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Polonia: riflessioni sulle competenze essenziali nel contesto di esattezza del parere peritale alla luce della legge e della procedura penale

  1. In Polonia la condizione necessaria per approvare il “parere dell’esperto” in forma orale o scritta è la precedente decisione dell’organo competente nel procedimento di consultare una persona con le conoscenze speciali (articoli 193 e 194 del c.p.p. polacco[ii]). Con questa decisione la persona viene istituita esperto che da quel momento diventa partecipante al procedimento e le sue dichiarazioni acquisiscono il valore di attività procedurali. Allo stesso tempo, questa situazione determina una precisa configurazione penale e procedurale pertanto diventa oggetto di diritti e di obblighi i cui compimento è volto alla realizzazione, in modo affidabile, delle attività di ricerca per l’emissione di un parere tecnico pertinente, che costituisce la base per raggiungere la verità materiale. L’esperto nel processo diventa parte della relazione che lo lega al committente della perizia, ovvero al corpo procedurale. Tuttavia non è una relazione tra i soggetti uguali, in quanto l’esperto esegue i compiti affidatigli dall’autorità che conduce il procedimento, come del resto viene garantito dai mezzi di obbligo procedurale. Va comunque osservato che l’adempimento dell’obiettivo principale per il quale l’esperto è convocato a partecipare al caso, dipende non solo dal modo in cui egli svolge i compiti assegnatigli, ma anche dal corretto utilizzo dei suoi poteri, in particolare del diritto all’autonomia della ricerca e del diritto di esprimere il suo parere in base al valore appropriato del materiale di ricerca.

Le questioni di cui sopra sono oggetto di considerazioni nell’ambito del nostro studio. In particolare, verranno analizzati i sostanziali diritti dell’esecutore della perizia sulla scrittura nel contesto del loro impatto sull’esattezza del parere. L’argomento verrà presentato alla luce delle norme del diritto penale e della prassi penale e procedurale in Polonia, facendo riferimento alle opinioni espresse in dottrina e giurisprudenza polacca.

  1. All’inizio delle nostre valutazioni è importante osservare che l’esame della scrittura manuale è uno dei modi più antichi adoperati per l’identificazione dell’uomo, comunemente utilizzato come prova nel corso del procedimento[iii]. Tali metodi appartengono alla categoria di ricerca, il cui valore di identificazione nel processo probatorio è estremamente importante, perché la scrittura manuale come una traccia criminalistica psico-fisica, individuale e diretta, appartiene a quelle tracce che consentono l’identificazione diretta dell’esecutore[iv]. La perizia della scrittura costituisce un tipo di perizia dei documenti. Come nota Zdzisław Kegel, essa differisce da altri tipi di perizie dei documenti (ad esempio da perizia della scrittura tipografica, perizia dei timbri, perizia dei mezzi coprenti) non solo per la differente modalità di ricerca ma anche per l’esigenza di un altro tipo di apprendimento nel suo ambito. Inoltre, la ricerca sulla scrittura manuale si pone alcuni obiettivi, in particolare:
  • determinare se la scrittura proviene da uno o più autori,
  • determinare se il testo sia stato scritto e composto sempre dalla stessa persona, oppure se i segni grafici siano stati realizzati da una persona e la composizione del testo da un’altra,
  • determinare l’esecutore della scrittura,
  • determinare lo stato psicofisico dell’autore della scrittura (se era capace di intendere e volere, età, malattie, condizioni climatiche, benessere generale),
  • determinare il periodo in cui è stata eseguita la scrittura.

Le ricerche sulla scrittura manuale raramente si limitano alla comparazione dei segni grafici. Molto spesso questi studi devono essere estesi all’analisi della base scrittoria, del mezzo coprente (ad esempio, nel caso di necessità di determinare il periodo di esecuzione della scrittura o nel caso di studio sull’alterazione del documento originale), della scrittura danneggiata e della scrittura eseguita sui caratteri tipografici[v]. Lo svolgimento delle ricerche in questo settore e l’emissione di un parere esatto è il compito degli esperti nel campo degli studi sulla scrittura, che talvolta presenta un elevato grado di difficoltà. Come dimostra la pratica penale e procedurale non sempre l’organo giudiziario crea condizioni ottimali per l’attività di ricerca. Bisogna tenere presente che l’organo giudiziario prende decisioni in merito: all’ammissione della prova dell’opinione dell’esperto (degli esperti), alla scelta dell’esecutore (degli esecutori) della perizia, alla possibilità di influenzare la direzione dell’indagine peritale determinando l’argomento e la portata del parere, alla scelta della forma e del termine della consegna del parere, alla raccolta del materiale di valore che costituisce la base effettiva per la valutazione nell’indagine, al controllo e alla valutazione dei risultati del lavoro peritale svolto dall’esperto. Tuttavia, sebbene il legislatore abbia fortemente sottolineato il ruolo primario dell’organo giudiziario nell’ambito della perizia, la pratica dimostra che esso non sempre esegue i suoi compiti e le funzioni in modo corretto[vi]. In queste situazioni è essenziale che l’esperto che svolge l’indagine eserciti i propri poteri in relazione all’esecuzione dell’esame peritale.

L’attività della persona con le conoscenze speciali inizia dalla fase della sua nomina per lo svolgimento della funzione di esperto. L’esecuzione di questa funzione ha il carattere di un dovere giuridico, di conseguenza nessuna persona nominata, ovvero né l’esperto d’ufficio né l’esperto ad hoc, può rifiutarsi di partecipare al processo in questa qualità (articolo 195 c.p.p.)[vii]. L’esperto è tenuto ad eseguire la ricerca (ad eccezione della forma del parere astratto) nella misura prevista dall’organo giudiziario e a formulare un parere nel quale verranno esposte tutte le informazioni sulle attività svolte, le sue osservazioni e le conclusioni finali derivanti dalla ricerca.

Tuttavia, in alcuni casi la persona con le conoscenze speciali può trovarsi in una situazione di impossibilità ad adempiere alle funzioni di esperto, specialmente nei casi di ostacoli di natura legale. Secondo l’art. 196 § 1 c.p.p. polacco operazioni peritali non possono essere svolte da persone menzionate negli: art. 178, art. 182 e art. 185 c.p.p. Fra l’altro l’art. 40§ 1 comma 1-3 e 5 c.p.p. fra i motivi di esclusione dell’esperto indica la sua partecipazione al processo in qualità di testimone o di persona che abbia assistito all’atto delittuoso[viii].

Di conseguenza la rivelazione di una delle cause escludenti l’esperto comporta la nullità della perizia, perciò il parere espresso da lui non costituisce nessuna prova (non può essere letto o divulgato nel corso di ulteriori procedure, né influire sulle basi delle decisioni effettive ai sensi dell’articolo 92 c.p.p. e 410 c.p.p.) e al posto di esperto escluso viene convocato un altro esperto (articolo 196 § 2 c.p.p.).

L’esclusione dell’esperto può avvenire anche per i motivi che vengono generalmente definiti come deterioranti la fiducia nella conoscenza o nell’imparzialità dell’esperto o per altri motivi validi (articolo 196 § 3 c.p.p.). La rivelazione di questi motivi comporta la nomina di un altro esperto.

Nella letteratura su questo argomento viene indicata anche l’esistenza di ragioni soggettive esposte dall’esperto, giustificanti la presentazione della domanda di esenzione dall’obbligo di prestare il suo ufficio. Fra questi motivi bisogna elencare mancanza di competenza o della qualifica, riconosciuta e dichiarata dall’esperto, in una disciplina nell’ambito dell’indagine[ix]. Non è possibile applicare l’obbligo di svolgimento della funzione di esperto nei confronti di una persona che non possiede le conoscenze o le qualifiche necessarie per l’emissione del parere equanime. Il corpo procedurale è tenuto di prestare massima attenzione allo svolgimento delle indagini in modo da assicurare la determinazione della verità materiale[x]. Il parere emesso dall’esperto dovrebbe essere esatto e rigoroso, ciò può essere garantito solo da una persona con l’adeguata formazione professionale (conoscenza delle regole della disciplina, capacità del loro utilizzo e aggiornamento continuo) sostenuta dall’esperienza (acquisita sulla base di: osservazione ed esercizio, conoscenza della vita e delle cose, abilità e pratica)[xi]. In pratica, tuttavia, a causa dell’attuale fenomeno di una profonda specializzazione in settori particolari, l’organo giudiziario, nominando l’esperto, non sempre ha la sufficiente conoscenza del grado e dell’ambito della sua specializzazione[xii]. Pertanto, se l’esperto ritiene di non essere in possesso di qualifiche sufficienti oppure delle attrezzature adeguate per l’esecuzione di uno studio specifico richiesto, deve informare su questo fatto l’autorità che lo ha nominato allo svolgimento delle operazioni peritali.

Esistono anche altri motivi di esonero dall’obbligo di svolgere la funzione di esperto, ad esempio: una malattia che impedisce la corretta esecuzione dei compiti, il giustificato sovraccarico di lavoro professionale o sociale oppure lo svolgimento di un’altra perizia complessa e laboriosa su richiesta di un organo procedurale[xiii].

Tenuto conto di quanto precede, l’esperto che è alla conoscenza delle circostanze che gli impediscono di elaborare un parere o di redarlo entro il termine fissato dall’organo procedurale, deve immediatamente informare su questo fatto l’autorità che l’ha nominato. La decisione di esonerare l’esperto dall’obbligo di svolgere la sua funzione è di competenza dell’organo che dovrebbe valutare i motivi della sua rinuncia alla nomina e verificarli prima di intraprendere qualsiasi azione disciplinare[xiv].

L’esperto inoltre dispone di determinati poteri in riferimento alla decisione che lo autorizza a partecipare al caso. Va sottolineato che i poteri esercitati dall’esperto dovrebbero avere gli attributi di correttezza pratica e formale. L’attributo di correttezza pratica deve essere inteso come capacità di eseguire una attività peritale in modo corretto e di prendere una decisione corretta in relazione all’obiettivo preciso indicato dall’autorità, adeguata allo svolgimento delle operazioni peritali. L’attributo di correttezza formale invece deve essere compreso come capacità di rispettare disposizioni del codice e della giurisprudenza[xv].

La realizzazione di questi postulati nell’epoca di una profonda e ampia specializzazione in diversi campi della scienza può costituire un compito di elevato grado di difficoltà nella formulazione di una decisione da parte dell’organo giudiziario, in particolare in relazione alle perizie non consuete o complesse. Quindi è sempre più importante la cooperazione del copro procedurale con l’esperto nell’ambito delle sue operazioni peritali. comunemente accentuata nella dottrina[xvi].

Questa cooperazione, come sottolineato da Iwona Zieniewicz che nei suoi studi si riferisce alla perizia sulla scrittura, ha per obiettivo: la scelta “dell’esecutore” dell’indagine più adatto, la definizione dei contenuti e dell’ambito della perizia mediante la formulazione delle domande pertinenti, la corretta raccolta del materiale comparativo e la determinazione del termine della consegna della perizia. Durante l’indagine sono possibili le consultazioni dell’esperto con il corpo procedurale per vari motivi, ad esempio per completare il materiale comparativo, per ottenere il consenso di realizzazione delle indagini con la violazione del documento (ad esempio per la necessità di un suo parziale danneggiamento durante la prova chimica della base scrittoria e del mezzo coprente) o per accedere al fascicolo[xvii]. È importante che nell’ambito di questa cooperazione l’esperto possa esercitare i propri poteri nella sfera della sua autonomia di ricerca, ovvero nella valutazione della completezza del materiale di ricerca e nella possibilità di effettuare le indagini sulla scrittura nell’ambito e nel termine assegnatigli dall’organo giudiziario. Nell’ambito della cooperazione con il corpo procedurale l’esperto ha inoltre la possibilità di esaminare gli atti del procedimento o di precisare il catalogo dei quesiti già formulati.

Questi elementi indubbiamente costituiscono un diritto importante, anche perché le disposizioni formulate nella pratica penale che ammettono la prova di un parere dell’opinione dell’esperto forniscono esempi di numerose carenze, tra cui le più comuni sono:

  • mancanza di indicazione del materiale probatorio – sia quello in verifica che comparativo, o uno di essi, e pertanto lasciare all’esperto la libertà nell’ambito del suo completamento ed identificazione;
  • Imprecisa e incompleta descrizione del materiale raccolto per lo svolgimento dell’indagine:
    • omissione di informazioni su ciò che costituisce il materiale probatorio e comparativo;
    • nei quesiti di frequente si fanno i riferimenti ai numeri o ai nomi dei documenti e nello spazio designato per informazioni si fa una generale esposizione del materiale destinato alla perizia, limitandosi ad una formulazione generica, ad esempio: “sottoporre all’indagine peritale i documenti elencati nella parte I“, senza un elenco dettagliato del materiale per l’indagine integrato dalle sue caratteristiche;
    • omissione delle informazioni essenziali sulla descrizione e sulla catalogazione del materiale che consentirebbero la sua identificazione inequivocabile (ad es. per numero di schede, data di emissione, ecc.) e sul modo della sua acquisizione (ad es. se il materiale comparativo è stato pervenuto dai campioni eseguiti nell’arco della vita della persona o acquisito successivamente sulla richiesta di eseguire i saggi grafici appositamente per lo svolgimento della perizia).
  • Omissione delle informazioni essenziali sulle persone i cui campioni grafici devono essere adoperati per la comparazione con il materiale contestato;
  • Indicazione del metodo d’indagine (molto spesso si raccomanda l’utilizzo del metodo grafologico. Come sottolinea Iwona Zieniewicz, l’utilizzo del metodo grafologico non è opportuno nelle perizie sulla scrittura in quanto tale metodo viene adoperato per l’analisi delle caratteristiche personali dello scrivente. Inoltre non è il richiedente della perizia che dovrebbe decidere sull’applicazione di un metodo specifico, ma l’esperto della scrittura e solo dopo un esame preliminare del materiale in verifica e del materiale comparativo presentato allo studio[xviii]);
  • Formulazione delle domande alle quali l’esperto non è in grado di rispondere perché non rientrano nella specialità che egli rappresenta oppure perché nello stato attuale della scienza la risposta non può essere fornita[xix].

III.  Indubbiamente, il diritto essenziale dell’esperto che influisce sull’esattezza del parere è quello di disporre del materiale per l’indagine adeguatamente completato dal corpo procedurale, poiché esiste una stretta relazione tra l’esecuzione affidabile della ricerca nell’ambito della perizia e l’adeguata disponibilità del materiale probatorio e comparativo, il cui valore quantitativo e qualitativo dovrebbe essere sufficiente per lo svolgimento degli esami nell’ambito deliberato dall’autorità giudiziaria. È altresì importante mettere a disposizione dell’esperto gli atti della causa nella misura appropriata, dai quali è possibile risalire al meccanismo di realizzazione del materiale utilizzato nell’indagine o spiegare le eventuali ambiguità che possono verificarsi durante le indagini peritali e, di conseguenza, ricorrere ai metodi di ricerca opportuni per accrescere il valore del parere peritale[xx].

Spesso sottolineata nella giurisprudenza la necessità di garantire al perito una base di informazione appropriata, fa capire che il corpo procedurale decidendo sull’accesso dell’esperto (nella misura e nei tempi essenziali) ai fascicoli, deve tener conto delle conclusioni che sono il risultato dell’indagine peritale. Per questo motivo l’autorità dovrebbe rispondere alla necessità dell’esperto di riesaminare il materiale in un ambito più ampio di quanto risulta dai materiali originariamente consegnatigli.

La pratica dimostra molteplici casi di mancanza di informazioni specifiche nei fascicoli riguardanti il materiale utile nello svolgimento delle operazioni peritali, di cui l’esperto è tenuto a rendere conto nelle conclusioni finali. Si presume che nell’ambito di raccolta del materiale probatorio l’esperto possa segnalare al corpo giudiziario la necessità di svolgimento delle attività specifiche, come ad esempio l’interrogatorio di un ulteriore testimone aggiuntivo o l’acquisizione dei documenti provenienti dall’estero tramite l’assistenza legale[xxi].

Va sottolineato che il principio di gestione formale della perizia obbliga il corpo procedurale di proteggere le prove, rivelarle in modo adeguato (ad esempio spiegare se si tratta di un contratto o di un testamento falsificato) e di assegnare il valore adeguato al materiale comparativo utilizzato nell’esame della scrittura manuale. La garanzia dell’ottimale utilizzo di ogni traccia criminalistica nel processo probatorio, incluso i documenti, costituisce un impegno di una protezione adeguata delle prove a partire dalla fase delle prime attività processuali.  Tutti i documenti devono essere protetti in modo tale da escludere la possibilità di rimuovere o distruggere le tracce criminalistiche o di causare altre caratteristiche limitanti o escludenti la possibilità di effettuare le indagini[xxii]. Altrettanto importante è il completamento appropriato del materiale comparativo.

È importante classificare il materiale grafico comparativo facendo riferimento alla sua provenienza. Il materiale per l’esame della scrittura si divide in pervenuto (n.d.t.: ovvero ottenuto da diverse scritture eseguite nell’arco della vita dello scrivente), cioè non connesso con una concreta perizia comparativa e in acquisito[xxiii] (n.d.t.: ovvero eseguito sulla richiesta dell’organo procedurale o di un’altra entità ai fini della perizia). Oltre ai suddetti tipi di materiale comparativo nella letteratura forense si può distinguere il terzo tipo – quasi pervenuto, che è il materiale ottenuto in relazione al caso ed è costituito da firme e scritture della persona rilasciati nei documenti procedurali, quali verbali dell’interrogatorio, protocolli di riconoscimento (n.d.t.: di salma, oggetti, documenti), protocolli di confronto, protocolli di perquisizione, conclusioni, dichiarazioni ecc.[xxiv].

Il materiale probatorio e comparativo adeguatamente completato costituisce la base per lo svolgimento degli esami sulla scrittura. Tuttavia la pratica penale e giudiziaria indica infrazioni da parte dei corpi procedurali per quanto riguarda la rivelazione, la sicurezza e il completamento del materiale di ricerca. Gli errori più comuni in questo settore sono l’inadeguata protezione procedurale e tecnica e il completamento del materiale probatorio qualitativamente e quantitativamente insufficiente per lo svolgimento delle indagini peritali.

Bisogna sottolineare che la valutazione finale del materiale assegnato per l’indagine è il compito dell’esperto che svolge la perizia sulla scrittura, in quanto persona con le conoscenze speciali nominata allo svolgimento delle ricerche rispettando lo stato attuale della conoscenza. Inoltre, il corpo procedurale non può entrare nella sfera di competenza dell’esperto per quanto riguarda l’oggetto dell’indagine, la sua valutazione e l’esercizio del suo diritto di organizzare lo svolgimento delle indagini peritali[xxv] (di tutte le attività che l’esperto deve intraprendere nella preparazione del parere)[xxvi].

Nella dottrina viene sottolineato che l’esperto, in base alla decisione sull’ammissione delle prove, dopo aver preso in considerazione:

  • la correttezza della loro protezione (processuale e tecnica),
  • la quantità e la qualità del materiale probatorio, contestato e comparativo, fornito per l’esecuzione dell’esame (ovvero la sua sufficienza, lo stato delle caratteristiche di identificazione e la loro idoneità per lo svolgimento delle indagini peritali),
  • la possibilità di svolgere le indagini tecniche con l’attrezzatura alla sua disposizione

ha il diritto di chiedere all’organo procedurale il completamento delle prove e anche di indicare la direzione del loro completamento o, con il consenso del corpo procedurale, di partecipare all’attività di raccolta delle prove. L’organo procedurale, naturalmente, per quanto possibile, dovrebbe cercare di completare il materiale utile per le indagini[xxvii].

Naturalmente ciò non sempre è possibile. Bisogna sottolineare i problemi che si verificano in pratica penale e procedurale per motivi di acquisizione del materiale comparativo con dei dispositivi utilizzati per la comunicazione quali computer e telefonini con i quali documenti vengono riprodotti. L’analisi della traccia grafica esige l’utilizzo dell’originale o dei suoi ingrandimenti in massima risoluzione eseguiti con diversi passaggi di luce, di conseguenza l’apparecchio telefonico non può essere considerato un adeguato strumento per acquisire il materiale peritale. Un altro problema che affronta l’esperto consiste in mancanza di scritture manuali. Sempre più spesso i documenti contengono pochi segni grafici eseguiti a mano, come per esempio i moduli stampati che vengono compilati accerchiando o sottolineando una delle risposte multiple. I documenti eseguiti in questo modo non presentano il valido materiale probatorio e non possono essere presi in considerazione. Di conseguenza, con avanzare dei tempi il materiale comparativo risulta sempre più povero. Fra gli altri problemi che riscontrano autorità giudiziarie ed esperti è la mancanza di disponibilità di rilasciare il saggio grafico ai fini peritali da parte delle persone sospettate[xxviii].

  1. La gestione delle operazioni peritali si trova all’infuori della sfera d’influenza del corpo procedurale. Egli non può entrare nel campo delle valutazioni effettuate dall’esperto nell’ambito dell’esercizio del suo diritto di organizzare la propria attività peritale[xxix]. Lo svolgimento dell’indagine peritale sulla scrittura è di esclusiva responsabilità dell’esperto, poiché la corretta attuazione della perizia richiede conoscenze speciali e costituisce la base di un parere, per il quale è responsabile esclusivamente l’esperto (articolo 233 § 4)[xxx]. Nell’ambito dei diritti dell’esperto rientra la scelta dei metodi e delle tecniche di ricerca adeguati per lo svolgimento dell’attività peritale. Tuttavia, l’esecutore della perizia sceglie i metodi di indagine in base alle questioni sollevate dall’organo giudiziario che commissiona la perizia, che di conseguenza determinano tale scelta[xxxi], ciò nonostante va sottolineato che la selezione del metodo utilizzato dall’esperto è al di là della portata della decisione dell’organo procedurale.

Questa considerazione si riflette non solo nella dottrina, ma anche nelle tante decisioni della Corte Suprema, formulate sia sulla base del decreto penale procedurale del 1969[xxxii] che della legge vigente. Ad esempio, nella sentenza del 6 novembre 1987 la Corte Suprema ha affermato che, nel caso di occorrenza di utilizzare le conoscenze speciali degli esperti, non spetta alle parti decidere quali metodi di ricerca risulteranno utili per determinare le circostanze che avrebbero un impatto significativo sul risultato. In questo ambito decidono gli esperti dopo la valutazione delle circostanze, delle prove raccolte, dello stato attuale della scienza e dei metodi di ricerca disponibili nella disciplina[xxxiii]. Inoltre, nell’ordinanza del 25 giugno 2003, la Corte Suprema ha affermato che, nella selezione dei metodi e degli studi specialistici, l’esperto è indipendente dal corpo procedurale, il che non significa che non sia soggetto al suo controllo. La posizione dell’organo procedurale in questa materia dovrebbe essere una conseguenza dell’obbligo procedurale di stabilire le circostanze riguardanti la soluzione del caso pertanto anche tenere conto dell’esperienza e del sapere degli esperti che, grazie alle loro conoscenze speciali, sono in grado di valutare l’opportunità o meno di svolgere gli esami specialistici[xxxiv].

Tuttavia esistono alcune circostanze nelle quali il corpo procedurale commissionando l’esecuzione di una perizia può suggerire all’esperto l’opportunità di utilizzare un concreto metodo di ricerca. Zdzisław Kegel elenca due eventualità di questo tipo:

  • quando, alla luce dei risultati scientifici non contestati, è noto che non esistono uno ma due o più metodi analoghi in termini delle possibilità conoscitive ma diversi in relazione al carico di lavoro e al costo, è consigliabile consultare la scelta del metodo con l’esperto;
  • quando esistono diversi metodi conoscitivi e tra questi anche quelli più semplici e più affidabili, ma che implicano o possono implicare la completa o parziale distruzione del materiale probatorio. In tal caso non è possibile lasciare all’esperto la libertà di scelta del metodo di ricerca, egli deve sottostare alla volontà dell’autorità[xxxv].

Nel contesto dell’autonomia dell’esperto nella scelta del metodo di ricerca occorre analizzare l’influenza delle parti in questo ambito. Sebbene la loro competenza non va nella misura in cui decidere quali metodi dovrebbero essere scelti dagli esperti, tuttavia, come ha giustamente osservato la Corte Suprema nella motivazione della sentenza del 6 novembre 1987, le parti hanno il diritto di verificare se tutti i metodi di ricerca noti agli esperti sono stati utilizzati. Se gli esperti non ritengono opportuno utilizzare alcuni di essi, dovrebbero debitamente giustificare la loro decisione[xxxvi]. La posizione di cui sopra è confermata nella dottrina[xxxvii].

La valutazione dell’esperto, di cui sopra, riguarda anche il materiale per l’indagine il cui valore, ovvero la quantità e la qualità, dovrebbe essere sufficiente per eseguire la ricerca nell’ambito della perizia commissionata dal corpo procedurale. I criteri di valutazione riguardano prevalentemente: la correttezza della raccolta e della protezione del materiale, la quantità e lo stato delle caratteristiche di identificazione e il tipo di esami da eseguire. Invece nel caso di valutazione negativa del materiale di ricerca l’esperto può rifiutare lo svolgimento della perizia in generale o in misura limitata, giustificando la sua posizione e può chiedere di completarlo o addirittura indicare la direzione del suo completamento e di partecipare nell’attività di raccolta del nuovo materiale, con il consenso del corpo procedurale.

L’esperto mantiene l’autonomia anche nella formulazione del parere, conformemente al diritto all’autonomia e all’indipendenza, nel corso del lavoro e nella stesura della relazione come anche nell’espressione della sua posizione e nelle conclusioni la cui base è costituita soltanto dai risultati dell’indagine svolta dall’esperto, dalla sua conoscenza scientifica e dall’esperienza professionale, nonché dallo stato attuale della disciplina che rappresenta.

  1. In sintesi, il decreto penale procedurale polacco adotta il principio della gestione formale della perizia da parte dal corpo procedurale, che ha natura procedurale e organizzativa. La sua essenza consiste nella decisione di ammettere la prova del parere dell’esperto nelle condizioni di cui all’art. 193§1 c.p.p. e nel determinare il momento giusto in cui l’accoglimento della prova avrà luogo.

Inoltre, applicando il principio della scelta migliore, il corpo procedurale indica gli esperti della perizia sulla scrittura con le conoscenze speciali, rilevanti per la natura delle circostanze che devono essere chiarite (si rivolge ad un’istituzione scientifica o specialistica) e stabilisce il numero degli esperti. Il corpo procedurale influisce anche sulla direzione delle attività di ricerca specificando l’oggetto e la portata del parere peritale. In questo ambito ha anche possibilità di apportare modifiche consentite dall’art. 198§3 c.p.p., raccogliendo l’ulteriore materiale per l’indagine che costituisce la base effettiva per l’emissione dell’opinione oppure controllando la valutazione dei risultati del lavoro dell’esperto. Laddove necessario, l’autorità mette a disposizione dell’esperto il fascicolo del caso, decidendo in che misura egli potrà consultarlo, invitandolo a partecipare all’assunzione delle prove. Può inoltre riservare la propria presenza nello svolgimento di alcune o di tutte le indagini, a condizione che ciò non pregiudichi il loro risultato. Inoltre, il corpo procedurale è competente a stabilire se il parere dovrebbe essere formulato in forma scritta od orale e ad indicare la data di consegna.

L’attuazione del principio di cui sopra non può tuttavia violare i diritti dell’esperto alla sua autonomia nello svolgimento dell’indagine. L’organo procedurale si trova al di là della sfera d’influenza sulla gestione del lavoro peritale, di conseguenza non può entrare nell’ambito dei poteri esercitati dall’esperto e nel suo diritto di organizzare la propria attività peritale. L’esecuzione degli esami richiede la conoscenza speciale e costituisce la base per l’emissione del parere, per il quale è responsabile solo l’esperto, quindi tenendo conto dell’oggetto della valutazione, delle prove raccolte, dello stato dell’arte e dell’utilizzo dei metodi di ricerca utilizzati in una disciplina specifica, la decisione sulla scelta del metodo e della tecnica delle indagini spetta all’esperto. Le sue valutazioni includono anche il materiale per l’indagine il cui valore, quantità e qualità, dovrebbero essere sufficienti per svolgere lo studio nell’ambito della perizia commissionata dal corpo procedurale. Inoltre, formulando il parere, l’esperto conserva il diritto all’autonomia e all’indipendenza durante la stesura della relazione, contenente l’espressione della sua posizione e le conclusioni. Le conclusioni vengono elaborati sulla base dei risultati dell’indagine eseguita dall’esperto della scrittura, sulla base della sua conoscenza e dell’esperienza professionale, nonché dello stato dell’arte della disciplina che egli rappresenta.

L’esercizio dei propri diritti da parte dell’esperto durante la realizzazione della perizia sulla scrittura permette di creare le condizioni favorevoli per la formulazione dei chiarimenti completi, chiari e indiscutibili nel campo dell’interpretazione delle opinioni nell’ambito delle indagini peritali, che riconosciute dall’organo procedurale costituiscono la base per la sua decisione.

(A cura di Justyna Żylińska e di Marta Stanisławska[i])
(Traduzione dalla lingua polacca di Jolanta Grębowiec-Baffoni)

 

Fonti:

Atti giuridici

  • Legge del 6 giugno 1997, Kodeks postępowania karnego, Dz. U. (G.U.) del 2020, pos. 30.
  • Legge del 9 giugno 1997, Kodeks karny, Dz. U. (G.U.) del 2019, pos.1950.
  • Legge del 19 aprile 1969, Kodeks postępowania karnego, Dz. U. (G.U.) del 1969, N. 13, pos. 96 con modifiche; abrogata dall’art. 3§1 della legge del 6 giugno 1997, przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, Dz. U. (G.U.) N. 89, pos. 556, con modifiche.

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  • Żylińska J., Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w praktyce karno-procesowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa 2008, n. 2/29.
  • Żylińska J., Współpraca organu procesowego z biegłym a trafność opinii, Warszawa 2008.

Giurisprudenza della Corte Suprema e delle Corti di Appello

  • Sentenza della Corte Suprema del 6 novembre 1987, IV KR 502/86, Lex n. 21002.
  • Decisione della Corte Suprema del 25 giugno 2003 r., IV KK 8/03, Lex n. 80290.
  • Sentenza della Corte d’Appello a Cracovia del 10 dicembre 2015, II AKa 227/15, Prokuratura i Prawo 2016 n. 10, pos. 35.
  • Sentenza della Corte d’Appello a Białystok del 20 marzo 2014, II AKa 256/13, Legalis n. 1061963.

[i] Justyna Żylińska, Ph.D., Università di Tecnologia ed Economia “Helena Chodkowska” a Varsavia;

Marta Stanisławska, Ph.D., SWPS Università Umanistico Sociale a Varsavia.

[ii] Legge del 6 giugno 1997, Kodeks postępowania karnego, cioè Dz. U. (G.U.) del 2020, pos.30, in abbreviazione “k.p.k.” (c.p.p.)

[iii] E. Gruza, D. Mańkowski, Ekspertyza pismoznawcza “po amerykańsku”, (in:) R. Cieśla (a cura di) Współczesna problematyka badań dokumentów, Wrocław 2015, p. 97.

[iv] M. Goc, A. Łuszczuk, E. Oleksiewicz, Dokument jako ślad kryminalistyczny, (in:) Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystywanie, praca zbiorowa, pod redakcją naukową
M. Goca i J. Moszczyńskiego, Warszawa 2007, p. 257.

[v] Z. Kegel, Dowód z ekspertyzy pismozmoznawczej w polskim procesie karnym, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1973, pp. 60-61.

[vi] J. Żylińska, Współpraca organu procesowego z biegłym a trafność opinii, Warszawa 2008, p. 12.

[vii] J. Skorupka (a cura di), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis (il commento all’articolo 195 c.p.p.).

[viii] Sentenza di Corte d’Appello a Białystok del 20 marzo 2014, II AKa 256/13, Legalis n.1061963.

[ix] Vedi J. Sehn, Dowód z opinii biegłych w postępowaniu sądowym, Nowe Prawo 1956, n.3, p. 24.

[x] Z. Kegel, Ekspertyza ze stanowiska procedury i kryminalistyki, Wrocław 1976, p. 100.

[xi] E. Gruza, Etyczne aspekty działalności biegłego, (in:) Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca, (a cura di): T. Hanausek, Z. Kegel, K. Sławik, Wrocław 2001, p. 63.

[xii] Vedi T. Nowak, Dowód z opinii biegłego w polskim procesie karnym, Poznań 1966, p. 140.

[xiii] Ibidem, p. 141.

[xiv] G. Kopczyński, Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym, Warszawa 2008, p. 63.

[xv] T. Tomaszewski, Postanowienia o powołaniu biegłego w teorii i praktyce, Problemy Kryminalistyki 1984, n.163, pp. 66-67.

[xvi] Vedi J. Jerzewska, Ekspertyza kryminalistyczna. Zarys wykładu dla techników kryminalistyki, Legionowo 2000, p. 42; W. Kędzierski, Ekspertyza. Biegli, (in:) Technika kryminalistyczna, a cura di W. Kędzierski, t. 1, Szczytno 2002, p. 54; M. Kulicki, Szczególne formy przesłuchania, Problemy Praworządności 1988, n.7, p. 59; I. Zieniewicz, Postanowienie o powołaniu biegłego w ekspertyzie pismoznawczej, (in:) Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, a cura di Zdzisław Kegel, t. 2, Wrocław 2002, p. 874.

[xvii] I. Zieniewicz, Wpływ cech patologicznych pisma na wartość dowodową ekspertyzy pismoznawczej, Zakamycze 2005, Lex.

[xviii] I. Zieniewicz, Postanowienie o powołaniu …, op. cit., pp. 871-872.

[xix] Vedi I. Zieniewicz, Postanowienie o powołaniu …, op. cit., pp. 871-874; J. Żylińska, Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w praktyce karno-procesowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa 2008, n.2/29 (zeszyt prawniczy n.VII).

[xx] Vedi Tomaszewski T., Prawa i obowiązki biegłego według Kodeksu postępowania karnego z 1997 r., Problemy Współczesnej Kryminalistyki 1998, n. 2, a cura di E. Gruza, T. Tomaszewski, p. 165.

[xxi] J. Skorupka (a cura di), op. cit., Legalis (il commento all’art. 195 k.p.k.).

[xxii] M. Goc, Badania dokumentów, (in:) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2008, p. 364.

[xxiii] Ibidem, p. 367.

[xxiv] M. Goc, A. Łuszczuk, E. Oleksiewicz, op. cit., p. 258.

[xxv] Vedi T. Nowak, op. cit., p. 159.

[xxvi] T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Kraków 2000, p. 42.

[xxvii] Vedi G. Kopczyński, op. cit., p. 64.

[xxviii] K. Patora, Aktualne problemy dotyczące badań dokumentów w świetle teorii i praktyki prokuratorskiej, (in:) R. Cieśla, Współczesna problematyka badań dokumentów, Wrocław 2015, p. 178.

[xxix] Vedi T. Nowak, op. cit., p. 159.

[xxx] Legge del 9 giugno 1997,  Kodeks karny, cioè Dz. U. (G.U.) del 2019, pos. 1950, in abbreviazione  “k.k.” (c.p.).

[xxxi] Vedi Z. Doda, A. Gaberle, Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz. Dowody w procesie karnym, T. I, Warszawa 1997, p. 101; Z. Kegel, O właściwe pojmowanie ustawowych pojęć – “przedmiot” i “zakres” ekspertyzy, (in:) Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, a cura di Z. Kegel, T. II, p. 893.

[xxxii] Legge del 19 aprile 1969, Kodeks postępowania karnego, Dz. U. (G.U.) 1969, n.13, pos. 96 con modifiche; abrogata dall’art. 3§1 della legge del 6 giugno 1997, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, Dz. U. (G.U.) n.89, pos. 556, con modifiche.

[xxxiii] Sentenza della Corte Suprema del 6 novembre 1987, IV KR 502/86, Lex n.21002.

[xxxiv] Decisione della Corte Suprema del 25 giugno 2003, IV KK 8/03, Lex n.80290.

[xxxv] Vedi Z. Kegel, Ekspertyza …., op. cit., p. 93.

[xxxvi] Sentenza della Corte Suprema del 6 novembre 1987, IV KR 502/86, Lex n.21002.

[xxxvii] Vedi Z. Dodada, A. Gaberle, op. cit., p. 101-102; T. Grzegorczyk, Dowody w procesie karnym, Warszawa 1998, pp. 75-76; T. Tomaszewski, Dowód z opinii …., op. cit., p. 67.


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