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Industria 4.0: Bonus ricerca e sviluppo anche per le attività commissionate a terzi

di Claudio Melillo

Oggetto del presente articolo è il caso trattato nella Risoluzione n. 32/E del 10 marzo 2017, con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti fondamentali riguardanti il tema del bonus in favore di attività di ricerca e sviluppo.

In risposta all’interpello di un Contribuente, l’Agenzia delle Entrate fornisce maggiori delucidazioni in merito all’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo avendo riguardo, soprattutto, a chiarire il caso in cui si ipotizza la presenza di progetti realizzati in favore di soggetti diversi dal committente.

(di Pietro Pavone)

L’Italia resta caratterizzata da un elevato livello di tassazione del reddito d’impresa e le multinazionali con filiali nel nostro paese sono incentivate a trasferire “tacitamente” i redditi prodotti altrove.

Il grado di enforcement tributario, nonostante gli sforzi, continua a ridursi e la probabilità di nuovi condoni fiscali sembra tornare in scena.

Il contesto generale, insomma, ben si presta a strategie aggressive di abusi nella scelta di residenze fiscali di comodo e nella fissazione dei prezzi di trasferimento.

Purtroppo, nemmeno il documento di bilancio è in grado di afferrare concetti così sfuggenti: l’accertamento della effettiva residenza fiscale implica spesso ragionamenti che si basano su logiche extra-tributarie e i trasferimenti interni tra diverse component di uno stesso gruppo tecnicamente scompaiono nel processo di consolidamento dei conti, che impone – come è noto – di eliminare tutte le operazioni inter-company.

Il disorientamento generale assume contorni marcati quando si parla poi di profili penali dell’elusione, dell’abuso del diritto e del preoccupante uso distorto che l’Amministrazione Finanziaria potrebbe farne.

Le conseguenze di simili incertezze possono rivelarsi pericolose: al riguardo non va dimenticato che il diritto tributario è un diritto attuato, che può cioè cambiare sensibilmente in relazione al modo in cui i contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria lo applicano.

A destabilizzare ulteriormente i non perfetti equilibri del nostro sistema tributario hanno concorso, in certi versi, la riforma del diritto societario del 2003 e l’introduzione dei principi contabili internazionali, i c.d. IAS/IFRS.

E’ noto che uno degli obiettivi da sempre perseguiti è stato quello di avvicinare il più possibile il reddito d’impresa oggetto di tassazione a quello civile determinato in base a bilancio. Tale obiettivo è stato realizzato con la riforma del 1971 attraverso la previsione del c.d. principio di derivazione e la individuazione normativa delle variazioni fiscali in aumento o in diminuzione. Dopo il varo della nuova normativa societaria e, in particolare, dopo l’avvento degli IAS/IFRS, ci si è resi subito conto che questo blocco di norme, pur non mettendo in crisi del tutto l’assetto dato con la riforma del 1971, rendeva tuttavia più difficile e complessa l’applicazione del principio di derivazione. Gli interventi legislativi del 2003, del 2005 e del 2007, hanno, infatti, messo in moto un processo di divaricazione tra i due corpi di norme, indotto non solo dalla diversità delle funzioni e degli interessi tutelati, ma anche dalle caratteristiche strutturali della nuova disciplina societaria e dalla natura in gran parte valutativa dei principi contabili internazionali. L’effetto è stato, perciò, quello di allontanare ulteriormente il sistema civile da quello fiscale, col rischio di creare disarmonie e di costringere il legislatore a ripensare gli istituti civilistici in un’ottica esclusivamente fiscale, più circoscritta e definita, duplicando addirittura la disciplina e complicando, perciò, la vita delle aziende almeno sul piano degli oneri amministrativi di transizione.

Ancora, più volte si è analizzato il fenomeno della “concorrenza fiscale dannosa” ribadendo costantemente la validità del principio antierosione inteso come difesa, che i singoli Stati devono approntare, delle proprie basi imponibili contro le c.d. “termiti fiscali” (così Vito Tanzi), il che sta a significare che è lecito pagare il minimo d’imposta, ma non minimizzare le imposte.

Peraltro, è esperienza europea che nella citata locuzione di “termiti fiscali” rientri a pieno titolo chi in Europa ha sempre osteggiato l’omogeneizzazione tributaria (Gran Bretagna e Lussemburgo in primis).

Sedi e prezzi sotto osservazione dunque. Non solo; ma soprattutto! Questa la fotografia, ad oggi, dei controlli del Fisco e multinazionali nel mirino di Bruxelles al fine di perseguire obiettivi di armonizzazione fiscale.

Esplode, allora, il paradosso probabilmente più grande del processo di globalizzazione: da un lato gli Stati si confrontano in termini di competizione fiscale e dall’altro devono cooperare per salvaguardare i propri sistemi fiscali interni.

Lo scambio di informazioni tra Paesi è, oggi, soprattutto un’esigenza. Si tratta di uno strumento che si inserisce in un quadro più ampio che è quello della cooperazione tra Amministrazioni Finanziarie, della quale costituisce probabilmente la principale forma di manifestazione.

L’analisi dello stato dell’arte dell’odierna fiscalità internazionale continua dovendo registrare, contestualmente a quanto sinora illustrato, un progressivo affollamento sulla scena legislativa di stringenti “gabbie presuntive” e onerosi adempimenti strumentali, riversati in capo al contribuente in vista di uno snellimento dell’azione accertativa e di una più agevole repressione delle frodi fiscali internazionali; si tende, cioè, a scaricare quanto più possibile il peso dei numerosi oneri in capo al contribuente, con l’effetto di semplificare il momento accertativo e di imbrigliare il tax payer nell’origine del presupposto dell’obbligazione tributaria.

Anche le moderne logiche pianificatorie anticipano le nuove tendenze: “il tax planning internazionale è oggi chiamato a cimentarsi non solo con il (tradizionale e consolidato) schema logico della minimizzazione dei carichi tributari, ma considera con crescente interesse anche l’esigenza di ottenerne l’ottimale e più conveniente dislocazione lungo l’asse temporale, secondo criteri di gestione monetaria e di tesoreria. La valutazione delle alternative offerte dall’ordinamento, insomma, non si appunta in via esclusiva sulla determinazione dell’onere fiscale

oggettivamente considerato, ma valorizza anche, come fattore discriminante, quello della manifestazione temporale dell’obbligo di pagamento (a parità di condizioni risultando preferibili, come è ovvio, quelle soluzioni operative che maggiormente differiscono il pagamento, minimizzandosi in tal modo i relativi costi di indebitamento o costi-opportunità sopportati dall’impresa)”.

E’ altrettanto evidente che se in passato i problemi di fiscalità internazionale riguardavano solo i grandi contribuenti ed erano per lo più problemi di doppia imposizione; oggi la fiscalità internazionale abbraccia tutte le costruzioni fraudolente a matrice transnazionale con effetti negativi in termini di base erosion.

In linea puramente teorica la situazione di neutralità fiscale si otterrebbe nella situazione in cui le scelte del contribuente tra l’effettuare l’investimento nello stato della residenza oppure nello stato della fonte (ovvero all’estero) non fossero influenzate dal prelievo fiscale esercitato dai diversi Stati.

La neutralità è poi definita “internazionale” nella misura in cui si risolva in un’efficiente allocazione delle risorse a livello mondiale.

Evidentemente, in tale quadro teorico, le differenze di prelievo fiscale si collocano come un elemento di distorsione rispetto alla perfetta redditività dei fattori.

Se dunque il prelievo fiscale rende un investimento preferibile rispetto all’altro, allora non si verifica una situazione di perfetta neutralità fiscale.

Pertanto, pur in presenza di prelievo fiscale, la neutralità internazionale potrebbe essere ottenuta se ogni differenza tra i trattamenti effettivi del reddito in diversi stati fosse eliminata.

 

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