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Transazioni finanziarie infra-gruppo e transfer pricing: le più recenti Linee Guida dell’OCSE

FNI

L’11 Febbraio 2020 – con straordinario tempismo rispetto alla potenziale crisi finanziaria dovuta alla contingenza pandemica da COVID-19 – l’ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), nota in Italia come OCSE, ha divulgato la versione definitiva delle linee guida in materia di transazioni finanziarie. Il documento, intitolato “Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions Inclusive Framework on BEPS: Action 4, 8-10”, è stato pubblicato allo scopo di fornire indicazioni puntuali con riguardo a diverse operazioni finanziarie, poste in essere tra parti correlate, quali: la corretta identificazione di una transazione, i prestiti infra-gruppo, le garanzie finanziarie, il cash pooling, le assicurazioni vincolate e le operazioni di copertura. Come specificato nelle premesse della stessa guida, le sezioni di tale documento comprese tra la A e la E andranno ad integrare il Capitolo X delle Linee Guida OCSE sul transfer pricing del 2017, insiderendosi, di conseguenza, nell’ambito del c.d. progetto BEPS del 2015 (Base erosion & profit shifting). Pertanto, appare chiaro lo sforzo dell’Organizzazione di perseguire una maggior armonizzazione nell’applicazione dei principi in materia di prezzo di trasferimento, nonché il tentativo di prevenire occasioni di doppia imposizione.

La Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions giunge a pubblicazione 19 mesi dopo la divulgazione, avvenuta nel Luglio 2018, del “non-consensus discussion draft” da parte del Committee on Fiscal Affairs. Tale bozza si poneva già l’obiettivo di chiarire l’applicazione dei principi presenti nelle Linee Guida del 2017 in occasione di transazioni finanziarie poste in essere da gruppi d’impresa multinazionali. La versione attuale e definitiva del documento è strutturata in cinque sezioni, oltre ad una breve introduzione: la Sezione B adatta il concetto di “accurate delineation”, ampiamente trattato al Capitolo I delle Linee Guida 2017, al campo delle transazioni finanziare; la Sezione C fornisce indicazioni circa la determinazione delle normali condizioni di mercato (c.d. arm’s lenght principle) applicabili alle attività di tesoreria (i.e. prestiti infra-gruppo, cash pooling e copertura dei rischi); la Sezione D prende in esame le garanzie finanziare; la Sezione E espone l’analisi relativa alle assicurazioni vincolate e, infine, l’ultima breve sezione F è dedicata alla determinazione dei rendimenti c.d. risk free e risk-adjusted. Nel documento sono, inoltre, inclusi una serie di esempi che illustrano i principi esposti.

Ad un prima analisi del nuovo testo d’indirizzo si apprezza la centralità che, la già menzionata Sezione B, riveste all’interno del progetto. Tale sezione, rimodellando il concetto di accurate definition in funzione di transazioni finanziare, stabilisce i principi da applicare ai seguenti fini:

  • la valutazione secondo la quale una determinata operazione possa essere qualificata come finanziamento infra-gruppo o debba rientrare nella categoria dei pagamenti non remunerati di altra natura. Ad esempio: conferimenti di capitale. A tal fine la guida propone diversi indicatori, tra cui: la presenza o meno di una termine finale di rimborso, l’obbligo di pagamento di interessi, il diritto di ingiungere il pagamento tanto del capitale quanto degli interessi, l’esistenza di covenants finanziari nonché la capacità del destinatario dei fondi di reperire finanziamenti presso Istituti di credito non riconducibili al gruppo;[i]
  • la corretta individuazione dei parametri che governano i rapporti infra-gruppo delle MNE (multinational enterprise). Alla luce dell’arm’s lenght principle, infatti, le operazioni poste in essere all’interno del gruppo, dovranno essere qualificate commercial ovvero financial. A tal proposito, la Guida indica i seguenti fattori da tenere in considerazione: le condizioni contrattuali della transazione, le funzioni svolte dalle parti coinvolte, i rischi assunti da ciascuna parte, le caratteristiche degli strumenti finanziari coinvolti nell’operazione e finanche le strategie commerciali perseguite dalle parti. Inoltre, coerentemente con le precedenti Linee Guide del 2017, il principio delle condizioni di mercato (arm’s lenght principle) impone il confronto delle condizioni alle quali la transazione finanziaria infra-gruppo è avvenuta con le condizioni che società – non appartenenti allo stesso gruppo – avrebbero presumibilmente concordato in circostanze comparabili.[ii]

Altro tema trattato dalle Linee Guida dedicate alle transazioni finanziarie riguarda gli aspetti rilevanti legati alla gestione della tesoreria all’interno di un gruppo multinazionale. Ad esso seguono alcune considerazioni – in merito ai prezzi di trasferimento – che sorgono in occasione di operazioni collegate a tale gestione. Nello specifico: il cash pooling, le garanzie finanziarie e, una volta che essi siano stati qualificati come tali alla luce di quanto detto precedentemente, ai finanziamenti infra-gruppo. In particolare:

  • l’organizzazione della tesoreria è diretta conseguenza della struttura del gruppo MNE e dalla complessità delle operazioni poste in essere. Il grado di centralizzazione è direttamente influenzato dalle strategie commerciali e di business del gruppo. Ad esempio: strutture di tesoreria più decentralizzate (quindi, maggiormente autonome all’interno del gruppo) saranno più frequentemente presenti in gruppi MNE con molteplici divisioni che operano in settori industriali distinti ovvero in gruppi MNE che devono ottemperare a normative locali specifiche;[iii]
  • in caso di finanziamento infragruppo è appropriato tenere in considerazione la prospettiva di entrambi i soggetti coinvolti. Inoltre, al fine di applicare correttamente l’arm’s lenght principle è opportuno considerare il grado di affidabilità creditizia, il rischio di credito, le circostanze economiche alla luce della legislazione locale applicabile nonché il merito creditizio. Invero, tale fattore è uno dei principali indicatori presi in considerazione dagli investitori non istituzionali. La Guida, inoltre, statuisce che la determinazione dei tassi di interesse applicabili al finanziamento infra-gruppo deve essere effettuata affidandosi al metodo del confronto di prezzo (CUP), questo deve avvenire affinché la transazione possa essere valutata conforme al principio del prezzo di libero mercato (arm’s lenght principle);[iv]
  • è noto agli estensori delle Linee Guida che l’utilizzo del cash pooling sia popolare tra i gruppi MNE al fine di ottenere una gestione più efficiente della liquidità. Pertanto, ai fini della sua accurata delineazione, è necessario osservare tanto le circostanze relative alla cassa trasferita quanto il quadro contestuale entro cui l’accordo viene stipulato. Il documento fornisce, a tale scopo, alcuni significativi esempi, anche con riguardo alla posizione del c.d. cash pool leader ed i suoi guadagni alla luce dell’arm’s lenght principle;[v]
  • per quanto riguarda le garanzie finanziarie prestate a fronte di determinate operazioni infra-gruppo, il documento in esame pone la loro corretta qualificazione e suddivisione, sulla base dei benefici ottenuti dal garantito, in un momento logico antecedente alle interazioni del prezzo di trasferimento con le stesse. A tal proposito, se la garanzia consente al beneficiario di aumentare la sua capacità di indebitamento, sarà opportuno rideterminare il debito contratto e qualificare l’importo rimanente come conferimento di capitale da parte del garante.[vi] Se, differentemente, la garanzia prestata apporta un miglioramento delle condizioni del beneficiario tramite un incremento del merito creditizio e una riduzione dei costi di finanziamento, ai fini del principio del prezzo di libero mercato dovrà applicarsi il metodo del confronto del prezzo (CUP).

Conclusione

Se si considera che per la prima volta l’OCSE affronta – in maniera organica – aspetti relativi alla disciplina del transfer pricing rimasti fino ad oggi opachi, si coglierà l’indubbia importanza della recente “Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions”. Ancorché involontariamente, il timing della loro pubblicazione ne acuisce, inoltre, la rilevanza strategica. Invero, la loro divulgazione coincide con l’esplosione dell’emergenza pandemica e la potenziale necessità da parte di molti gruppi multinazionali di affrontarne le conseguenze con operazioni di natura finanziaria.

Per tali motivi, benché il testo del documento chiarisca che in capo a ciascun Paese permane la facoltà di legiferare in materia di normativa sui prezzi di trasferimento delle transazioni finanziarie, pare opportuno che i gruppi MNE che effettuano tali operazione adottino i principi esposti nelle Linee Guida quali architrave delle loro policies sui prezzi di trasferimento.

RIFERIMENTI

[i] OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10, OECD, Paris, artt. 10.4 – 10.13.

[ii] OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10, OECD, Paris, artt. 10.14 – 10.38.

[iii] OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10, OECD, Paris, artt. 10.40 – 10.50.

[iv] OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10, OECD, Paris, artt. 10.51 – 10.95.

[v] OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10, OECD, Paris, artt. 10.96 – 10.148.

[vi] OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10, OECD, Paris, art. 10.161.

(A cura di Alessandro Vecchio)


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a cura del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. Via Padova, 5 – 20025 Legnano (MI) – C.F. 92044830153 – ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013
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