Diritto

Voluntary disclosure, antiriciclaggio e obblighi in capo agli intermediari finanziari

(di Federico Tosone)

Il 29 gennaio 2014 è entrato in vigore il decreto legge 28.01.2014 n. 4, che prevede all’art. 1 “disposizioni urgenti in materia di rientro di capitali detenuti all’estero e di lotta all’evasione fiscale”. L’art. 1 del testo in esame innesta una serie di norme (artt. 5-quater e ss.) in seno al decreto legge 28.06.1990 n. 167 (“rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli valori”) disciplinanti la c.d. voluntary disclosureossia una richiesta spontanea del contribuente rivolta direttamente all’amministrazione finanziaria quale strumento per la regolarizzazione di capitali detenuti all’estero – e non dichiarati in Italia.

Detto decreto legge – che non diversamente dalla consolidata tradizione normativa, invalsa negli ultimi decenni, abusa della tecnica del rinvio legislativo compromettendo la chiarezza e la certezza delle nuove disposizioni – mira a conciliare due esigenze contrapposte fra loro: l’esigenza dell’amministrazione finanziaria di recuperare risorse sommerse per tenere fede ai vincoli comunitari di bilancio e l’esigenza di lotta all’evasione fiscale con la propensione di scongiurare ogni ipotesi di condono/scudo per violazioni finanziarie già commesse.

Per tale ragione, la richiesta spontanea di cui all’art 5-quater D.l. 167/1990 (introdotto dall’art. 1 del D.l. 4/2014) è radicalmente differente dalla c.d. “dichiarazione riservata” dei precedenti scudi fiscali – sia per finalità che per modalità operative – ed, in particolare, per l’impraticabilità di permettere l’anonimato al contribuente e l’esonero da responsabilità penale per le sole fattispecie penali di cui all’art. 5-quinquies D.l. 167/1990 (introdotto con il D.l. 4/2014).

Tuttavia – e nell’attesa di indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità operative che il contribuente o gli operatori finanziari dovranno osservare per la formalizzazione della richiesta spontanea – sarà arduo, se non incompatibile, fare riferimento alla normativa pregressa in tema di “scudo fiscale” per risolvere eventuali dubbi applicativi.

Ai sensi del citato art. 5-quater, comma primo, lett. a), il contribuente, anche attraverso il proprio intermediario finanziario, potrà indicare entro il 30 settembre 2015 all’amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e le attività economiche – detenute all’estero anche indirettamente o per interposta persona – fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi in relazione ai periodi di imposta per cui non risultano ancora scaduti i termini per l’accertamento in sede tributaria, ovvero, dal 2009 in avanti – fatte salve le ipotesi di violazioni costituenti anche reato fiscale -.

La richiesta di rientro di capitali dovrà essere effettuata mediante gli appositi modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate – a tutt’oggi tuttavia non ancora disponibili -.

In particolare, il contribuente sarà tenuto a versare in un’unica soluzione le somme dovute in forza all’accertamento tributario che l’Agenzia delle Entrate effettuerà sulla base della richiesta spontanea ai sensi di cui al D. lgs. 218/1997 – senza possibilità di rateizzazione o compensazione con eventuali crediti maturati nei medesimi periodi d’imposta (art. 5-quater, I co., lett. b, D.l. 167/1990) -.

La procedura di “voluntary disclosure” si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto all’Agenzia delle Entrate che – entro 30 giorni dal suddetto versamento – provvede a comunicare all’Autorità Giudiziaria competente la definizione della procedura stessa (art. 5-quater, III co., D.l. 167/1990).

L’art. 5-quinquies D. lgs. 167/1990 offre come “premio” per la trasparenza del contribuente l’esclusione della punibilità per i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 D. lgs. 74/2000) e di omessa dichiarazione (art. 5 D. lgs. 74/2000) e la riduzione fino alla metà delle pene previste per i reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000) o mediante l’uso di altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000), oltre a consistenti riduzioni per le sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni di natura strettamente fiscale.

Con riferimento ai consulenti o intermediari coinvolti nelle operazioni di rientro dei capitali detenuti all’estero, il decreto legge in esame non prevede alcuna deroga rispetto alla normativa in materia di antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007, come invece è accaduto per la normativa sullo scudo fiscale che – al contrario – consentiva ai professionisti ed intermediari l’esonero dagli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette ai sensi di quest’ultimo decreto (art 13-bis, III comma, D.l. 78/2009).

Le norme sulla voluntary disclosure non escludono, dunque, l’applicabilità in capo all’operatore o intermediario finanziario del D. Lgs. 231/2007.

Invero, con circolare del 31 gennaio 2014, Prot. n. 8624, il Ministero dell’economia e delle finanze ha ritenuto di precisare che le esimenti per la collaborazione del contribuente operano unicamente sul profilo strettamente fiscale – non rendono lecite altre condotte, vuoi attive vuoi omissive, del contribuente o dell’operatore finanziario, fra cui, le eventuali omissioni in materia di adempimento di obblighi anti/riciclaggio ad opera degli intermediari finanziari -.

Da ciò ne consegue che – mentre i professionisti potranno avvalersi della disposizione derogatoria dell’art. 12, II co., D. Lgs. 231/2007 (che esclude l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 41 D. Lgs. 231/2007 per le informazioni ricevute nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente) – gli operatori finanziari non potranno mai ritenersi dispensati dall’obbligo di segnalare le operazioni sospette del contribuente nell’ipotesi di trasmissione della richiesta spontanea di cui all’art 5-quater D.l. 167/1990.

Pertanto, l’intermediario finanziario – non potendo escludere che i patrimoni detenuti all’estero dal cliente costituiscano un’operazione sospetta ai sensi del D.Lgs 231/2007 – sarà (quasi) sempre tenuto a segnalare le attività finanziarie sottese alla richiesta di rientro del contribuente ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. 231/2007 – pena le ingenti sanzioni, vuoi amministrative vuoi penali, previste dal medesimo decreto.