L’introduzione del reato di autoriciclaggio: una scelta opportuna e costituzionalmente compatibile?
(di Andrea Orabona)
Il discusso d.d.l. sul “rientro dei capitali” approda definitivamente alla Camera dei Deputati per il voto sul testo recentemente formulato dalla Commissione Finanze. Il pacchetto normativo prevede, ex plurimis, l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico del reato di auto/riciclaggio – figura delittuosa che ha già generato dubbi e contrasti interpretativi nel panorama giudiziario per la portata astrattamente distorsiva dei principi cardine del diritto penale/sostanziale -.
Sulla scorta degli emendamenti apportati, la nuova figura delittuosa ex art. 648 ter1 C.p. prevede la pena della reclusione da due a otto anni, in uno alla multa da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00, nei confronti di chiunque – avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo – sostituisce, trasferisce o impiega, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità, provenienti dal medesimo delitto, con modalità tali da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Qualora il denaro, i beni o le altre utilità, provengano dalla commissione di un delitto non colposo, sanzionato con una pena inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione, è contemplata una cornice edittale più lieve con la previsione di una sanzione detentiva da uno a quattro anni. È inoltre contemplato un aggravamento di pena per il colpevole che commetta il reato in commento nell’esercizio di un’attività bancaria – finanziaria o di natura tipicamente professionale -.
Infine, il legislatore ha inteso introdurre delle speciali cause di non punibilità per le ipotesi di destinazione dei proventi di natura delittuosa all’utilizzo o godimento personale del reo, ovvero, in caso di adesione da parte del colpevole al recente istituto della c.d. “voluntary disclosure”.
Ciò premesso, è opportuno rilevare come l’ipotesi di auto/riciclaggio – ossia l’immissione nell’economia legale di “danaro sporco” direttamente da parte chi ha commesso un precedente delitto non colposo – non sia prevista dall’attuale regime normativo quale specifica figura di reato.
Tuttavia, ed a parere di chi scrive, il fatto tipico di auto/riciclaggio, ovvero il reimpiego di proventi illeciti ad opera dell’autore o del concorrente in una determinata incriminazione/dolosa, risulterebbe ad oggi già punito nel nostro ordinamento giuridico – a ciò bastando l’irrogazione nei confronti del colpevole della sanzione predisposta per la commissione del delitto/presupposto da cui originano le utilità economiche oggetto di successiva immissione nel circuito finanziario -.
Gli innumerevoli interrogativi di legittimità costituzionale dell’art. 648 ter1 C.p. sorgono invero per l’eccessivo inasprimento del trattamento sanzionatorio a carico del reo, ovvero, per la duplicazione della risposta punitiva allestita per la commissione di un unico accadimento fattuale, ovvero, per la consumazione di un fatto delittuoso non colposo e per il connaturale impiego di un profitto scaturente dalla perpetrazione dello stesso illecito penale.
Senza sottacere le difficoltà applicative sottese all’accertamento giudiziale del delitto in commento – per l’indispensabile verifica della frapposizione da parte del soggetto agente di un concreto ostacolo all’identificazione della provenienza del denaro, beni o altre utilità, derivanti dalla commissione di precedenti illeciti penali – prevalentemente di natura vuoi tributaria vuoi finanziaria -.
Da qui, il paradosso di una disapplicazione della fattispecie di auto/riciclaggio – nell’ipotesi di mero deposito di somme di danaro presso il conto corrente dell’autore del delitto/presupposto, ovvero, di impiego del profitto da reato direttamente ricavabile dalle scritture contabili di una società veicolo di “fondi neri” realizzati in territorio estero -.
Ancora, e ad acuire le incertezze interpretative sottese alla formulazione dell’art. 648ter1 C.p., vi è la previsione della causa di non punibilità allestita dal legislatore per mandare esente da sanzione penale le condotte di utilizzo o mero godimento – a fini strettamente personali – del danaro, beni o altre utilità, provenienti dal delitto/presupposto non colposo.
A titolo esemplificativo, basti pensare se ricondurre o meno la nozione di godimento personale alle ipotesi di acquisto da parte del reo – mediante i proventi della precedente attività illecita – di beni di lusso, quali natanti o opere d’arte, tali da soddisfare le esigenze individuali del colpevole di un fatto già incriminato a titolo di frode fiscale o false fatturazioni per operazioni inesistenti ai sensi degli artt. 2 o 4 D. Lvo 2000/74.
In conclusione, il legittimo intento del legislatore di impedire l’ingresso nel sistema economico di contaminazioni da “liquidità illecita”, quale fenomeno altresì anti/concorrenziale, rischia di esporre il colpevole di un delitto doloso ad un trattamento sanzionatorio del tutto esorbitante rispetto alla violazione in concreto commessa – portando con sé evidenti profili di incostituzionalità del reato di auto/riciclaggio – quantomeno per violazione del celeberrimo e moderno divieto di “ne bis in idem” riconosciuto in casi analoghi dalla Suprema Corte costituzionale.
Con l’auspicio che, in futuro, gli interventi politico/repressivi in tema di evasione fiscale poggino su strumenti maggiormente dissuasivi rispetto alla mera introduzione di nuove fattispecie incriminatrici – tali da permettere l’emersione di “fondi neri” in beneficio delle casse erariali – vuoi attraverso il rafforzamento delle procedure di cooperazione giudiziaria con le Autorità straniere vuoi attraverso l’introduzione di correttivi alle recenti manovre economico/finanziarie varate nel nostro Paese.