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Le agevolazioni accessibili con la Legge 104/92 e come ottenerle

La Legge 5 febbraio 1992 n.104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap rappresenta una tutela ed aiuto fondamentali per le persone disabili e per chi se ne fa carico, specialmente in ambito familiare (coniuge, parenti ed affini entro il secondo grado di familiari disabili gravi; parenti ed affini entro il terzo grado di disabili gravi).

Sono protetti della Legge 104 anche i portatori di handicap non gravi e quelli il cui handicap sia superiore ai 2/3. Così come gli stranieri o gli apolidi con residenza, domicilio o dimora stabile in Italia. Infine, vi rientrano anche gli invalidi, che si distinguono dai portatori di handicap perché questo comporta un mero svantaggio sociale, mentre l’invalidità si caratterizza per la riduzione della capacità lavorativa.

Per ottenere le agevolazioni è necessario presentare la relativa domanda all’INPS, accompagnata da una documentazione medico-sanitaria tesa a dimostrare innanzitutto lo stato di disabilità del soggetto richiedente.

In tal senso, il primo passo fondamentale è ottenere il certificato medico dal proprio medico di base; in seguito, sarà necessario inviare la domanda di accertamento dello status di disabile facendone richieste tramite l’INPS, il contact center INPS o INAIL oppure mediante il CAF.

L’accertamento medico, che si svolgerà alla presenza ed a cura di apposita commissione medica ASL, sarà diretto sia a riconoscere i benefici previsti dalla Legge 104 sia quelli previsti in casi quali invalidità civile e cecità totale o parziale. In tal modo viene prevista una procedura unica, tesa a snellire la mole di domande quotidianamente inoltrate.

La commissione medica ASL ha l’obbligo di pronunciarsi entro 90 giorni dalla data in cui il cittadino richiedente ha presentato la relativa domanda. Qualora la stessa non dia una risposta entro 45 giorni dall’inoltro della richiesta, è possibile procedere ad una visita provvisoria eseguita da un medico specialista nella o nelle patologie indicate nella relativa richiesta. Bisogna però ricordare come l’accertamento provvisorio derivante da questa visita sia efficace solamente fino alla definitiva pronuncia della commissione medica e quindi al rilascio dell’accertamento definitivo.

LE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE DALLA LEGGE 104 DEL 1992

Passiamo ora ad analizzare le agevolazioni riconosciute dalla Legge 104.

I PERMESSI RETRIBUITI

In base all’art 33 della Legge 104 del 1992 ed al Decreto legislativo 151 del 2001 il lavoratore dipendente maggiorenne con handicap grave, i lavoratori dipendenti genitori (affidatari, adottivi o naturali) del disabile, il coniuge, il convivente i parenti e gli affini entro il secondo grado del disabile hanno diritto a ore o giorni di permessi retribuiti per assistere e curare il disabile.

I permessi sono concessi dal datore in base alla domanda telematica presentata all’INPS e sono soggetti a determinati limiti. In particolare, il lavoratore disabile ha diritto a 3 giorni al mese continuativi o frazionati oppure a 2 ore al giorno; mentre il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado del soggetto disabile hanno diritto a 3 giorni al mese.

I genitori del figlio disabile:

  • fino ai 3 anni del figlio, possono chiedere o il prolungamento del congedo parentale per un periodo totale, considerato anche il congedo ordinario, non superiore a 3 anni, o 2 ore di permesso al giorno o 3 giorni al mese continui o frazionati;
  • dai 3 ai 12 anni del figlio, possono chiedere il congedo parentale, nei limiti di cui sopra, oppure i 3 giorni al mese continui o frazionati;
  • per i figli con più di 12 anni, possono usufruire solamente dei 3 giorni al mese continui o frazionati.

SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO

In aggiunta, i lavoratori maggiorenni che soffrono di handicap grave possono scegliere la sede di lavoro più vicina al loro domicilio. Questa possibilità è riconosciuta anche ai lavoratori familiari del disabile che lo assistono ed in particolare:

  • ai coniugi, conviventi, parenti o affini entro il secondo grado;
  • ai parenti o affini entro il terzo grado se i genitori o il coniuge del disabile hanno più di 65 anni o sono anch’essi invalidi gravi o se sono morti o assenti.

RIFIUTO DEL TRASFERIMENTO

Gli stessi soggetti di cui sopra possono rifiutarsi di essere trasferiti in un’altra sede, tranne nel caso in cui si verifichi l’incompatibilità della permanenza del lavoratore subordinato. Inoltre, il trasferimento può essere attuato se la presenza del lavoratore sul posto di lavoro comporta contrasti tra dipendenti e si ripercuote sul normale svolgimento dell’attività di lavoro.

RIFIUTO DEL LAVORO NOTTURNO

I lavoratori disabili o i loro familiari possono rifiutare lo svolgimento del lavoro notturno, ossia di quello prestato durante il periodo di almeno 7 ore che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino.

RIFIUTO AL LAVORO DOMENICALE E FESTIVO

Occorre specificare come il rifiuto di svolgere lavoro domenicale o festivo non sia previsto dalla Legge 194 del 1992. Tuttavia, questa tutela è prevista da alcuni contratti collettivi come quello vigente nel settore commercio e terziario il quale riconosce ai beneficiari delle 104 ed ai familiari con i quali questi convivono e che li assistono, la possibilità di opporre rifiuto alla richiesta di lavorare durante i giorni festivi e la domenica.

ACQUISTO DI VEICOLI

Per l’acquisto di automobili sono previsti ben quattro benefici, che possono sommarsi tra loro. Nello specifico sono previsti:

  • la detrazione Irpef nella misura del 19% del costo sostenuto per acquistare una macchina. Di conseguenza se la macchina costa 5 mila euro, è possibile detrarre 950 euro dal totale delle imposte dovute. Questo beneficio si può conseguire in una rata unica o può essere spalmato in 4 rate. L’unico limite consiste nel costo del veicolo che si vuole acquistare; infatti, questo non può superare i 18.075,99 euro;
  • il pagamento dell’Iva nella misura del 4%;
  • l’esonero dal pagamento dell’imposta di trascrizione prevista nel caso di passaggio di proprietà della macchina;
  • l’esenzione perpetua dal pagamento del bollo auto.

 Queste agevolazioni sono riconosciute per l’acquisto e la riparazione di autovetture ed anche di motocarrozzette, caravan e veicoli specifici. Ne possono beneficiare esclusivamente:

  • disabili con ridotte o nulle capacità motorie;
  • beneficiari della legge 104 del 1992, a patto che siano disabili psichici o mentali percettori dell’indennità di accompagno o disabili con pluriamputazioni o deambulazione gravemente compromessa.

Oltre che dal disabile, le spese appena menzionate possono essere detratte anche dal familiare che lo abbia fiscalmente a carico proprio purché il reddito annuo del primo non superi la somma di 2.840,51 euro.

ASSISTENZA E SPESE MEDICHE

Ulteriore agevolazione consiste nella possibilità di dedurre dal reddito alcuni costi sopportati dal disabile o dal familiare che lo tiene a suo carico.

Nel merito, è possibile dedurre le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e si parla in tal caso di spese mediche generiche; ed è possibile dedurre le spese sostenute per necessità infermieristiche o riabilitative ed in tal caso si parla di spese per assistenza medica specifica.

A questo, si aggiunge una ulteriore detrazione Irpef pari al 19% dei costi sostenuti per l’acquisto di poltrone o apparecchi correttivi, di mezzi di ausilio alla deambulazione e per le spese mediche specialistiche.

(A cura di Adolfo Soda)


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