Innovation
La Legge di Bilancio, entrata in vigore nel 2019, riconosce alle PMI un contributo a fondo perduto per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.
Ma quali sono le nuove figure alla base di questo processo di trasformazione ?
Si tratta degli “Innovation Manager“, professionisti che devono assicurare la gestione delle attività di un’impresa inerenti ai processi di innovazione del business in termini di processi organizzativi, prodotti, servizi e pensiero manageriale. Tutto ciò stimolando la ricerca delle soluzioni legate alla “Digital Transformation” e favorendo a livello culturale l’introduzione e il consolidamento di idee innovative in azienda per lo sviluppo di un vantaggio competitivo sul mercato con la conseguente crescita del Business.
Con la citata Legge di Bilancio 2019 saranno stanziati dei voucher annui pari a 40.000,00 euro e diretti alle PMI, i quali consentono di beneficiare di un contributo a fondo perduto per l’ingaggio degli Innovation Manager.
Richiedi un Innovation Manager presso lo “Studio Melillo“, contatti:
Web: www.melilloandpartners.it
Mobile: +393357660876
Mail: cmelillo@economiaediritto.it
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TAX LAB 2015
CORSI ACCREDITATI DALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO – ANNO 2015:
Il “Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D.”, in collaborazione con Melillo & Partners Studio Legale Tributario, avvia i “Laboratori di Economia & Diritto”, una serie di workshop formativi, a numero chiuso, pensati per stimolare l’interesse dei discenti (professionisti, imprenditori, manager, funzionari pubblici, laureati, ecc.) a partecipare a sessioni di studio fondate sull’esperienza, oltre che sulla teoria.
Durante i “Laboratori di Economia & Diritto” qualificati docenti metteranno la loro pluriennale esperienza al servizio dei partecipanti, affinché questi possano accrescere con facilità il loro bagaglio di competenze teorico-pratiche.
Nell’ambito dei “Laboratori di Economia & Diritto” rientra il Tax L@b 2015: Laboratorio di Fiscalità Internazionale, corso di alta formazione accreditato dall’ODCEC di Milano con il riconoscimento di 20 CFP, unitamente al quale, su richiesta, è possibile attivare ulteriori incontri di approfondimento in aula, orientati a rispondere a specifiche esigenze di problem solving (anche su proposta di ciascun partecipante).
- TAX LAB 2015 (EVENTO ACCREDITATO DALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO PER 20 CFP) – PROGRAMMA – BROCHURE E MODULO DI ISCRIZIONE:
- Rappresentante del Comitato Scientifico di E&D:
- Prof. Avv. Claudio Sacchetto (Professore emerito di Diritto Tributario dell’Università di Torino).
- Direttore Scientifico e Coordinatore del Corso:
- Dott. Claudio Melillo, Dottore Commercialista in Milano (www.melilloandpartners.it) e Dottore di Ricerca in Diritto Tributario presso la Seconda Università di Napoli (www.claudiomelillo.it).
- Relatori e Ospiti:
- Dott. Luigi Busoni, Tax Manager Gruppo IKEA Italia;
- Dott. Gianluca D’Aula, Tax Manager Gruppo ILLY Caffè (in attesa di conferma);
- Avv. Sergio Sottocasa Biani, Tributarista in Milano;
- Dott. Alessio Rombolotti, Analista di transfer pricing, Melillo & Partners Studio Legale Tributario;
- Avv. Massimiliano Sammarco, Tributarista in Roma;
- Dott. Marco Cardillo, Funzionario tributario presso l’Agenzia delle Entrate (in attesa di conferma);
- Col. t. SFP Cesare Maragoni, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia;
- Avv. Serena Giglio, Tributarista in Roma, Direttore Responsabile di ECONOMIAeDIRITTO.it;
- Avv. Claudia Marinozzi, Tributarista in Milano, (in attesa di conferma).
gli eventi sono organizzati in collaborazione con:
La sede dei corsi per i Professionisti è Milano, Via Santa Maria Valle 3. I posti disponibili sono 65.
Tutti gli eventi sono stati accreditati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Ai partecipanti verrà rilasciato apposito attestato ai fini del riconoscimento dei CFP.
La sede dei Corsi è Milano, Via Santa Maria Valle, 3.
Informazioni e prenotazioni:
Melillo & Partners Studio Legale Tributario
Via Santa Maria Valle, 3 – 20123 MILANO
Telefono: (+39) 02 00681087
E-mail: formazionecontinua@economiaediritto.it
ALTRI EVENTI SVOLTI NEL 2015:
- Arriva il Tax Risk Manager in azienda_Worskshop del 7 maggio 2015
- Digital innovation Social Communication_Workshop del 3 giugno 2015
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Sei interessato a sponsorizzare i nostri eventi formativi?
A fronte di un contributo a copertura parziale degli oneri organizzativi, Ti offriamo la possibilità di partecipare come relatore ad uno o più eventi nonché di effettuare uno speech di presentazione della Tua organizzazione e di esporre materiale promozionale durante gli eventi.
Per i dettagli contattaci all’indirizzo partnership@economiaediritto.it.
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(di Pietro Pavone)
L’IVA si contrappone in maniera radicale a quello che era il disegno della imposta che l’aveva preceduta.
L’imposta su cui si è fondata l’imposizione indiretta sui consumi nel nostro sistema tributario per oltre tre decenni è stata l’imposta generale sulle entrate (IGE).
L’IGE aveva una doppia faccia: in effetti, pur essendo un’imposta proporzionale ad aliquote differenziate e generalmente basse (l’aliquota ordinaria era del 4 %) colpiva il bene o il servizio in ogni fase del processo produttivo o distributivo e gravava sull’intero valore che la merce assumeva in ogni passaggio (produttore – grossista, grossista – dettagliante, ecc.).
Pertanto, aveva effetti cumulativi dal momento che colpiva in ogni fase del ciclo l’intero ammontare dell’entrata (prezzo, spese di trasporto, di imballaggio, tasse, ecc.), incluso l’importo del tributo pagato in tutti i passaggi precedenti.
L’imposta così congegnata produceva vantaggi e svantaggi:
- forniva all’Erario un gettito elevato, ma con aliquote moderate;
- il metodo di calcolo era semplice (per il contribuente che lo applicava ma anche in vista dell’accertamento da parte del Fisco);
- induceva le imprese a limitare al massimo il numero di passaggi, cercando di includere all’interno della loro organizzazione la quasi totalità dei passaggi produttivi, a favore della competitività dei loro prodotti;
- allo stesso tempo, però, impediva alle piccole imprese (quelle che non potevano permettersi di gestire al loro interno varie fasi del ciclo) di essere competitive;
- non era neutra, con evidente danneggiamento del consumatore;
- non era trasparente (non era possibile stabilire il numero dei passaggi del bene) non consentendo di sapere quanta imposta fosse inclusa nel prezzo finale.
Evidentemente, visti gli inconvenienti di un’imposta così strutturata, si arrivò all’abrogazione dell’IGE.
Con la riforma fiscale degli anni ‘70 nasce l’Imposta sul Valore Aggiunto.
L’IVA è un’imposta indiretta neutrale (in quanto grava sul consumatore finale nella stessa misura, indipendentemente dal numero di passaggi che intervengono lungo il processo produttivo/distributivo o di commercializzazione) e non ha effetti cumulativi (non ha effetti “a cascata”, nel senso che non ricade su se stessa) e quindi è calcolata solo sul valore aggiunto che man mano si crea nei vari passaggi (ed è questo il più grande pregio dell’ IVA).
La disciplina dell’IVA è strutturata in modo tale che lo scambio di beni all’interno della Comunità tra soggetti d’imposta sia esente nello Stato membro d’origine dei beni e sia invece soggetto a tassazione nello Stato membro di destinazione.
Questo meccanismo dell’esenzione espone il sistema dell’IVA alla frode e in particolare a quella tipologia di frode intracomunitaria che va sotto il nome di “frode carosello”.
Tutto si concentra intorno al principio della detrazione.
La neutralità dell’IVA è assicurata tramite il meccanismo della detrazione, particolare situazione soggettiva non presente in alcuna altra imposta che segna appunto la differenza tra una imposta cumulativa (l’IGE) e una imposta plurifase sul valore aggiunto (l’IVA).
Prima del ‘97 la detrazione era riconosciuta sulla base dell’inerenza dell’acquisto. C’era un giudizio immediato (si verificava se il bene rientrasse o meno nel contesto dell’attività dell’impresa).
Dopo quella data si impone un giudizio di prospettiva, a posteriori sull’inerenza dell’acquisto; ciononostante l’operatore economico è nelle condizioni di esercitare immediatamente il diritto di detrazione (all’atto dell’acquisto).
Esiste, dunque, un elemento di provvisorietà della detrazione che è applicata subito (principio dell’immediatezza della detrazione), salvo riconoscimento a posteriori dell’amministrazione finanziaria.
Questa forbice temporale della detrazione è campo fertile per eventuali intenti di frode.
La frode carosello si snoda proprio sull’abusivo diritto di detrazione.
Poiché questi tipi di frode sono strutturati in modo piuttosto complesso e coinvolgono diversi Stati membri e varie società in ciascuno Stato membro, si rende necessario che gli strumenti comunitari di cooperazione amministrativa siano efficaci e che i sistemi di controllo nazionali siano adeguati rispetto a tali problematiche.
L’efficienza del contrasto alle frodi deve essere raggiunta a livello nazionale ed estendersi oltre i confini di ogni Stato membro attraverso gli strumenti della cooperazione.
Tra gli illeciti che hanno maggiormente inciso sul bilancio pubblico primeggia quello comunemente noto come “frode carosello”, espressione legata alla naturale propensione della struttura stessa dell’illecito, tesa ad originare andamenti ciclici di operazioni “truffaldine” attraverso il commercio di beni, di massima ad alto costo unitario e facilmente trasportabili
(in specie, i settori maggiormente interessati sono quelli dell’alta tecnologia, come computers, componenti per prodotti informatici, telefoni cellulari, del commercio delle carni fresche e degli animali vivi, oltre che quello delle autovetture).
Non esiste una definizione precisa di quelle che vengono giornalisticamente definite frodi carosello, tuttavia ci si può rifare, per inquadrare il concetto, ad una definizione della Corte dei Conti europea che definisce la frode carosello come “una serie di operazioni commerciali riguardanti le stesse merci in un periodo relativamente breve che abusino delle caratteristiche del sistema di riscossione dell’ imposta sul valore aggiunto”.
Per comprendere la sostanza del problema si voglia partire da questa premessa: le norme europee sull’IVA stabiliscono che nelle cessioni intracomunitarie, il venditore emette la fattura ma senza applicare l’imposta (l’operazione non è imponibile).
L’acquirente, invece, deve integrare manualmente la fattura calcolando e applicando l’imposta, e registrandone l’importo sia a credito che a debito: dal suo punto di vista, dunque, l’operazione rimane neutrale, ma il bene acquistato è stato comunque “ivato” e quindi potrà circolare senza particolari complicazioni nei successivi passaggi commerciali.
Dal momento che il fenomeno è stato sempre molto diffuso nel settore automobilistico, supponiamo che il bene ceduto sia un’automobile, che il venditore A (francese) voglia vendere all’acquirente B (italiano) per 18.000 euro. Agendo regolarmente, B dovrebbe “ivare” il bene con l’aliquota – per ipotesi – del 20%, cioè a 3.600 euro.
Fra il cedente e il cessionario si frappone però, un terzo intermediario, C (italiano), in accordo con entrambi, o, talvolta, con uno solo di essi. Così, A vende a C l’automobile a 18.000 euro (senza IVA, poiché operazione non imponibile), e C la rivende poi a B per 21.600 euro Iva inclusa (18.000 + 3.600), essendo quest’ultima una cessione fra due operatori italiani.
Dopodiché, C scompare nel nulla: si tratta, in genere, di piccoli faccendieri che operano frodi in massa per qualche mese e fanno poi perdere le tracce.
I risultati sono evidenti: per A non ci sono sostanziali effetti, mentre B avrà sostenuto esattamente il costo previsto e potrà scaricarsi tranquillamente l’IVA sull’acquisto. E, soprattutto, i 3.600 euro di imposta resteranno per sempre nelle “tasche” di C.
L’effetto patologico di una frode carosello è – si intuisce – duplice:
- uno, più immediato, per il quale l’ Erario subisce una emorragia di gettito;
- uno per effetto del quale viene drogata la competitività del mercato: i prodotti diventano molto più appetibili dal punto di vista del prezzo perché lucrano sull’ IVA non pagata, per cui i produttori onesti risultano soccombenti perché non sono in grado – e non potrebbero esserlo – di praticare prezzi aggressivi come quelli che pratica l’operatore economico che si avvantaggia dell’IVA non pagata.
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(di Marco Cardillo)
Il legislatore ha ritenuto opportuno riaprire i termini per rivalutare i beni dell’impresa e partecipazioni mediante l’approvazione della Legge 147/2013.
Tutti i soggetti d’imposta individuati dall’art. 73 comma 1, lettera a) e b) hanno la facoltà di ricorrere alla rivalutazione predetta, a meno che che non redigano il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS, IFRS).
Affinché la rivalutazione abbia effetto, il contribuente deve procedere al pagamento dell’imposta sostitutiva. Quest’ultima sostituisce sia le imposte sui redditi sia l’Irap e le eventuali addizionali, l’ammontare della stessa varia dal 16%, per i beni ammortizzabili, al 12% per quelli non ammortizzabili. Gli effetti fiscali si avranno dal 2016 per i primi, mentre dal 2017 per le plusvalenze derivanti da cessioni.
L’imposta sostitutiva può essere pagata in tre rate annuali oppure in un’unica soluzione, ed è importante sottolineare che, in qualsiasi caso, non sono previsti interessi in caso si optasse per la rateazione dell’importo dovuto.
Per procedere alla rivalutazione si può ricorrere a:
– perizie redatte da esperti indipendenti;
– perizie interne.
Alcuni contribuenti hanno ripetutamente sollevato dubbi e questioni sul fatto che si potesse procedere a rivalutare solo civilisticamente i beni dell’impresa: di conseguenza, l’Agenzia dell’Entrate con la recentissima Circolare 10/E del 14/05/2014 ha chiarito che non è possibile procedere ad una rivalutazione solo civilistica, poiché quest’ultima assume obbligatoriamente anche valenza fiscale, e si perfeziona con il pagamento dell’imposta sostitutiva.
Quindi nel caso in cui un contribuente decidesse di rivalutare solo civilisticamente i beni delle imprese, ossia senza riconoscere fiscalmente il maggior valore iscritto in bilancio, quindi senza procedere al versamento dell’imposta sostitutiva, incorrerebbe nel rischio di vedersi accertata (soggetta a controllo fiscale), da parte dell’Amministrazione Finanziaria, l’imposta sostitutiva non versata ed all’irrogazione della sanzione del 30% per omesso versamento.
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