La circolare n. 142 del 2015 dell’INPS: chiarimenti sulla NASpI.
(di Valerio Micheli)
La circolare n. 142 dell’INPS del 29 luglio 2015 fornisce chiarimenti sulla NASpI, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego e segue l’altra circolare sul tema, la n. 94 del maggio scorso.
Risulta interessante il punto 3., nel quale si tratta il licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e il licenziamento disciplinare. In particolare, in merito al licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione (di cui all’art. 6 del D. Lgs. 23 del 2015) si conferma che tale accettazione – con rinuncia all’impugnazione al licenziamento – non è ostativa al riconoscimento dell’indennità NASpI. Tale fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro rimane inquadrata come licenziamento e, pertanto, la disoccupazione nella quale “cadrà” il lavoratore è quella volontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro. La NASpI, inoltre, può essere riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari: la disoccupazione a seguito di tale licenziamento, infatti, non è considerabile come volontaria.
Il punto 9. della circolare si concentra sul tema di una nuova attività lavorativa in corso di prestazione. Durante il godimento della NASpI, il beneficiario potrà intraprendere attività di lavoro accessorio, ossia prestazioni lavorative che non danno luogo a compensi superiori ai 7.000 euro (con riferimento alla totalità dei committenti) nel corso di un anno civile. Secondo il comma 2 dell’art. 48 del d. lgs. 81/2015, i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono rendere prestazioni di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. L’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La comunicazione del compenso da tale attività dovrà essere fatta dal beneficiario all’INPS.
La circolare tocca altri interessanti punti, di seguito si riporta il sommario della stessa:
- Premessa
- Effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore.
- Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23 del 2015 e licenziamento disciplinare.
- Requisito contributivo: almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
4.1. Meccanismo di neutralizzazione.
4.2. Neutralizzazione aspettativa sindacale ex art. 31 della Legge n. 300 del 1970.
4.3. Neutralizzazione dei periodi di CIG in deroga.
4.4. Neutralizzazione dei periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati.
- Requisito lavorativo: trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
5.1. Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
5.2. Eventi che consentono neutralizzazione ai fini della ricerca delle trenta giornate di lavoro “effettivo”.
5.2.a. Aspettativa sindacale ex art. 31 della legge n. 300 del 1970 e Cig in deroga.
5.2.b. Malattia integrata dal datore di lavoro.
- Durata. Procedimento di calcolo. Ulteriori precisazioni.
- Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI.
- Servizio Civile Nazionale e indennità di disoccupazione NASpI.
8.1 Premessa ed evoluzione del quadro normativo.
8.2 Disciplina dei rapporti fra indennità di disoccupazione NASpI e Servizio Civile nazionale.
- Nuova attività lavorativa in corso di prestazione.
9.1.Effetti del lavoro occasionale accessorio sull’indennità NASpI.
9.2 Effetti del lavoro intermittente sull’indennità NASpI.
9.3 Effetti del lavoro all’estero sull’indennità NASpI.
- Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione.
- Precisazioni alla circolare INPS n. 180 del 2014.