spiegazione della questione, nella fase della valutazione globale delle prove, viene sottoposta alla valutazione nel contesto delle informazioni che ne derivano. In questa fase della verifica di valutazione l’organo prende in considerazione il valore probatorio e la rilevanza delle prove.

Il valore probatorio (la forza della prova) è il livello di certezza con cui l’organo processuale riconosce non il parere, ma quello che ne consegue. Invece l’importanza del parere dipende dalla quantità dei suoi risultati che rendono possibile la realizzazione del principale compito del procedimento probatorio, che è quello di determinare il colpevole.

L’espressione esteriore della valutazione eseguita dall’organo processuale è la giustificazione della decisione.

Il giudice è tenuto giustificare logicamente e convincentemente la sua valutazione, in quanto il principio della libera valutazione delle prove è il principio della valutazione controllata delle prove. In altre parole l’organo processuale ha il dovere di formulare la giustificazione della sua posizione, invece l’organo riconoscente il mezzo di ricorso è obbligato al controllo della libera valutazione delle prove da parte del organo di primo grado. 

Conlusioni

Riassumendo le considerazioni di cui sopra va sottolineato il ruolo e l’importanza di una corretta realizzazione dei doveri dell’organo processuale connessi con lo svolgimento della prova della perizia sulla scrittura per il raggiungimento dello scopo sostanziale della nomina dell’esperto alla partecipazione alle indagini, il cui compito è quello di emettere la corretta opinione sulla scrittura.

L’organo giudiziario non solo indica, seguendo la regola della scelta del migliore, l’esecutore della perizia sulla scrittura, ma influisce anche sulla direzione delle attività indagatorie svolte dagli esperti nell’ambito della perizia definendo il suo oggetto e l’ambito, ma anche attraverso la raccolta del materiale per l’analisi, che è la base reale per l’espressione del parere, e altresì attraverso il controllo e la valutazione degli effetti del lavoro dell’esperto.

Se necessario, l’organo fornisce all’esperto il fascicolo del caso decidendo contemporaneamente l’ambito al suo accesso. Esso può anche riservarsi la sua presenza nello svolgimento di alcune o di tutte le indagini, a condizione di non influenzare negativamente il loro esito. Inoltre l’organo giudiziario è competente per stabilire se il parere dovrebbe essere realizzato in forma scritta od orale, e indica la data della sua consegna.

Si tratta delle questioni estremamente importanti; la giusta selezione dell’esecutore della perizia è rilevante tenendo conto dei seguenti criteri: l’adeguatezza della specializzazione rappresentata, le qualifiche, la corretta definizione dei confini dell’indagine, il completamento di un numero appropriato e di qualità del materiale da esaminare e la considerazione di qualsiasi cambiamento connesso con la perizia (ad esempio, la necessità di estendere i confini di competenza, oppure l’integrazione del materiale di analisi). Il rispetto di questi criteri può garantire un adeguato livello dell’indagine e di conseguenza la pertinenza del parere emesso.

L’organo realizzando i compiti assegnatigli dal fornitore delle norme non pregiudica l’autonomia dell’esperto. Infatti, la scelta del metodo dell’indagine si trova al di fuori dell’ambito della sua influenza. Tale scelta spetta all’esperto. La sua valutazione si applica anche al materiale dell’indagine. Il perito formulando il parere mantiene l’autonomia e l’indipendenza durante la stesura della relazione e della parte conclusiva – contenente l’espressione delle sue  posizioni e la conclusione finale.

L’attuazione degli obblighi – per motivi che essi rimangano nel campo di conoscenze speciali, non è un compito facile per l’organo processuale. Pertanto, si dovrebbe raccomandare che l’organo, nelle questioni complicate, prima di emettere la decisione sull’ammissione della prova dell’opinione, svolgesse una consultazione con l’esperto.

Come esempi di questo tipo di cooperazione si possono indicare la precisazione dell’oggetto e dell’ambito della perizia, in modo che il suo svolgimento, nei confini specificati dall’organo, fosse fattibile per le possibilità dell’indagine e per il materiale di analisi presentato con la richiesta della perizia, oppure anche la cooperazione nell’ambito di analisi e di valutazione del materiale fornito per l’esame, tenendo conto della sua utilità nell’indagine e della possibilità di realizzarla nella misura specificata dal decisore processuale.

Purtroppo, la consultazione preliminare, nonostante i suoi benefici effettivi che può comportare la sua applicazione nella pratica, viene utilizzata molto raramente.

Bibliografia

Atti della legge

  • Legge del 6 giugno 1997, Codice del procedimento penale, G.U. N 89, pos. 555 con successivi cambiamenti
  • Legge del 27 luglio 2001 r. La legge sul sistema dei tribunali, G.U. 2015, pos. 133 con successivi cambiamenti
  • Regolamento del Ministro della giustizia del 24 gennaio 2005 r. sulla questione dei periti giudiziari,G.U. N. 15, pos. 133.

Letteratura

  • Bożyczko Z., Niektóre zagadnienia współpracy sądu i biegłego w zakresie ekspertyzy pisma, ZNUWr 1960, S.A, n. 27, Prawo VII.
  • Chrustowski T., Biegły w postępowaniu przygotowawczym, Warszawa 1977.
  • Cieślak M. (in:)Cieślak M., Spett K., Szymusik A., Wolter W., Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1991.
  • Czeczot Z., O prawidłowe pobieranie materiału porównawczego do ekspertyzy pisma ręcznego, Praw. 1966, n. 11-12.
  • Goc M., Łuszczuk A., Oleksiewicz E., Dokument jako ślad kryminalistyczny (in:)Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, Praca zbiorowa pod redakcją naukową Goca M. i Moszczyńskiego J., Warszawa 2007.
  • Grajewski J., Paprzycki L., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, pod redakcją J. Grajewskiego, Zakamycze 2006.
  • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego, Zakamycze 1998.
  • Gurgul J., Kryminalistyczne i procesowe aspekty postanowienia o powołaniu biegłych w śledztwie o zabójstwo, Problemy Kryminalistyki 1984, n. 166.
  • Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1-196, pod redakcją prof. Piotra Hofmańskiego, Warszawa 2011.
  • Jerzewska J., Od oględzin do opinii biegłego. Poradnik dla prowadzących postępowanie karne, Warszawa 2002.
  • Kasprzak J., Kryminalistyczne badania dokumentów (in:)Kryminalistyka, Kasprzak J., Młodziejowski B.,
    Brzęk W., Moszczyński J., Warszawa 2006.
  • Kegel Z., Dowód z ekspertyzy pismoznawczej w polskim procesie karnym, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
  • Kegel Z., Ekspertyza ze stanowiska procedury i kryminalistyki, Wrocław 1976.
  • Kegel Z., Zależność poprawności opinii z ekspertyzy pismoznawczej od materiału porównawczego,
    (in:) Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, pod redakcją Zdzisława Kegla, t. 2, Wrocław 2002.
  • Kołecki H., Określenie przedmiotu ekspertyzy w postanowieniu o powołaniu biegłego, PiP 1974, n. 8-9.
  • Kulicki M., Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 1994.
  • Kurowski M., (in:) B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, I, pod redakcją D. Świeckiego, Warszawa 2013.
  • Michel L., Gerichtliche Schriftvergleichung, Walter de Gruyter, Berlin, New York 1982.
  • Paprzycki L.K. (a cura di), Komentarz aktualizowany do art. 1-424 Kodeksu postępowania karnego, Lex/el 2015.
  • Popławski H., Wentland Z., Opinia biegłego jako dowód, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1960, n. 4.
  • Stefański R.A. (in:)Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S. M., Stefański R. A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, a cura di prof. dr. hab. Z. Gostyńskiego, Warszawa 1988.
  • Świda Z., Zasada swobodnej oceny dowodów w polskim procesie karnym, (in:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci prof. Stanisława Waltosia, a cura di: Czapska J., Gaberle A., Światłowski A., Zoll A., Warszawa 2000.
  • Świda-Łagiewska Z., Zasada swobodnej oceny dowodów w polskim procesie karnym, Wrocław 1983.
  • Tomaszewski T., Biegły i jego opinia w nowym kodeksie postępowania karnego, Państwo i Prawo 1998, n. 5.
  • Widła T., Metodyka ekspertyzy, (in:) Ekspertyza sądowa, a cura di J. Wójcikiewicza.
  • Wójcik W., Ogólne zasady pobierania materiału porównawczego do ekspertyzy pisma ręcznego, Krym. 1957, n. 8.
  • Zieniewicz I., Postanowienie o powołaniu biegłego w ekspertyzie pismoznawczej, (in:)Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, pod redakcją Zdzisława Kegla, t. 2, Wrocław 2002.
  • Zieniewicz I., Wpływ cech patologicznych pisma na wartość dowodową ekspertyzy pismoznawczej, Zakamycze 2005, Lex.
  • Żylińska J., Współpraca organu procesowego z biegłym a trafność opinii, Warszawa 2008.
  • Żylińska J., Współpraca organu procesowego z biegłym związana z kompletowaniem materiału badawczego wykorzystywanego w ramach ekspertyzy, Przegląd Policyjny 2008, n. 4(92), p. 208-210.

Sentenze della Corte Suprema

  • Sentenza della Corte Suprema del 1 aprile 1988, IV KR 281/87, OSNKW 1988, n. 9-10, pos.69.
  • Sentenza della Corte Suprema z 3 marca 1981, IV KR 271/80, OSNPG 1981, n. 8-9, pos.101.
  • Sentenza della Corte Suprema del 27 aprile 2009, V KK 379/08, Legalis n. 226503.
  • Sentenza della Corte Suprema del 6 maggio 1983, IV KR 74/83, OSNKW 1983, N. 12, pos.102.
  • Sentenza della Corte Suprema dell’8 gennaio 2002 r., IV KKN 646/97, Lex n. 53007.
  • Sentenza della Corte Suprema del 9 maggio 1998, II KR 96/88, OSNKW 1988, n. 9-10, pos.72.
  • Sentenza della Corte Suprema del 24 gennaio 1986, IV KR 355/85, OSNPG 1987, n. 3, pos.37.
  • Sentenza della Corte Suprema del 12 maggio 1988, II KR 92/88, OSNPG 1989, n. 2, pos.35.
  • Sentenza della Corte Suprema dell’8 gennaio 2002, IV KKN 646/97, Lex n. 53007.
  • Sentenza della Corte Suprema del 21 ottobre 1980, Rw 361/80, OSNKW 1981, n. 1-2, pos.7.
  • Sentenza della Corte Suprema del 6 settembre 1979, Rw 198/79, OSNKW 1980, n. 1, pos.9.
  • Sentenza della Corte Suprema del 17 marzo 1993, II KRN 36/93, OSNKW 1993, n. 5-6, pos.32.
  • Sentenza del 6 ottobre 2009, II KK 97/09, OSNwSK 2009, pos.1935.
  • Decisione della Corte Suprema del 16 luglio 1997, II KKN 231/96, OSPriP 1998, n. 1, pos.12.
  • Decisione della Corte Suprema del 25 giugno 2003, IV KK 8/03, Lex n. 80290.

[i] Dott. Phd Justyna Żylińska, Università Tecnico-Economica “Helena Chodkowska”, Varsavia, Polonia

[ii] Z. Kegel, Dowód z ekspertyzy pismoznawczej w polskim procesie karnym, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, p. 60.

[iii] Idem,p. 61.

[iv] Legge del 6 giugno 1997 Codice del procedimento penale, G.U. N. 89, pos.555 con ulteriori modifiche, definita più avanti „c.p.p”.

[v] I. Zieniewicz, Wpływ cech patologicznych pisma na wartość dowodową ekspertyzy pismoznawczej, Zakamycze 2005, Lex. Va sottolineato che l’esistenza delle condizioni di cui l’art. 193 § 1 c.p.p. condiziona l’ammissione della perizia anche quando l’organo giudiziario possiede la conoscenza speciale nel campo. (Sentenza della Corte Supremadel 1 aprile 1988, IV KR 281/87, OCORTE SUPREMAKW 1988, n. 9-10, pos.69). Inoltre, la determinazione delle circostanze non è possibile, respingendo tutte le opinioni e addottando la propria posizione in materia (Sentenza della Corte Supremadel 3 marzo 1981 r., IV KR 271/80, OCORTE SUPREMAPG 1981, n. 8-9, pos.101).

[vi] Conformemente alla sentenza della Corte Supremadel 27 aprile 2009. Nei casi di urgenza (art. 308 c.p.p.) la nomina di un esperto può avvenire anche in una forma diversa dalla decisione scritta, ad ep.tramite una convocazione telefonica, anche se dovrà essere ulteriormente confermata in forma adeguata nel corso del procedimento – Sentenza della Corte Supremadel 27 aprile 2009, V KK 379/08, Legalis n. 226503.

[vii] Z. Kegel, Ekspertyza ze stanowiska procedury i kryminalistyki, Wrocław 1976, p.91.

[viii] Vedi L.K. Paprzycki (a cura di), Komentarz aktualizowany do art. 1-424 Kodeksu postępowania karnego, Lex/el 2015, tesi n. 5 all’art. 193 c.p.p.

[ix]  In virtù delle disposizioni di cui all’articolo 196§1 della legge penale e procedurale non si può convocare come perito (motivi assoluti di esclusione) ad es. i difensori per i fatti conosciuti durante la consulenza legale o durante lo svolgimento della causa, i religiosi per i fatti conosciuti durante la confessione, la persona più vicina all’accusato ai sensi dell’art. 115§1 c.p. la persona direttamente interessata della questione; la persona chiamata in qualità di testimone. In aggiunta a quanto sopra delle ragioni strettamente formali, l’art. 196§3 c.p.p. prevede la possibilità di rivelare le motivazioni, la cui comunicazione comporterà la nomina di un altro esperto, e che definisce in modo generale come indebolenti la fiducia nella competenza e nell’imparzialità dell’esperto, o come altri importanti motivi (relativi motivi di esclusione).

[x] L’istituzione dei periti giudiziari normalizza l’art. 157 della legge del 27 luglio 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ovvero G.U.2015, pos.133 con ulteriori modifiche e il decreto del Ministro della Giustizia del 24 giugno 2005 sui periti giudiziari (w sprawie biegłych sądowych) , G.U.n. 15, pos.133.

[xi] Vedi M. Kurowski, (in:) B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Tomo I, a cura di D. Świecki, Warszawa 2013, p. 629.

[xii] Vedi J. Grajewski, L. Paprzycki, P.Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, a cura di J. Grajewskiego, Zakamycze 2006, p. 286. La Corte Supremanella sentenza del 6 ottobre del 2009 ha sottolineato (II KK 97/09, OCORTE SUPREMAwSK 2009, pos.1935) che il valore probatorio dell’opinone non dipende dal numero dei periti o dalla emmissione della perizia a nome dell’istituzione o esclusivamente proprio.

[xiii] P. Hofmanski, E. Sadzik, K. Zgryzek, op. cit., p. 836.

[xiv] Vedi Z. Kegel, Ekspertyza …., , pp. 66-83; H. Kołecki, Określenie przedmiotu ekspertyzy w postanowieniu o powołaniu biegłego, PiP 1974, n. 8-9, p. 180-187.

[xv] Vedi T. Chrustowski, Biegły w postępowaniu przygotowawczym, Warszawa 1977, p. 33; H. Popławski, Z. Wentland, Opinia biegłego jako dowód, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1960, n. 4, p. 455; R.A. Stefański (in:) J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, P.M. Przyjemski, R. A. Stefański, P.Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, a cura di prof. dr. hab. Z. Gostyński, Warszawa 1988, p.525.

[xvi] Z. Kegel, Ekspertyza …., op. cit., p. 81.

[xvii] J. Żylińska, Współpraca organu procesowego z biegłym a trafność opinii, Warszawa 2008, p.143.

[xviii] Vedi J. Gurgul, Kryminalistyczne i procesowe aspekty postanowienia o powołaniu biegłych w śledztwie o zabójstwo, Problemy Kryminalistyki 1984, n. 166, p.550; T. Tomaszewski, Biegły i jego opinia w nowym kodeksie postępowania karnego, Państwo i Prawo 1998, n. 5, p.40; I. Zieniewicz, Postanowienie o powołaniu biegłego w ekspertyzie pismoznawczej, (in:) Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, a cura di Zdzisław Kegel, t. 2, Wrocław 2002, p.871-872. La diversa posizione assume M. Cieślak sostenente l’ingerenza nell’ambito di scelta dei metodi. Tuttavia non definisce questa ingerenza come assoluta, sottolineando che il perito può eludere dall’emissione dell’opinione se riterrà che le indicazioni a lui imposte hanno reso impossibile la realizzazione adeguata del compito. Inoltre quando l’organo indicherà al perito il metodo, non avrà alcun diritto di dettargli come procedere con la sua applicazione.

  1. Cieślak (in:)M. Cieślak, K. Spett, A. Szymusik, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1991, pp.423-424.

[xix] Decisione della Corte Suprema del 25 giugno 2003, IV KK 8/03, Lex n. 80290.

[xx] I. Zieniewicz, op. cit., p. 871.

[xxi] Z. Kegel, Ekspertyza …., op. cit., p.96.

[xxii] Vedi I. Zieniewicz, op. cit., pp. 872-873; J. Żylińska, op. cit., pp.216-217.

[xxiii] Ibidem, p.26.

[xxiv] Vedi T. Widła, Metodyka ekspertyzy, (in:)Ekspertyza sądowa, a cura di J. Wójcikiewicz, pp.37-38.

[xxv] Vedi T. Tomaszewski, Dowód z opinii …., op. cit., p. 26; cfr. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego, Zakamycze 1998, p. 421.

[xxvi] Z. Kegel, Ekspertyza …., op. cit., p. 94.

[xxvii] J. Jerzewska, Od oględzin do opinii biegłego. Poradnik dla prowadzących postępowanie karne, Warszawa 2002, p. 33. M. Kulicki con il concetto di materiale probatorio comprende le tracce provenienti dal luogo del delitto che potrebbero servire per identificare l’individuo o il gruppo – M. Kulicki, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 1994, p.16.

[xxviii] Vedi M. Goc, A. Łuszczuk, E. Oleksiewicz, Dokument jako ślad kryminalistyczny (in:) Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, opera colettiva a cura scientifica di M. Goc e J. Moszczyński, Warszawa 2007, p. 252.

[xxix] J. Kasprzak, Kryminalistyczne badania dokumentów (in:) Kryminalistyka, J. Kasprzak, B. Młodziejowski,
W. Brzęk, J. Moszczyński, Warszawa 2006, p. 144.

[xxx] M. Goc, A. Łuszczuk, E. Oleksiewicz, op.cit. p. 254.

[xxxi] Idem, p. 253.

[xxxii] J. Kasprzak, op. cit., p.143.

[xxxiii] J. Żylińska, Współpraca organu procesowego z biegłym związana z kompletowaniem materiału badawczego wykorzystywanego w ramach ekspertyzy, Przegląd Policyjny 2008, n. 4(92), pp. 208-210.

[xxxiv] M. Kulicki, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 1994, p.16.

[xxxv] Z. Kegel, Zależność poprawności opinii z ekspertyzy pismoznawczej od materiału porównawczego,
(in:) Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, a cura diZdzisława Kegla, t. 2, Wrocław 2002, p. 937.

[xxxvi] Vediszerzej: Z. Bożyczko, Niektóre zagadnienia współpracy sądu i biegłego w zakresie ekspertyzy pisma, ZNUWr 1960, S.A, n. 27, Prawo VII, p.236-238; Z. Czeczot, O prawidłowe pobieranie materiału porównawczego do ekspertyzy pisma ręcznego, Prob. Praw. 1966, n. 11-12, p.29-41; Z. Czeczot,
T. Tomaszewski, op. cit., p.284-288; M. Goc, A. Łuszczuk, E. Oleksiewicz, op. cit., p.257-265; J. Kasprzak, op. cit., p.144-147; Z. Kegel, Dowód z ekspertyzy pismoznawczej w polskim procesie karnym, Wrocław 1973, pp.103-106; L. Michel, Gerichtliche Schriftvergleichung, Walter de Gruyter, Berlin, New York 1982, pp.86-107; W. Wójcik, Ogólne zasady pobierania materiału porównawczego do ekspertyzy pisma ręcznego, Problemy Kryminalisytki 1957, n. 8.

[xxxvii] J. Żylińska, Współpraca organu procesowego z biegłym związana …, op.cit., pp. 212-213.

[xxxviii] D. Świecki (a cura di), op.cit., p. 639.

[xxxix] T. Tomaszewski, Prawa i obowiązki …., op. cit., p. 165.

[xl] T. Tomaszewski, Dowód z opinii …., op. cit., p. 165.

[xli] I. Zieniewicz, op. cit., p.873.

[xlii] P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1-196, a cura di prof. Piotr Hofmański, Warszawa 2011, p. 1127.

[xliii] T. Tomaszewski, Dowód z opinii …, op. cit., p. 37.

[xliv] P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, op. cit., p.167.

[xlv] Sentenza della Corte Suprema del 17 marzo 1993, II KRN 36/93, OSNKW 1993, n. 5-6, pos. 32.

[xlvi] VediZ. Kegel, Ekspertyza …., op. cit., p. 111.

[xlvii] Vediszerzej: Z. Świda, Zasada swobodnej oceny dowodów w polskim procesie karnym, (in:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci prof. Stanisława Waltosia, a cura di J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll, Warszawa 2000; Z. Świda-Łagiewska, Zasada swobodnej oceny dowodów w polskim procesie karnym, Wrocław 1983.

[xlviii] P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, op. cit., p.1140.

[xlix] Decisione della Corte Suprema del 16 luglio 1997, II KKN 231/96, OSPriP 1998, n. 1, pos.12.

[l] Sentenza della Corte Suprema del 6 maggio 1983, IV KR 74/83, OSNKW 1983, N. 12, pos.102.

[li] Giurisdizione della Corte Suprema indica ad es. che l’opinione è incompleta quando:

  • tralascia le prove aventi significato per la sua elaborazione – Sentenza della Corte Suprema del 8 gennaio 2002, IV KKN 646/97, Lex n. 53007; Sentenza della Corte Suprema del 9 maggio 1998, II KR 96/88, OSNKW 1988, n. 9-10, pos. 72; Sentenza della Corte Suprema del 24 gennaio 1986, IV KR 355/85, OSNPG 1987, n. 3, pos. 37;
  • tralascia le essenziali attività di ricerca, ciò influisce sui risultati finali – sentenza della Corte Suprema
    del 12 maggio 1988, II KR 92/88, OSNPG 1989, n. 2, pos. 35;
  • non considera tutte le prove possibili nella loro interezza, dei varianti riguardanti le cause e lo svolgimento dell’incidente stradale – Sentenza della Corte Suprema del 8 gennaio 2002, IV KKN 646/97, Lex n. 53007; Sentenza della Corte Suprema del 21 ottobre 1980, Rw 361/80, OSNKW 1981, n. 1-2, pos.7;
  • non contiene alcuna giustificazione, quando gli esperti considerano nel loro parere altre valutazioni da quelle che risultano dagli studi di supporto – Sentenza della Corte Suprema del 6 settembre 1979, Rw 198/79, OSNKW 1980, n. 1, pos. 9.

[lii] Attributo di ambiguità può essere riferito al parere nel quale non si riesce a determinare la definitiva posizione del perito e a ricostruire il percorso del suo processo cognitivo.

[liii] Il diffetto di contraditorietà interna avviene quanto le conclusioni contenute nella perizia non trovano il sostegno nelle indagini svolte dal perito oppure suscitano riserve circa l’adeguatezza con la comparazione del materiale sottoposto all’indagine, e anche quanto nell’opinione è stato incluso un certo numero di valutazioni e conclusioni che si escludono a vicenda.

[liv] La contraditorietà fra le opinioni è la relazione che avviene tra due (o più) pareri emessi nella stessa causa. Questa relazione può essere definità come divergenza fra le opinioni circa gli elementi essenziali che sono oggetto delle comparazioni.

[lv] Risoluzione dell’Assemblea Generale del15 luglio 1974, Kw. Pr. 2/74, OSNKW 1974, n. 10, pos.179.

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