La mancata apposizione del visto di conformità
Nel caso di compensazione di crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità, il legislatore ha previsto che l’Amministrazione Finanziaria proceda al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati, dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.
La sentenza n. 25736/2022 della sesta sezione civile della Cassazione, pubblicata il 01/09/2022, invece considera la mancata apposizione una mera violazione formale.
La normativa di riferimento
La Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 547, così come modificato dall’art. 3 del decreto legge 24 aprile 2017, prevede che nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’Amministrazione Finanziaria deve procedere al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati, dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni, con apposito atto di recupero.
La sanzione irrogabile è quella prevista dall’art. 13, comma 4, del D.Lgs n. 471 del 1997, il quale prevede che nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in violazione delle modalità di utilizzo, previste dalle leggi vigenti (quale ad esempio apposizione del visto di conformità), si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
Il visto di conformità è stato introdotto dal legislatore, con il decreto legislativo n. 241/1997, al fine di contrastare i fenomeni “patologici” collegati alle compensazioni di crediti inesistenti e alle indebite cessioni di credito d’imposta non spettanti, e al fine di garantire ai contribuenti il corretto adempimento degli obblighi tributari e, conseguentemente, agevolare l’amministrazione finanziaria nei successivi controlli. La finalità è demandare al professionista, che predispone e invia la dichiarazione fiscale, parte dell’attività di controllo sulla corretta applicazione della normativa tributaria.
Risulta opportuno ricordare che riguardo il visto di conformità l’Agenzia delle Entrate, mediante la circolare n. 12/E del 2010, ha spiegato che “tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della corrispondenza in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative relative all’attività esercitata”.
Pronuncia della Corte
La Cassazione ha rilevato che la contestazione dell’Ufficio accertatore non riguardava l’entità, sussistenza e/o liquidità del credito ma la mancata apposizione del visto di conformità.
Secondo i giudici di Piazza Cavour se il credito è esistente ma manca solamente l’apposizione del visto di conformità, tale condotta non costituisce un comportamento frodatorio e non arreca alcun pregiudizio per le casse dello Stato.
Fatta questa premessa, gli ermellini ricordano che per configurare una violazione meramente formale occorre «la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata “non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo».
Non essendo stata contestata l’esistenza del credito, nella sentenza viene sottolineato che “l’inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Ente accertatore”, conseguentemente la mancata apposizione del visto è da ritenersi una violazione meramente formale, la quale non dovrebbe determinare il venir meno del diritto alla compensazione.
Conclusioni
La conclusione a cui si è giunti con la sentenza n. 25736/2022 non è pienamente condivisibile, in quanto il legislatore ha previsto che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità, l’Ufficio deve procedere all’emissione e alla notifica dell’atto di recupero al fine di riprendere l’ammontare dei crediti utilizzati, dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 13, comma 4, del D.Lgs n. 471 del 1997.
(A cura di Marco Cardillo)
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