Fisco Diritto tributario

Il contradditorio con l’Amministrazione Finanziaria: sia diritto che dovere

(di Marco Cardillo)

La Sezione V della Cassazione Civile, con la sentenza n. 17646 del 06/08/2014, ha ribadito che la   procedura   di   accertamento,   mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto ai valori ‘standards’. Infatti quest’ultimi sono solamente degli strumenti di ricostruzione statistica finalizzati alla determinazione della redditività normale, quindi è obbligatorio instaurare un contraddittorio tra l’Amministrazione Finanziaria ed il contribuente, pena la nullità dell’accertamento1.

Il contribuente in contraddittorio deve provare la presenza di condizioni che motivano la sua esclusione dall’applicazione degli studi di settore. A tutela del contribuente è previsto l’obbligo per l’Amministrazione Finanziaria di motivare l’avviso di accertamento.

La motivazione dell’atto deve:

¨      spiegare lo scostamento,

¨      dimostrare l’applicabilità in concreto dei parametri o degli studi di settore,

¨      illustrare le ragioni per le quali sono stati disattesi i chiarimenti del contribuente.

Da questa pronuncia giurisprudenziale si rileva che nell’attività istruttoria basata su parametri o studi di settore:

1.      è una presunzione semplice l’applicazione degli ‘standards’;

2.      l’A.F. è obbligata ad invitare il contribuente al contraddittorio;

3.      il contribuente ha il diritto di giustificare lo scostamento in sede di contraddittorio;

4.      la motivazione dell’avviso di accertamento deve illustrare le ragioni che hanno portato l’ufficio a non ritenere sufficienti i chiarimenti del contribuente.

Nel caso in cui il contribuente invitato al contraddittorio non si presenti, ovvero si astenga dall’illustrare le condizioni che motivano la sua esclusione dall’applicazione degli studi di settore, l’Agenzia delle Entrate ‹non è tenuta   ad   offrire   alcuna   ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata con l’applicazione dei parametri›2.

Note

1 Principio già enunciata dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze 26635/09, 7181/12, 6929/13 e 10040/14.

2 Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 17646 del 06/08/2014