Tosap e Cosap: dalla loro istituzione all’accorpamento del canone unico di occupazione ed aree pubbliche (Parte 3)
- LE MISURE ADOTTATE IN MERITO AL TRIBUTO DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19
Si affrontano ora alcune questioni che sono di rilevante importanza per coloro che in precedenza erano tenuti al pagamento della tassa per l’occupazione di aree o spazi pubblici o del canone sostitutivo, tributi che sono confluiti nel canone unico di occupazione ed aree pubbliche a far data dal 1° Gennaio 2021.
Dal Marzo 2020 è in atto la pandemia da Coronavirus.
Il nostro paese, al pari degli altri, è stato oggetto di numerosi provvedimenti, statali e regionali, che hanno decretato la chiusura dei luoghi in grado di favorire la diffusione del contagio del Covid 19.
Le scuole di ogni ordine e grado e le Università sono rimaste chiuse ed e’ stata incoraggiata la didattica a distanza; si sono dovuti adeguare gli uffici pubblici; è stato favorito, dove possibile, lo smart working e sono rimasti aperti al pubblico solo gli esercizi di primaria importanza, quali soprattutto farmacie e supermercati.
Si sono susseguiti sul punto numerosi DPCM che hanno disposto la chiusura degli esercizi commerciali per prevenire una ulteriore diffusione del contagio.
Parimenti come sarà illustrato in seguito sono state adottate alcune misure tese a favorire la ripresa economica dei settori più colpiti dalla pandemia.
Tra questi vi sono indubbiamente gli esercizi commerciali che effettuano attività di ristorazione.
Si pensi ai titolari una pizzeria o di un ristorante che ospitano la propria clientela all’ esterno dei propri locali, collocando appositi tavoli o altri arredi su una pubblica via o in una piazza.
Costoro sono stati soggetti passivi della Tosap o del corrispettivo patrimoniale e, a partire dal 1° Gennaio 2021, sono tenuti al pagamento del Canone unico per il commercio su aree pubbliche, in ragione del beneficio economico derivante da tale occupazione.
È infatti evidente come dette attività, a causa della diffusione della pandemia, abbiano subito un nettissimo calo delle proprie entrate e di conseguenza si siano trovati in seria difficoltà a fronteggiare il pagamento dei tributi nazionali e locali.
In primis si analizzano gli interventi normativi atti a disporre in merito allo svolgimento delle attività che interessano la presente disamina.
A far data dal 22 Marzo 2020, si sono registrati ben 12 DPCM.
Il primo di essi decretava al punto 1a la chiusura degli esercizi commerciali considerati non di prima necessità.
I DPCM emanati in data 10 Aprile 2020 e 26 Aprile 2020 all’articolo 1 lett. aa), ribadivano la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, quali pub, bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, ed autorizzavano la sola consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
I DPCM emanati in data 17 Maggio 2020, 11 Giugno 2020, 14 Luglio 2020 ,7 Agosto 2020 e 18 Ottobre 2020, consentivano all’art. 1 lett. ee), lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione ( fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) a condizione che le regioni e le province autonome avessero accertato la compatibilità dello svolgimento delle medesime con l’ andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, adottando in ogni modo le misure atte a impedire una ulteriore diffusione, emanate dalle Regioni e dalla Conferenza Stato- Regioni.
Restava comunque salva la consegna a domicilio, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’ attività di confezionamento e trasporto.
Il DPCM emanato in data 18 Ottobre 2020 consentiva l’ attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 5, con consumo al tavolo fino alle 24, con al massimo 6 persone; senza consumo al tavolo sino alle 18.
Dopo le ore 18 veniva vietato il consumo di cibi sul posto e nelle adiacenze; sino alle 24 veniva consentita la ristorazione con asporto.
Il contenuto di detto atto normativo veniva sostanzialmente ribadito nel seguente provvedimento governativo, il DPCM del 3 Novembre 2020, il quale introduceva la diversificazione delle restrizioni tra regioni divise in zone gialle, arancioni o rosse.
Il DPCM emanato in data 3 Dicembre 2020 ed avente efficacia dal 4 Dicembre al 15 Gennaio 2021, confermava la distinzione tra aree regionali e sanciva che nell’ area gialla bar, ristoranti, pizzerie ed esercizi similari restavano aperti dalle ore 5 alle 18. In tali orari si consentiva il consumo al tavolo; dopo le 18 veniva vietato il consumo di cibi e bevande nei locali o per strada e la consegna a domicilio veniva autorizzata senza limiti di orario.
Per quanto riguardava le zone arancioni e rosse le attività di ristorazione venivano autorizzate dalle ore 5 alle ore 22 solo per l’ asporto, mentre la consegna a domicilio era sempre consentita.
L’ultimo DPCM è stato firmato in data 14 Gennaio 2021.
Le sue disposizioni sono in vigore dal 16 Gennaio 2021 e resteranno tali sino al 5 Marzo 2021.
Permane la distinzione tra Regioni gialle, arancioni e rosse; detti enti territoriali e le Province autonome di Trento e Bolzano possono soltanto adottare ulteriori disposizioni restrittive aventi efficacia nel proprio territorio.
Per quanto concerne i soggetti passivi del canone unico di cui si è ampiamente riferito, l’ultimo decreto dispone che le attività dei servizi di ristorazione ( bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 alle ore 18.
E’ consentito il consumo al tavolo per un massimo di 4 persone, salvo che siano conviventi.
Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico. Resta sempre consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e trasporto e sino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze ( art. 1, lett gg).
Dopo aver esaminato in ordine cronologico i DPCM che hanno regolato, tra l’altro, lo svolgimento delle attività sul territorio nazionale, l’ attenzione si sposta ora sugli atti normativi che hanno introdotto misure al fine di indennizzare coloro che più di tutti hanno subito perdite economiche a causa della diffusione della pandemia da Covid 19.
È evidente come tra i più danneggiati vi siano i titolari di esercizi commerciali.
Tra costoro, i proprietari di bar, gelaterie, ristoranti e pizzerie, che spesso usufruiscono di spazi pubblici per collocare tavolini e strutture amovibili per far accomodare la propria clientela : vale a dire i soggetti passivi del tributo Tosap o, in alternativa, del Cosap sino al 31 Dicembre 2020 e soggetti passivi della già menzionata local tax a partire dal 1° Gennaio 2021.
Il decreto legge n. 34 del 19 Maggio 2020, definito “ decreto rilancio” e recante misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, prevedeva all’articolo 181, sotto la rubrica “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”, l’esonero dal pagamento della Tosap o del canone adottato in alternativa dal 1 Maggio 2020 al 31 Ottobre 2020.
In seguito il decreto Agosto, n. 104 del 2020, riguardante anch’esso le misure urgenti per il rilancio dell’economia, confermava nel Capo 7 dedicato alle misure fiscali l’esenzione dal medesimo tributo sino al 31 Dicembre 2020.
Per favorire la ripresa delle attività turistiche, l’ art.9 – ter del Decreto Ristori approvato dalla Camera in data 18.12.2020 stabiliva per i titolari di concessioni o autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico l’esonero dal pagamento del Canone Unico per il primo trimestre del 2021.
L’art. 9-ter n. 2 del Decreto ristori, convertito in legge, testualmente recita: ‘ al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidiemologica da Covid 19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico… (omissis) sono esonerati , dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2021, al pagamento del canone di cui all’articolo 1 , commi 816 e seguenti, della legge 27 Dicembre 2019, n.160’.
Inoltre, nel corso dell’iter di conversione presso il Senato, sono confluiti nel provvedimento in esame i testi di altri tre decreti legge: i decreti ristori n. 139,154 e 157 del 2020.
Detti decreti sono stati abrogati ex art. 1 del Disegno di legge di conversione e sono stati salvaguardati gli effetti prodotti da tali decreti medio tempore; sono inoltre stati approvati altri emendamenti di iniziativa parlamentare.
Un emendamento approvato in Commissione Finanze e Bilancio del Senato estende per alcune tipologie di attività la durata dell’ esenzione del pagamento della tassa di concessione ed il canone di occupazione delle aree destinate allo svolgimento di mercati.
Nello specifico avranno diritto all’esenzione:
1) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume e di latte ( ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
2)gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria ( bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
3)gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
4) gli esercizi nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Sul punto si veda la nota n.1
La medesima legge di conversione ha inoltre posposto al 31 Marzo 2021 il termine di scadenza per presentare la domanda di nuove concessioni e permessi per occupazione di suolo pubblico o ampliamenti si spazi già occupati.
I decreti ristori hanno inoltre previsto per le categorie di commercianti più colpiti dagli effetti della pandemia dei contributi a fondo perduto, cioè senza obbligo di restituzione.
Tra questi, vi sono ovviamente le attività di ristorazione con somministrazione di cibi e bevande, gelaterie, pasticcerie e bar.
Trattasi di attività individuate mediante appositi codici Ateco che se dispongono di arredi in una pubblica via per servire la propria clientela sono tenuti al pagamento del nuovo canone in vigore dal 1° Gennaio 2021.
In primis l’art. 25 del decreto legge n. 34 del 2020 aveva previsto un contributo a fondo perduto per le categorie economiche più danneggiate dalla diffusione della pandemia.
Il contributo veniva commisurato alla diminuzione del fatturato sofferta a causa dell’epidemia e l’istanza doveva essere presentata dal 15 Giugno al 13 Agosto 2020.
Il Decreto legge n.137 del 2020 ribadiva l’erogazione di una somma di denaro da parte dell’Agenzia delle Entrate ai titolari di partita IVA che esercitano un’attività economica su tutto il territorio nazionale e che sono appositamente individuati dal Codice Ateco.
In seguito il decreto legge n. 149 del 9 Novembre 2020 ha disciplinato la somma da erogare ai contribuenti che hanno il domicilio fiscale o la sede in una zona rossa, che presenta una situazione estremamente grave.
L’istanza per la richiesta di tale contributo poteva essere inoltrata all’amministrazione finanziaria dal 20 Novembre 2020 al 15 Gennaio 2021.
Inoltre è stato anche previsto un contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane danneggiate dal mancato afflusso di turisti a causa della pandemia; la relativa istanza doveva essere presentata dal 18 Novembre 2020 al 14 Gennaio 2021.
In seguito hanno statuito in merito ai contributi a fondo perduto anche i decreti legge nn. 154 e 157 del 2020, che rispettivamente hanno incrementato il contributo e ne hanno esteso il beneficio ad ulteriori attività.
In approfondimento sui contributi si veda la nota n.2.
Sul punto si segnalano alcuni chiarimenti forniti dall’ amministrazione finanziaria, nelle circolari n. 15/E del 13 Giugno 2020, n. 22/E del 21 Luglio 2020 e nella risoluzione n. 37/E del 26 Giugno 2020.
In conclusione, a mio avviso, il 2020 si è concluso con alcune positive novità per coloro che sono titolari di attività commerciali e soggetti passivi del Canone unico per il commercio su aree pubbliche.
Costoro sono esentati dal pagamento di tale tributo sino al 31 Marzo 2021.
La nuova local tax, di cui si è riferito nel primo paragrafo della presente opera, ha inglobato anche altri tributi locali, in un’ ottica di semplificazione e di armonizzazione dei medesimi a cui il contribuente deve periodicamente far fronte.
Infine, i contributi a fondo perduto erogati dall’amministrazione finanziaria consentono loro di beneficiare di un congruo e doveroso sostegno economico dopo aver sofferto una preoccupante riduzione delle proprie entrate causato dalla diffusione della pandemia che ha imposto a lungo la chiusura delle proprie attività.
(A cura di Roberto Colancecco)
RIFERIMENTI
2) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at
Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 – Direttore: Claudio Melillo – Direttore Responsabile: Serena Giglio – Coordinatore: Pierpaolo Grignani – Responsabile di Redazione: Marco Schiariti
a cura del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. Via Padova, 5 – 20025 Legnano (MI) – C.F. 92044830153 – ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013
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