La perizia grafica sul testamento olografo e la sua specificità nei giudizi in materia successoria
di Katarzyna Liżyńska[i] (Traduzione dalla lingua polacca a cura di Jolanta Grębowiec Baffoni)
La redazione di un testamento, a causa delle conseguenze giuridiche che esso produce dopo la pubblicazione, è un atto formale e le leggi sono severe circa le sue modalità di predisposizione, regolando la forma delle ultime volontà e non consentendo alcuno scostamento dai modelli tipizzati, a partire dai testamenti olografi e pubblici, fino ai testamenti notarili. L’obiettivo principale della legislazione in questo settore è, anzitutto, che la volontà del testatore trasfusa nel documento trovi la massima espressione e che solo questa diventi efficace. Inoltre, il rispetto rigoroso di certe formalità è richiesto per proteggere il testamento dalla falsificazione e per conservare la sua autenticità[ii].
Ai sensi dell’art. 115 § 14 del codice penale polacco[iii] il documento è un qualsiasi oggetto o registrazione su un supporto informatico, che è legato ad una legge specifica, o che, a causa del contenuto in esso incluso rappresenta la prova di una legge, di un rapporto giuridico o di una circostanza che possiede una rilevanza giuridica.
Il testamento olografo secondo l’art. 949 § 1 del Codice civile[iv] polacco è realizzato interamente con scrittura manuale, firmato e datato.
In questo campo il ruolo del perito, in particolare del perito grafologico, come dimostrato dall’analisi preliminare delle condizioni descritte per la validità del testamento olografo, è di notevole importanza.
Il compito principale dell’analisi della scrittura è l’identificazione della persona sulla base di un suo manoscritto. Le indagini svolte per affermare la paternità di un manoscritto, sono estremamente difficili. Nel corso dell’esame grafo–comparativo, basato sulle caratteristiche formali e del contenuto linguistico, il perito affronta una serie di problemi che devono essere risolti attraverso le fasi del processo di ricerca[v].
L’esperienza professionale dimostra però che in molti procedimenti in materia successoria sottoposti al giudizio del tribunale, soprattutto se si tratta di testamento olografo – perché di questo ci occuperemo – le parti del procedimento cercano di provare l’inefficacia del testamento poiché sono insoddisfatte dell’ultima volontà del testatore. Per questo motivo mirano a dimostrare che il testatore non era capace di intendere e di volere oppure che il testamento non è stato redatto dal testatore.
D’altra parte, anche in assenza di un intervento in causa ad opera dei partecipanti ad una dichiarazione di successione, il giudice deve esaminare se il testamento sottoposto al suo giudizio sia autentico e se rappresenti la reale volontà del testatore.
Non è possibile stimare con precisione la dimensione della circolazione giuridica dei testamenti non autentici o non validi in tutto il territorio polacco. Ciò per il semplice motivo che il procedimento per l’esame dell’autenticità delle capacità giuridiche del testatore viene avviato solo quando uno dei partecipanti del procedimento di successione contesti circostanze relative alla sua formazione. Se questo non viene fatto, la Corte riconosce il testamento come valido[vi], e, di conseguenza, cominciano a prodursi gli effetti giuridici specificati nel documento.
Bisognerebbe però esigere che gli organi giurisdizionali cui siano sottoposti giudizi in materia di successione, nel caso anche di un minimo dubbio sull’autenticità, o più in generale sulla validità del documento versato in atti, esaminassero il documento con l’ausilio di consulenti specializzati.
Tanto più che lo studio della scrittura, nella perizia del testamento olografo, richiede conoscenze altamente specialistiche e, senza queste, non si può affermare con tutta la sicurezza se il documento sottoposto al giudizio del tribunale sia autentico e valido o falso.
La scrittura è strettamente legata all’uomo e non è possibile rilevare la sua falsificazione senza competenze peculiari. È estremamente precisa e quanto mai attuale l’affermazione di L. Fajer secondo cui la scrittura è così legata all’uomo come la sua vita mentale è soggetta alle leggi della biologia. L’aspetto esterno è un bassorilievo dell’anima dell’uomo, perciò è strettamente correlato al suo sistema fisico. Tutti i disturbi organici possono quindi influenzare il carattere della scrittura, così come influenzano il discorso e l’aspetto della persona[vii].
Si deve notare che la procedura polacca, sia civile che penale, consente l’esame del documento presentato dinanzi al tribunale: ciò risulta dal contenuto dell’art. 254 codice polacco di procedura civile[viii], in cui il legislatore ha precisato che l’esame della scrittura deve essere effettuato con o senza la partecipazione di esperti, in particolare mettendo a confronto il manoscritto sul documento contestato con la scrittura della stessa persona, eseguita sugli altri documenti indubbiamente veri. È la corte a valutare, caso per caso, se il documento può mantenere il valore probatorio nonostante cancellazioni, raschiamenti o altri danni (art. 257 Codice di Procedura Civile polacco).
Anche nel procedimento penale non vi è alcun obbligo assoluto di utilizzare le competenze del consulente tecnico. Dalla disposizione di cui all’art. 193 § 1 del Codice di procedura penale polacco[ix] risulta, che se l’accertamento delle circostanze rilevanti per la materia richiedesse conoscenze particolari, si deve interpellare il parere di uno o più periti. Questa disposizione, tuttavia, non obbliga il tribunale di farsi assistere da un tecnico in ogni caso dubbio. La Corte, analizzando ogni fattispecie deciderà se l’ausilio degli esperti sia necessario oppure ci si possa limitare ad una analisi diretta del materiale probatorio, nel caso di manoscritti.
La soluzione codicistica non è condivisibile perché in questo modo nella circolazione legale possono trovare realizzazione e originarsi determinate conseguenze che non rispecchieranno la volontà del testatore.
Negli anni 2003-2004, abbiamo condotto uno studio di testamenti olografi[x] eseguiti nello spazio di venti anni – ovvero dal 1984 al 2004. Sono stati esaminati 1.694 testamenti, tra cui 852 testamenti olografi. L’obiettivo di questo studio era quello di verificare il modo in cui i tribunali svolgono le indagini sull’autenticità dei testamenti olografi depiositati nei giudizi civili e penali.
Va notato che lo studio di un testamento olografo è più difficile poiché l’autore del documento è morto, non è quindi possibile, in caso di necessità, acquisire la scrittura attuale di riferimento, non è possibile ascoltare l’autore del documento, e nell’interesse degli eredi sta spesso di non facilitare il compito del perito affidatogli dal Tribunale. In secondo luogo, i testamenti vengono spesso eseguiti da persone malate o anziane (86,2% dei testamenti sottoposti alla ricerca sono state eseguiti da persone intorno e sopra i 60 anni di età), di conseguenza spesso si possono riscontrare forme di scrittura patologica.
Un’altra difficoltà sta nell’eliminare le cosiddette condizioni di esecuzione del documento con la mano guidata, che porta all’invalidazione del testamento olografo o alla dichiarazione che l’autore del documento sottoposto all’esame era privo della capacità di intendere e volere[xi].
Raramente il perito, analizzando la scrittura in un testamento olografo, ha a che fare con la cosiddetta pura forma della scrittura. Gli studi svolti hanno dimostrato che solo in 64 casi le scritture presenti sui documenti sottoposti al tribunale non mostravano alcuna distorsione. In altri casi, in misura più o meno maggiore, la scrittura contenuta in questi documenti, mostrava distorsioni [xii].
A maggior ragione, quindi, “la vigilanza” del giudice sulle intenzioni del testatore e sull’autenticità del documento dovrebbe essere estesa all’individuazione della volontà dell’estensore dell’atto, provvedendosi quindi affinchè gli effetti giuridici connessi si producano sulla base di un documento valido e autentico[xiii].
Ogni esperto sa benissimo che la scrittura è caratterizzata da alcune deformazioni tipiche quando si sia in presenza di patologie. I tratti caratteristici di malattie e menomazioni temporanee che risultano oggetto del nostro interesse sono: tremore e atassia, anomalie nella topografia, gradi dell’angolo di inclinazione, pressione, modellazione dei segni, di impulso e del quadro generale[xiv].
Il perito, tuttavia, deve ricordare, che alcuni tipi di disturbi mentali e fisici non necessariamente lasciano tracce nell’immagine grafica, ma solo nel testo, altri si riflettono sia nella grafia che nell’espressione grafica, altri ancora non evidenziano nessuna caratteristica speciale né nell’ambito grafico, né linguistico[xv].
Fig. 1. La scrittura della stessa persona in età di 23 e 72 anni.
Nell’analisi dei testamenti abbiamo spesso a che fare con un quadro della scrittura appesantito da vari disturbi. Il perito deve mostrare quindi un’attenzione elevata, perché le stesse menomazioni della scrittura si possono riscontrare sia nelle malattie mentali, sia in altre malattie, che spesso non hanno alcun effetto sulla validità del documento, se vengono rispettate le disposizioni che ne riguardano la forma.
Analizzando un testamento sottoposto a perizia è possibile incorrere in equivoci nell’individuare le affezioni patologiche e quindi concludere erroneamente che il testatore al momento di esecuzione del testamento era capace di intendere e volere. T. Widła ha indicato i comuni disturbi della scrittura assegnando loro una specifica entità patologica e indicando che le anomalie della scrittura possono riguardare le malattie psichiche, dove la capacità di intendere e volere può essere ridotta, tuttavia tali disturbi possono essere anche il risultato di cambiamenti fisici. L’autore di conseguenza classifica alcuni esempi di cambiamenti presenti nelle scritture:
– Disturbi atassici e tremore presenti fra l’altro nella psicosi, maniaco – depressiva, demenza, epilessia, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, paralisi progressiva, nei pazienti intossicati con l’alcool o droghe, nei casi di tumori al cervello, nell’artrite e persino nell’esaurimento fisico;
– Irregolarità del rigo di base che si verificano tra l’altro nei disturbi come mania, epilessia, intossicazione da stupefacenti. Il rigo di base cadente si manifesta nelle persona intossicate da alcol, in psicosi maniaco – depressiva; il rigo di base ondulato si incontra nei pazienti schizofrenici, affetti da sclerosi multipla, o intossicati da alcol. Le stesse caratteristiche di alterazione si scontrano anche nelle persone anziane con malattie somatiche, o nelle persone con scarse competenze di scrittura, oppure che svolgono un lavoro fisico pesante; in questi casi abbiamo a che fare anche con i disturbi nell’esecuzione del margine;
– Disturbi nella dimensione della scrittura comuni soprattutto in psicosi maniaco-depressiva, paralisi progressiva, epilessia, demenza, ma anche nei casi di artrite, di una forte stanchezza fisica e spasmo dello scrivano;
– Disturbi nella inclinazione e nella struttura della scrittura, riscontrabili particolarmente in epilessia, corea, psicosi, maniaco-depressiva, arteriosclerosi cerebrale, alcolismo, malattie reumatiche;
– Disturbi di pressione riscontrabili anzitutto in epilessia, corea, intossicazione da alcol, e anche se piuttosto raro, nelle persone sane;
– Riduzione dei collegamenti e impoverimento delle forme dei collegamenti sono riscontrabili soprattutto nelle persone sofferenti di epilessia, schizofrenia, sclerosi multipla, intossicati da alcol o droghe, ma anche malati di artrite reumatoide, o nelle persone fortemente esaurite fisicamente o congelate[xvi].
Fig. 2. La scrittura della stessa persona in età di 40 e 72 anni.
Opinioni vanno dunque espresse con grande attenzione allorchè si valuti, sulla base della scrittura, la capacità di testare. Bisogna anche ricordare che nella grafia possono essere presenti eventuali elementi equivocanti dovuti a cambiamenti attribuibili a condizioni tecniche esterne o al periodo in cui la scrittura è stata eseguita; ciò, in aggiunta al fattore principale, ovvero alla deformazione delle scrittura dovuta all’età o alla malattia, può causare una concentrazione di attività disinformanti nella scrittura del testatore[xvii].
Non senza importanza sono le modifiche poi del testamento apportate da un ipotetico contraffattore. Tuttavia, l’esperto che vanti una buona preparazione sarà in grado di distinguere le deformazioni della scrittura del testatore da quelle introdotte dal falsario. Il falsario lascia sempre le tracce che, nel confronto con la lettera del testatore, risultano diverse. La scrittura contraffatta è di solito più lenta, uniforme, con linee pesanti che non differiscono in intensità, indipendentemente dalla direzione del movimento della penna, al contrario della scrittura che porta in sé cambiamenti patologici[xviii].
I partecipanti al procedimento per la dichiarazione di successione sulla base del testamento olografo, insoddisfatti per la volontà espressa dal testatore, spesso cercano di invalidarla con qualsiasi mezzo, mostrando per esempio che il testatore al momento della redazione del testamento non era in grado di intraprendere un’azione legale. Per la validità del testamento è fondamentale che il testatore fosse in grado di intraprendere un’azione legale al momento della stesura del testamento. E’ rispetto a questo profilo che si può individuare il problema nell’esame di un testamento olografo e il grande ruolo del consulente, il cui parere è ovviamente oggetto di valutazione da parte dell’organo giudiziario. Tale parere può infatti fondare il riconoscimento del testamento come non valido poiché redatto da una persona priva di capacità di intendere e volere.
Le parti in lite, nei casi ricordati, sostengono che il testatore al momento dell’espressione delle sue volontà post mortem, soffrisse di qualche malattia mentale o disabilità, ed escludono la sua capacità decisionale.
In questi casi l’organo giudiziario può decidere di sentire il parere di un consulente medico psichiatra, che dovrebbe definire se, al momento della disposizione, il testatore fosse consapevole delle proprie azioni.
Oltre alle cartelle cliniche, sono utili al perito anche le dichiarazioni dei testimoni – che il più delle volte dei casi sono le parti del procedimento. Tuttavia, nel far riferimento alle dichiarazioni dei testimoni, lo psichiatra dovrebbe dimostrare un affidamento molto limitato, perché dopo tutto, lo scopo delle parti è proprio quello di contestare la validità del testamento, presentando un’immagine del testatore che arrivi ad inficiare la validità della sue ultime volontà presentate alla Corte.
Tenendo presente il fatto che la scrittura è un prodotto psichico e in gran parte dipende dall’idoneità fisica, bisognerebbe domandare una perizia della struttura grafo-linguistica, anche al fine di stabilire lo stato di salute mentale del testatore. I cambiamenti nella scrittura manuale di origine patologica dovrebbero essere riconosciuti come elemento di aiuto nella diagnosi medica e diventare oggetto di studi di routine nelle ricerche neurologiche e psichiatriche[xix].
Nelle nostre ricerche non abbiamo riscontrato nessun caso in cui si sia proceduto all’esame della scrittura del testatore, ai fini di affermare la sua capacità decisionale. Tuttavia sarebbe opportuno e necessario domandare questo tipo di analisi, poiché essa dovrebbe essere presa in considerazione dall’organo giudiziario, se non autonomamente, almeno come esame facente parte dell’opinione complessiva nel parere psichiatrico. Il perito psichiatra di solito non possiede le ricordate conoscenze specifiche in materia di scrittura, delle quali dispone invece il perito grafologo.
Numerose volte si riscontrano anche casi di testamenti eseguiti con mano guidata. La redazione del testamento olografo con mano guidata avviene soprattutto in caso di gravissime condizioni di salute del testatore, per esempio in coma o privo di capacità decisionale, oppure laddove l’impossibilità di scrivere derivi da impedimenti fisici o perdita della vista[xx].
Anche in tali ipotesi deve riconoscersi l’invalidità del testamento. Invece l’inesperienza dello psichiatra in materia di scrittura “guidata” rende impossibile riconoscerle. Questo è un altro indizio che milita per il riconoscimento di modalità di valutazione globale del documento in sede di esame di un testamento olografo. Nei manoscritti eseguiti con la mano guidata la pressione aumenta in modo non uniforme, varia l’inclinazione, aumentano le dimensioni dei segni e la distanze tra di loro, il tempo di esecuzione è ridotto, i collegamenti si spezzano. Inoltre, il grafismo del testamento eseguito in questo modo ricorda più il grafismo della persona che “guida” la mano piuttosto che il grafismo dello scrivente – a volte fino al punto di riconoscere la mano “guidante”[xxi].
Un problema che pure si presenta durante l’esame del testamento olografo è la mancanza di materiale comparabile; ciò però non esclude la possibilità di un esame peritale. Per motivi ovvi manca materiale di comparazione attuale mentre può accadere che l’ottenimento di materiale comparabile dalle parti sia impensabile, poiché i partecipanti al processo non possiedono o non vogliono rendere possibile, all’organo giudiziario, l’accesso ad esso. In questi casi il perito si vede costretto di eseguire l’analisi della scrittura in base ad una conclusione logica, valutare ed esprimere un parere. Perché la perizia non è altro che un prodotto scientifico – un percorso mentale logico. Perchè l’essenza della scienza non è soltanto la descrizione e la previsione, ma anche la spiegazione del singolo fatto. Il problema dell’espressione del parere peritale in assenza di materiale comparabile si connette proprio con quell’ultima attività cognitiva – spiegazione ovvero soluzione[xxii]. La possibilità di spiegare il singolo fatto può avvenire quando il perito avrà a disposizione le generali leggi scientifiche, sia di carattere nomotetico che statistico[xxiii]. Eppure nella scrittura si possono distinguere alcuni livelli: grafico, linguistico, relativo alla superficie, al materiale coprente, al mezzo scrittorio. In riferimento ad ognuno di questi livelli il perito dispone sia di un’ampia conoscenza specialistica[xxiv], sia anche di numerosi leggi della psicofisiologia della scrittura, dell’idioletto che si possono utilizzare quando manca il materiale comparabile e bisogna esprimere un’opinione per coadiuvare la decisione del tribunale [xxv]. In questi casi potrebbe essere necessario l’aiuto del linguista. Bisogna ricordare che il testo considerato come creazione linguistica, è un ulteriore fonte di informazioni che possono influire sull’efficacia del parere peritale. Il carattere sistemico della lingua può offrire diverse informazioni preziose, sia nell’ambito dello stato fisico come dei cambiamenti biologici del testatore. La sfera linguistica di ogni persona ha carattere individuale come la scrittura. Per l’apertura del sistema linguistico e per il suo carattere lineare esistono infinite possibilità di scelta consapevole e intenzionale delle forme grammatiche, lessicali di quelle unità linguistiche, che possono rendere individuale ogni espressione. Quindi un’appropriata conoscenza di questi fenomeni e la loro interpretazione influisce sull’efficacia del parere e sulla migliore comprensione della persona, ovvero autore del testo[xxvi]. Purtroppo, analizzando i giudizi in materia successoria, non abbiamo riscontrato in nessuno dei casi, un’opinione articolata – nelle perizie venivano eseguite le analisi grafologiche, sia con la disponibilità di materiale comparabile, sia senza tale materiale, oppure venivano acquisite le conclusioni dei periti psichiatri, successivamente all’analisi delle indagini svolte nell’ambiente del defunto, delle relazioni mediche, delle deposizioni dei testimoni.
Tuttavia il tribunale dovrebbe convocare il perito tante volte quante siano quelle in cui presentano dubbi, anche minimi, sull’autenticità e sulla validità del testamento olografo, e che tali dubbi possono sorgere spesso, lo dimostra anche questo modesto articolo. I tribunali non possono temere la nomina degli esperti e non sono vincolati dalla loro valutazione. Le norme procedurali non vietano un parere completo espresso degli esperti di diverse specializzazioni, invece lo svolgimento dei casi da noi analizzati, senza la convocazione dei periti, avviene probabilmente a causa delle scarse conoscenze criminalistiche delle persone giudicanti. È molto importante, che l’organo giudiziario sul quale pesa la responsabilità di riconoscere o disconoscere la validità e l’autenticità del testamento olografo, si serva del sostegno dei periti di diverse specializzazioni per un parere complesso, e tale sostegno bisogna reclamare. Poiché solamente l’approccio interdisciplinare permette di fornire le risposte sull’autenticità del testamento olografo sottoposto all’esame, quindi sulla effettiva realizzazione della volontà del testatore[xxv].
Nel diritto polacco è adottato il principio che alla fine la valutazione di ogni prova spetta all’autorità procedente, e nel caso di qualsiasi dubbio l’organo giudiziario può ancora fare un confronto delle opinioni con le altre, raccolte sulla base delle prove, può fare un confronto delle opinioni degli esperti in base alle loro relazioni, e, infine, può ordinare di rilasciare opinione ad un altro perito o all’istituzione. Tuttavia, se si tratta di quantità delle opinioni eseguite nei procedimenti di successione abbiamo a che fare con i risultati davvero impressionanti. In termini di numeri: sui pareri di 72 opinioni in 91,55% dei casi, la Corte non aveva nessun dubbio sull’autenticità del testamento, oppure si serviva di proprie ricerche, secondo il precedente art. 254 Codice del procedimento civile polacco.
Questa breve analisi della problematica connessa con la specificità dell’esame del testamento olografo nel procedimento della successione, ci invita a formulare alcune conclusioni.
Il tribunale valutando la validità e con ciò l’autenticità del testamento olografo, deve sottoporlo all’analisi per giungere alla risposta sulla validità dello stesso, e quindi per poter rispondere se il testatore nel momento dell’esecuzione del testamento possedeva la capacità decisionale, e se il testamento stesso sia valido, ovvero realizzato dal testatore.
De lege ferenda bisogna esigere che l’analisi dei documenti sia svolta obbligatoriamente dal consulente e non dal tribunale, in caso di ogni, ancorchè minimo, dubbio sulla sua autenticità e validità. Il perito possiede a riguardo conoscenze speciali e dispone di mezzi di ricerca di cui è privo l’organo che procede e la valutazione del testamento da parte del tribunale, basata solo solo sull’osservazione da parte del giudice, non è sufficiente.
Bisogna prendere in considerazione che la perizia grafologica, in sè considerata, comporta vari problemi – il consulente incontra diverse difficoltà, deve spesso analizzare la scrittura “appesantita” da diversi tipi e diversi gradi di patologie, deve escludere che la redazione del testamento si avvenuto con mano “guidata”, oppure esprimere il parere senza avere a disposizione materiale comparabile. Dunque, la perizia grafologica è indispensabile nell’analisi del testamento olografo, e non solo per impedire l’efficacia, nel circuito giudiziario, del testamento contraffatto; è però irrinunciabile anche il sostegno del perito psichiatra nell’esame della capacità di intendere e volere del testatore. Tanto più ragionevole sembra quindi la richiesta di introdurre una disposizione di legge riguardante l’esame interdisciplinare del testamento olografo, da parte di esperti con specialità diverse – soprattutto psichiatri, esperti della scrittura, linguisti, nei casi specifici psicologi, medici clinici, perché solo il confronto delle informazioni ottenute nella ricerca condotta da parte degli esperti di diverse specialità e le conclusioni ampiamente sviluppate, aiutano a eliminare errori nella valutazione, e quindi rendono impossibile la messa in circolazione di testamenti invalidi.
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[i] Katarzyna Liżyńska è dottore di ricerca presso la Facoltà di Legge, Amministrazione ed Economia, Cattedra di Diritto Penale dell’Università di Wrocław, Polonia.
[ii] A. Feluś, Testamenty. Popularno – naukowe studium kryminalistyczne, Wydawnictwo „Volumen”, Katowice 1996, s. 10.
[iii] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm. Zwana dalej k.k.
[iv] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm. zwany dalej k.c.
[v] M. Mucha – Piekarska, Ekspertyza pisma ręcznego ludzi starych na podstawie badań identyfikacyjnych testamentów, „Z zagadnień kryminalistyki”, WP Warszawa 1981, s. 78.
[vi] K. Liżyńska, Badanie autentyczności testamentu holograficznego, Cyfrowa Bibliotek Prawnicza, Wrocław 2008, 5-6.
[vii] L. Fajer, Pismo jako dowód rzeczowy, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej”, Warszawa 1939, s. 9.
[viii] Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. 1964, nr 43, poz. 296 z późn. zm. zwana dalej k.p.c.
[ix] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego, Dz. U.1997, nr 89, poz. 555 zwana dalej k.p.k.
[x] Wyniki pełnych badań w: K. Liżyńska, Badanie autentyczności testamentu holograficznego, Wrocław 2008.
[xi] K. Liżyńska, Badanie autentyczności…, op. cit., s. 52.
[xii]Ibidem., s. 80.
[xiii] K. Liżyńska, Kilka refleksji nad wpływem wieku i choroby na badanie autentyczności testamentu holograficznego, wystąpienie na XV Międzynarodowe Sympozjum badań pisma, Wrocław 2012, s. 1
[xiv] T. Widła, Wnioskowanie o niezdolności do testowania, (w:) Z. Kegel (red.), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, Tom I, Wrocław 2002, s. 24-25.
[xv] W. Chłopicki, J.S. Olbrycht, Wypowiedzi na piśmie jako objawy zaburzeń psychicznych, Państwowy Zakład Wydawnictw lekarskich, wyd. II, Warszawa 1959, s. 19-21.
[xvi] Cyt. za T. Widła, Wnioskowanie o niezdolności…, op. cit., s. 23-34. O patologii pisma także: S. Skubisz, Dowód z ekspertyzy pism patologicznych: na przykładzie chorób Alzheimera, Parkinsona i stwardnienia rozsianego, Zakamycze 2004, I. Zieniewicz, Wpływ cech patologicznych pisma na wartość dowodową ekspertyzy pismoznawczej, Zakamycze 2005, M. Mucha – Piekarska, Ekspertyza pisma ręcznego…, op. cit., O. Hilton, Wpływ wieku i choroby na pismo ręczne. Problematyka identyfikacji, Biuletyn Informacyjny 1977, nr 3/27.
[xvii] Por. J. Gajdowski, Obraz pisma osób starszych o różnym poziomie wykształcenia (komunikat z badań nad pismem osób w wieku podeszłym i starczym, w: Z. Kegel (red.), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, Tom I, Wrocław 2002, s. 119.
[xviii] K. Liżyńska, Badanie autentyczności…, op. cit., s. 84.
[xix] K. Liżyńska, Badanie autentyczności…, op. cit., s. 86.
[xx] T. Widła, Wnioskowanie o niezdolności…, op. cit., s. 27.
[xxi] Ibidem., s. 27-28.
[xxii] A. Feluś, Testamenty…, op. cit., s. 143.
[xxiii] T. Widła, Ocena dowodu z opinii biegłego, Katowice 1992, s. 53.
[xxiv] A. Feluś, Testamenty…, op. cit., s. 144.
[xxv] K. Liżyńska, J. Żylińska, Wykorzystanie materiału porównawczego w ekspertyzie pismoznawczej testamentu holograficznego, Prokuratura i Prawo nr. 2/2012, s. 155.
[xxvi] Por. A. Feluś, Testamenty…, op. cit., s. 43 i n.
[xxvii] K. Liżyńska, Kilka refleksji…, op. cit., s. 10.