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L’articolo 39 della Costituzione e la sua mancata attuazione nei riguardi delle associazioni sindacali – La contrattazione collettiva

Quest‘anno, il 20 maggio, lo statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) ha compiuto 50 anni, con tutto il peso storico e giuridico che ne caratterizza il contenuto, in tema di libertà sindacali e disciplina della contrattazione collettiva, dal periodo corporativo fino a quello attuale. Vorrei esporre alcune considerazioni su questo ultimo aspetto, nella sua evoluzione dalle previsioni costituzionali ad oggi.

L‘art. 39 della Costituzione dispone quanto segue [sottolineature: n.d.r.]:

“L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.

A questa norma, per la parte riguardante i sindacati e la loro registrazione, non è stata data mai attuazione.

Con la nascita della Repubblica Italiana, nell’art. 39 della Costituzione fu introdotto il principio che la disciplina dei rapporti di lavoro potesse essere regolata da contratti collettivi stipulati a livello nazionale; la loro vincolatività erga omnes (cioè anche per i non iscritti alle organizzazioni sindacali), però, è stata subordinata ad una forma di riconoscimento giuridico  – che doveva passare attraverso la registrazione – che non è mai stata attivata

La funzione del CCNL di dettare dei minimi economici e normativi validi per tutti i lavoratori di un certo settore è garantita, in quasi tutti gli ordinamenti giuridici, da specifiche disposizioni, incentrate su procedure volte a estendere l‘efficacia del CCNL a tutti i soggetti (datori di lavoro e lavoratori) operanti in un dato settore.

Invero, la norma costituzionale dell‘articolo 39, con tutto il suo corredo di previsioni mirate ad avviare un percorso di estensione generale della portata ed efficacia dei contratti collettivi, è rimasta priva di seguito ed  attuazione per la resistenza delle stesse organizzazioni sindacali, le quali temevano, nel clima politico ed economico del secondo dopoguerra, che la procedura di registrazione prevista dall’art. 39 consentisse allo Stato un eccessivo controllo sulla loro attività. In particolare, l’obbligo di registrazione avrebbe comportato l’accettazione di un organo amministrativo che verificasse nel tempo che tanto gli statuti quanto la loro concreta attuazione rispettassero l’obbligo di avere un ordinamento interno democratico. La motivazione, all‘evidenza, non regge ad una analisi critica, storica e, soprattutto, legale, per l‘evidente ragione che l‘unica conseguenza importante della mancata registrazione era la negazione dell‘efficacia generalizzata dei contratti collettivi.

La Costituzione ha posto un limite minimo, quello della base democratica, che ha come primo presupposto l’elettività, a fronte di una norma che conferisce agli accordi contrattuali un notevole potere, quello dell’efficacia di legge ordinaria a due parti sociali. Ciò che in realtà le associazioni non tolleravano – e non tollerano tutt‘ora – è la possibilità, anche minima, di una ingerenza dello Stato, sulla base di controlli dei principi e degli assetti organizzativi, nonché sulla connessa pubblicità delle generalità dei soggetti iscritti.

Di conseguenza, l’unico CCNL che le parti collettive possono oggi elaborare è un contratto atipico (art. 1322 c.c.) disciplinato dalle norme sui contratti in generale (art. 1321 c.c.). Le norme collettive trovano pertanto applicazione, quantomeno in linea di stretto diritto, nei confronti dei soli iscritti alle associazioni sindacali (dei lavoratori e datori di lavoro) che hanno stipulato il contratto. In questo senso si parla spesso di contratto collettivo “di diritto comune”. L’assenza di una disciplina specifica ha causato non pochi inconvenienti, della cui soluzione si è fatta storicamente carico in massima parte la giurisprudenza, che ha creato una prassi applicativa/interpretativa, incentrata sul disposto integrato dell‘art. 36 Cost. e dell‘art. 2099 c.c., mirata ad ottenere, in via giudiziale, l‘estensione dell‘efficacia dei contratti collettivi sulla base della enucleazione di un diritto del lavoratore ad una retribuzione sufficiente e proporzionata, costituita dai minimi sindacali retributivi della sola paga base.

Per la restante parte, con tutte le previsioni contenute di carattere normativo economico, il contratto collettivo ha efficacia soltanto per aziende e lavoratori che siano iscritti alle associazioni stipulanti, o, alternativamente, in caso di riferimento e/o richiamo ad esso nel contratto di assunzione o, ancora, sulla base dell‘applicazione di fatto a tutti i dipendenti da parte dell‘azienda. La conseguenza, tra le tante, è una proliferazione di contratti collettivi per singoli settori economici/produttivi, alla continua ricerca di adattamenti e corse al ribasso dei salari, che porta ad un panorama di più di 900 contratti, generando un vera e propria giungla  in una situazione che può definirsi grottesca, se non fosse lo specchio di una ricerca infinita di taglio dei salari.

(A cura di Pasquale Dui)


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