Una sentenza di merito conferma la deducibilità parziale degli accantonamenti al TFM
(di Marco Cardillo)
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con la sentenza 1763/14/14, ha confermato la deducibilità parziale degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori.
L’Agenzia delle Entrate, in merito all’indeducibilità dell’accantonamento dei compensi riconosciuti agli amministratori, aveva recuperato a tassazione degli accantonamenti che eccedevano il compenso annualmente stabilito all’amministratore diviso il coefficiente 13,5, affermando che l’art. 105 del TUIR avrebbe introdotto specifiche limitazioni, le quali troverebbero applicazione anche in materia di trattamento di fine rapporto per i compensi spettanti agli amministratori di una società. La normativa, affermava l’Ufficio, prevedrebbe una estensione delle norme applicabili alla deduzione in materia di trattamento di fine rapporto per i lavoratori subordinati anche per gli amministratori, con la conseguenza che l’accantonamento al fondo TFM (trattamento di fine mandato) deve essere operato entro il compenso annualmente stabilito diviso il coefficiente 13,5.
Infatti l’art. 105 del TUIR disciplina il trattamento di fine rapporto ed al comma 1 chiarisce che: “gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’art. 2117 del C.C., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi“. La disciplina civilistica ha stabilito che il limite massimo fiscalmente deducibile ogni anno “non deve essere superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5” (art. 2120 del C.C.), previa individuazione di ogni singolo accantonamento nei conti individuali dei dipendenti. Tale disciplina trova applicazione anche per le indennità di fine mandato degli amministratori, come disposta al comma 4 dell’articolo 105, il quale prevede che “le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17 comma 1, lett. c, d ed f” . La Commissione Tributaria ha confermato che: “tra le categorie che rientrano nella disciplina di cui al comma 4 dell’art. 105, come evidenziato dall’Ufficio resistente, rientrano anche gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori di società (la lettera C). Ritiene, quindi, corretto il ragionamento seguito dall’Agenzia resistente, la quale ha giustamente escluso la deducibilità integrale della somma accantonata per TFM”.