Direttore Scientifico: Claudio Melillo - Direttore Responsabile: Serena Giglio - Coordinatore: Pierpaolo Grignani - Responsabile di Redazione: Marco Schiariti
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Black list

(di Marco Cardillo)

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 2613/2019 del 30/01/2019, ribadisce l’inutilizzabilità della documentazione non esibita all’Amministrazione Finanziaria che ne aveva fatto esplicita richiesta, come espresso dall’art. 32, comma 4 del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973. È prevista una deroga a quanto appena suindicato quando il contribuente, all’atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta dell’Ufficio per cause a lui non imputabili, infatti solo ricorrendo tale condizione è possibile derogare al principio della inutilizzabilità della documentazione specificamente richiesta e non esibita dal contribuente in sede amministrativa.
In questa recentissima ordinanza della Suprema Corte viene evidenziato che l’eccezione di inutilizzabilità processuale della documentazione non deve necessariamente essere formulata dalla Agenzia delle Entrate in giudizio, infatti si tratta di preclusione processuale rilevabile d’ufficio, conseguentemente anche da parte del giudice.

In senso conforme si era già espressa la Cassazione con sentenza n. 13511 del 26/05/2008, nella quale veniva confermato che i documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario dei quali abbia in precedenza rifiutato l’esibizione all’Amministrazione Finanziaria, non possono essere presi in considerazione, anche in assenza di una eccezione in tal senso dell’amministrazione resistente.

Ulteriore principio espresso dalla Cassazione nell’ordinanza 2613/2019 del 30/01/2019 è che il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 11, prevedeva la deducibilità dei costi “black list” (periodo di imposta ante 2015) qualora l’impresa residente italiana fornisca la prova che il fornitore/prestatore estero, con cui ha effettuato le operazioni, svolge una attività prevalentemente commerciale effettiva, ovvero che vi sia un effettivo interesse economico dell’impresa italiana non alla effettuazione della operazione commerciale in sè, ma all’effettuazione dell’operazione proprio con la società avente residenza nel paese “black list“, ed in entrambi i casi alla condizione che sia dimostrata la concreta avvenuta esecuzione delle operazione commerciale.
Dalla lettura dell’ordinanza sembra evidente che un contribuente non possa dedurre le spese “black list”, se le stesse si riferiscano a costi per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. In particolare per le operazioni soggettivamente inesistenti la dimostrazione della presenza dell’esimente, prevista dall’abrogato comma 11 dell’art. 110 del TUIR, non sarebbe sufficiente per la deduzione del costo stesso.
Questa recente ordinanza sembra fornire un orientamento differente rispetto a quello espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, con la sentenza n. 1 Sez. XIII, del 9 gennaio 2012, nella quale la Commissione riteneva che per la verifica dell’effettività delle operazioni sottostanti alle fatture per costi “black list”, non è necessaria una coincidenza tra il soggetto che ha emesso la fattura (soggetto estero black list) ed il soggetto che ha erogato la prestazione, nel caso in cui il soggetto che abbia emesso fattura sia l’emanazione dell’operatore economico effettivo (gruppi societari).

Le considerazioni esposte nell’articolo sono personali dell’autore e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza dello stesso.

TAX LAB 2015

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Il Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D., in collaborazione con Melillo & Partners Studio Legale Tributario, avvia i “Laboratori di Economia & Diritto”, una serie di workshop formativi, a numero chiuso, pensati per stimolare l’interesse dei discenti (professionisti, imprenditori, manager, funzionari pubblici, laureati, ecc.) a partecipare a sessioni di studio fondate sull’esperienza, oltre che sulla teoria.

Durante i “Laboratori di Economia & Diritto” qualificati docenti metteranno la loro pluriennale esperienza al servizio dei partecipanti, affinché questi possano accrescere con facilità il loro bagaglio di competenze teorico-pratiche.

Nell’ambito dei “Laboratori di Economia & Diritto” rientra il Tax L@b 2015: Laboratorio di Fiscalità Internazionale, corso di alta formazione accreditato dall’ODCEC di Milano con il riconoscimento di 20 CFP, unitamente al quale, su richiesta, è possibile attivare ulteriori incontri di approfondimento in aula, orientati a rispondere a specifiche esigenze di problem solving (anche su proposta di ciascun partecipante).

  • TAX LAB 2015 (EVENTO ACCREDITATO DALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO PER 20 CFP) – PROGRAMMA – BROCHURE E MODULO DI ISCRIZIONE:
    • Rappresentante del Comitato Scientifico di E&D:
      • Prof. Avv. Claudio Sacchetto (Professore emerito di Diritto Tributario dell’Università di Torino).
    • Direttore Scientifico e Coordinatore del Corso:
      • Dott. Claudio Melillo, Dottore Commercialista in Milano (www.melilloandpartners.it) e Dottore di Ricerca in Diritto Tributario presso la Seconda Università di Napoli (www.claudiomelillo.it).
    • Relatori e Ospiti:
      • Dott. Luigi Busoni, Tax Manager Gruppo IKEA Italia;
      • Dott. Gianluca D’Aula, Tax Manager Gruppo ILLY Caffè (in attesa di conferma);
      • Avv. Sergio Sottocasa Biani, Tributarista in Milano;
      • Dott. Alessio Rombolotti, Analista di transfer pricing, Melillo & Partners Studio Legale Tributario;
      • Avv. Massimiliano Sammarco, Tributarista in Roma;
      • Dott. Marco Cardillo, Funzionario tributario presso l’Agenzia delle Entrate (in attesa di conferma);
      • Col. t. SFP Cesare Maragoni, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia;
      • Avv. Serena Giglio, Tributarista in Roma, Direttore Responsabile di ECONOMIAeDIRITTO.it;
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Tutti gli eventi sono stati accreditati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Ai partecipanti verrà rilasciato apposito attestato ai fini del riconoscimento dei CFP.

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Informazioni e prenotazioni:

Melillo & Partners Studio Legale Tributario

Via Santa Maria Valle, 3 – 20123 MILANO

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(di Gianluca Bogialli)

Dopo la recente pubblicazione da parte della Banca Centrale Europea dei risultati sugli stress test condotti sui 130 istituti bancari dell’Euro zona, si inizia a percepire una ventata di ottimismo sulla solidità del sistema bancario. Questo sentore potrebbe però essere poco adeguato se si vanno ad analizzare i risultati nel dettaglio: con tutte le premesse del caso, gli istituiti bancari che escono positivamente da questo test farebbero bene a non dormire sugli allori, in quanto questo non è altro che uno degli N controlli che da qui in poi verranno effettuati sul sistema bancario del vecchio continente. Idealmente, infatti, i suddetti controlli all’avvicinarsi dell’ipotetico “worst scenario(1) ” economico ipotizzato da ECB, cresceranno in rigidità ed in frequenza;

La meccanica di svolgimento del test segue un processo volto a cogliere le vulnerabilità del sistema, colpendo l’economia con uno shock di 260 punti base il “common equity” (CET anche chiamato common equity tier 1) degli istituti bancari, ovvero la parte di capitale sociale più rilevante, la più “senior”, facendo decrescere il parametro da 11.1% a 8.5% in 3 anni. I principali driver(2) colpiti sono le perdite da rischio di credito e l’aumento dell’esposizione al rischio.

Di seguito il link al report sugli stress test, consultabile dal sito di EBA (European Banking Authority): https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-2014-eu-wide-stress-test-results

Se pur con esito positivo, i risultati hanno messo in luce solamente un aspetto del rischio connesso al settore bancario, facendo un focus sul rischio sistemico nell’Area Euro, quello quindi non diversificabile, delineando comunque una Black-list di banche che ad oggi non raggiungono tutti requisiti patrimoniali dettati dagli standard internazionali.

Apparentemente questo ottimismo “forzato” e di facciata, sembra mettere in secondo piano quello che probabilmente i risultati non evidenziano adeguatamente; a tal riguardo la maggior parte dei governatori delle banche nazionali elogia il lavoro svolto dai propri controller nel monitorare i rischi nelle loro diverse tipologie, oltre che lo sviluppo implementativo dei sistemi di auditing(3) delle banche commerciali da essi promosso. Vengono quindi messi il luce dei risultati che, per gli esperti del settore erano potenzialmente noti da tempo, essendo semplicemente una estrapolazione dei rating dei singoli paesi e delle banche stesse, pesati per il rischio sistemico dell’Area Euro.

I sopracitati istituti bancari appartenenti alla black-list sono comunque una parte del sistema bancario che, cumulati, rappresentano un Gap in termini di requisiti patrimoniali pari a circa € 9,5 mld, su un totale complessivo di fabbisogno finanziario del sistema che si aggira intorno ai € 25 mld. Il deficit risulta distribuito su 25 istituti bancari, solo 13 dei quali rientrano appunto nella black-list, avendo i 12 istituti rimanenti, nel corso del 2014, già provveduto ad effettuare operazioni di rifinanziamento straordinario, volte a raggiungere una posizione finanziaria stabile entro il prossimo esercizio. Potenzialmente però questi 13 istituti i potrebbero, una volta collassati, trascinare con sé anche gli altri istituti risultati sicuri nell’analisi (o peggiorarne progressivamente la posizione finanziaria).

Di seguito è riportata la classifica dei peggiori 13 istituti bancari classificati per Gap in fabbisogno finanziario ed un grafico a torta sull’esposizione relativa del Gap, considerando la residenza delle banche a rischio analizzate:

Fig1-2Un punto di riflessione importante è quello legato al rischio di liquidità connesso al rischio di default: più il “worst scenario” utilizzato da ECB per il calcolo dello stress test si avvicina, più queste banche faranno fatica a scambiare sull’interbancario generando un ipotetico rischio di blocco della liquidità del sistema. Non essendo gli operatori dell’interbancario a conoscenza di quanto gli istituti nello specifico siano coinvolti a vicenda con le banche identificate dalla black list, si registrerà un netto calo nella propensione allo scambio di liquidità, anche a livello overnight(4), in quanto , potenzialmente, il capitale reperito potrebbe essere impiegato per chiudere delle posizioni in essere che le banche potrebbero detenere avendo come contropartita proprio questi istituti della Black-list, (probabilmente sotto forma di debito strutturato, al fine di celare l’identità della banca detentrice del debito reale), i quali, fallendo renderebbero insolvente anche il creditore inconsapevole.
Oltre a questa problematica c’è il classico esempio del “bank run(5)”, ovvero la corsa agli sportelli: queste banche infatti registreranno un evidente aumento del loro rischio reputazionale e saranno costrette a rivedere i propri modelli comportamentali per i depositi a vista, per tenere in considerazione il maggior rischio di perdita di capitale circolante (lato raccolta nel breve termine), dettato dal peggioramento in termini di tale rischio.
Un’altra evidenza che questi risultati mettono in luce, non è altro che lo scontato esito degli stessi, già incorporato per la maggior parte nei prezzi dei titoli prima dell’uscita dei risultati; era infatti lampante che i 13 istituti risultati non in linea con i requisiti minimi imposti, già da tempo non avevano una situazione di bilancio tale per cui si potesse pensare ad un esito differente, motivo per il quale, una buona parte di questi ultimi, nel corso del 2014 ha intrapreso manovre per migliorare la propria posizione finanziari in termini di capitale, sia in prospettiva di futuri controlli, sia in ottica Basilea 3.

L’ESPOSIZIONE ITALIANA AL PROBLEMA

In Italia gli istituti che mostrano carenze in termini di capitale sono:
– Mps: € 2.11 mld di Gap
– Banca Carige: € 0.81 mld di Gap
– Banca popolare di Vicenza: € 0.22 mld di Gap
– BPM: € 0.17 mld di Gap
Per le ultime due aziende i deficit sono già stati coperti da operazioni straordinarie diverse dall’aumento di capitale (rientrando quindi nelle 12 banche salvate dalla black-list), mentre le prime due dovranno strutturare dei contingent plan(6), per ovviare ai deficit osservati, rientrando di fatto nel gruppo degli istituti a rischio.
Da un’analisi approfondita condotta su Mps, si evince che l’istituto si trova in una posizione poco favorevole, detenendo una esposizione di deficit che è la più grande tra le 13 banche che non hanno superato il test, oltre che avendo già effettuato una ricapitalizzazione nell’estate 2014 per € 5 mld, le alternative più realistiche sono uno spin-off(7) di parte dell’azienda o il coinvolgimento di un altro partner bancario, ragionevolmente estero, che copra il fabbisogno di capitale.
Secondo l’A.D. di Mps gli esiti del test non avranno alcun impatto sulla gestione ordinaria della banca, in quanto la solidità della stessa è stata a suo tempo confermata dall’asset quality review di inizio esercizio, che fotografa la qualità dell’attivo di bilancio dell’istituto, ricordando quanto è già stato fatto da due anni e mezzo a questa parte per riportare in auge la banca.
Quello che probabilmente non viene adeguatamente considerato è che il mercato è inflessibile, non considera infatti quanto di buono è stato fatto; qualora sorgesse il sentore che Mps potesse risultare insolvente, pochissime controparti vorrebbero intraprendere rapporti d’affari con la stessa e i clienti provvederebbero subito a ritirare il proprio capitale sia sotto forma di deposito, sia di Bond.
A peggiorare la situazione ci sono le voci che parlano del prelievo forzoso sui conti correnti in casi estremi di rischi di collasso bancario, per gli istituti SIFI, ovvero le banche che trainano l’economia dell’euro zona, un’ipotesi che non solo violerebbe la tutela del fondo interbancario sui depositi a garanzia fino a 100 mila euro, ma anche evidenti regole di etica e del rapporto cliente-banca; qualora questo scenario dovesse concretizzarsi non farebbe altro che accentuare il rischio di bank run e mettere in difficoltà gli istituti bancari di tutta Europa, non soltanto i 13 della black list.

UNA RIFLESSIONE TECNICA SULL’ESPERIMENTO CONDOTTO

Per quanto riguarda la tecnicità del test condotto, risulta utile fare una semplice considerazione sulle correlazioni tra i gruppi bancari, poco valorizzate nei risultati, per poter comprendere fino in fondo la validità degli output forniti. Si è infatti ipotizzato uno scenario particolarmente avverso all’economia, con un teorico peggioramento costante per tutti i suoi driver; quello che però non è stato messo in rilevo adeguatamente sono i possibili impatti derivanti dalle correlazioni tra i singoli istituti, diretta conseguenza dei rapporti di business tra le banche stesse. Questi dati, evidentemente strategici, non sono reperibili e calcolabili ex-ante come fatto con il sopracitato stress test.
Quello che quindi è possibile desumere dai risultati degli stress test è che 117 banche sulle 130 analizzate, sarebbero in grado di affrontare uno scenario di crisi, il quale, seppur poco probabile, è comunque possibile, evidenziando di fatto una generale solidità del sistema bancario, al netto di tutte le assunzioni e delle variabili endogene disponibili oggi.
Il vero problema è che le crisi tipicamente sopraggiungono in modo inaspettato e ci colpiscono dove siamo più sicuri di essere solidi, spesso smontando i modelli proprio nelle assunzioni o identificando variabili non considerate precedentemente, rendendo inaffidabili stress test come quello condotto.
Starà ora alle banche effettuare un’adeguata due diligence(8) sui propri asset , cercando di strutturare dei piani di emergenza efficaci per affrontare scenari di questo tipo. Scenari improbabili ma non impossibili.

Note

1) worst scenario: è lo scenario particolarmente avverso all’economia utilizzato da ECB per calcolare la situazione di crisi nella quale la ipotetica banca potrebbe trovarsi.

2)driver: fattori macroeconomici che muovono (trainano l’economia), oppure i fattori chiave (economici), colpiti da uno shock economico, determinanti per la determinazione dello scenario economico nel periodo successivo.

3) Sistemi di auditing: sistemi di controllo interni agli istituti bancari, volti a verificare la correttezza delle metriche e le tecniche utilizzate per il calcolo dei fattori di rischio e le esposizioni.

4)Tassi overnight: è i tasso che remunera le operazioni svolte con cadenza giornaliera, spesso tasso di riferimento per operazioni sul mercato interbancario.

5)Bank Run: fenomeno della corsa agli sportelli: quando i correntisti o in generale i clienti di una banca, vengono a conoscenza del probabile default della stessa, tendono a voler ritirare la propria ricchezza presso l’istituto, fino ad esaurimento del denaro: potenzialmente gli ultimi clienti che si presenteranno presso la banca, potrebbero non trovare abbastanza ricchezza per poter riavere il proprio denaro, generano panico e quindi una vera e propria corsa.

6) Continget plan: letteralmente piani di emergenza; le banche devono strutturali per poter dimostrare che in caso di economia particolarmente avversa, sarebbe in grado di non fallire.

7) Spin off: cessione di parte degli asset (sportelli) ad un altro istituto bancari.

8) Due diligence: controllo capillare su tutti i conti dell’azienda volto a cercare eventuali problematiche ed imprecisione.

di Serena Giglio e Alessandro Blatti

Un’importante recente pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Roma (i.e. sentenza 398/13/2013 depositata in data 9/7/2013) valorizza in maniera forte la possibilità di accedere ai benefici della partecipation exemption sui dividendi distribuiti da società residenti nei Paesi black list.

di Paolo Antonio Iacopino

1. Introduzione

Le imposte rappresentano una delle voci di entrata del bilancio dello Stato e garantiscono, attraverso la spesa pubblica, l’erogazione dei servizi ai cittadini. Il legislatore, a tutela degli interessi erariali, ha introdotto, nella disciplina sostanziale dei singoli tributi, delle disposizioni specifiche che hanno la funzione di evitare l’erosione del numero dei contribuenti e della base imponibile.

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