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In caso di licenziamento ingiustificato il Giudice determina l’indennità risarcitoria

(di Daniele Nicola Cocco ed Elisa Beccari)

Premessa

La Corte Costituzionale, con la sentenza nr. 194 dell’8 Novembre 2018, ha giudicato incostituzionale l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 Marzo 2015, n. 23, il quale prevede il criterio di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore licenziato ingiustamente: in particolare il criterio basato sull’anzianità.

(di Andrea Orabona)

Con Sentenza n. 100 del 13 maggio 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’infondatezza delle questioni di legittimità, sollevate con le Ordinanze della Corte d’Appello di Milano, del Tribunale di Verona e del Tribunale di Forlì, in ordine alla asserita incostituzionalità dell’art. 10-bis D. Lvo 74/2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento di ritenute certificate, dovute in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad Euro 103.291,38.

Infatti, la questione di legittimità costituzionale oggetto delle suddette Ordinanze si incentra sulla presunta violazione dell’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) da parte della norma penal-tributaria di cui all’art. 10-bis D. Lvo 74/2000.

Invero, in relazione ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, i Giudici remittenti evidenziano l’irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento sanzionarorio della fattispecie di omesso versamento delle ritenute certificate – sia rispetto ai più gravi delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione (ex art. 4 e 5 D. Lvo 74/2000) sia rispetto alla fattispecie criminosa dell’omesso versamento dell’I.V.A. (ex art. 10-ter D Lvo 74/2000) – quale risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della Corte Costituzionale con Sentenza n. 80 del 2014.

A tal riguardo, giova ricordare che, con quest’ultimo arresto, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost, dell’art. 10-ter del D. Lvo. 74/2000 nella parte in cui – con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 – puniva l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad Euro 103.291,38.

In particolare – veniva primariamente ritenuta lesiva del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) – la previsione, all’interno dell’art. 10-ter D. Lvo 74/2000, di una soglia di punibilità (Euro 50.000,00) inferiore a quelle stabilite per i reati di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lvo 74/2000) ed omessa dichiarazione (art. 5 D. Lvo 74/2000), prima delle modifiche introdotte dal D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 – rispettivamente per Euro 103.291,38 ed Euro 77.468,53 -.

Ciò detto, con riferimento alla Sentenza in commento, i Giudici remittenti sostengono che si dovrebbe giungere alla medesima conclusione anche con riferimento al delitto di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis D. Lvo 74/2000 trattandosi di fattispecie analoga a quella testé esaminata dell’omesso versamento I.V.A. ex art. 10-ter D. Lvo 74/2000 – già oggetto di dichiarazione di incostituzionalità per effetto della Sentenza n. 80/2014 -.

L’art. 10-bis D. Lvo 74/2000, dunque, violerebbe l’art. 3 Cost. sia nel raffronto con le soglie di punibilità previste dagli artt. 4 e 5 D. Lvo 74/2000 (omessa ed infedele dichiarazione) – prima della riforma apportata dal D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 – sia in relazione all’analoga fattispecie criminosa dell’omesso versamento dell’I.V.A. ex art. 10-ter D. Lvo 74/2000 così come risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla summenzionata Sentenza n. 80/2014.

Tuttavia, nella sentenza n. 100/2015 la Corte Costituzionale rileva le profonde diversità intercorrenti tra i reati di omesso versamento delle ritenute certificate ex art. 10-bis D. Lvo 74/2000 e di omesso versamento I.V.A. ex art. 10-ter D. Lvo 74/2000, tali da rendere la prevista disparità di trattamento sanzionatorio del tutto conforme al precetto costituzionale di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost.

Invero, i Giudici Costituzionali sottolineano che – a differenza della disciplina in materia di I.V.A. – la dichiarazione di sostituto di imposta, nella quale devono essere indicati i compensi erogati ai sostituti e le relative ritenute operate, non integra – secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale – gli elementi costitutivi oggettivi delle fattispecie delittuose di omessa dichiarazione (art. 4 D. Lvo 74/2000) e dichiarazione infedele (art. 5 D. Lvo 74/2000) invocate come tertia comparationis.

Infatti, l’omessa o infedele dichiarazione del sostituto di imposta integra il solo illecito amministrativo di cui all’art. 2 D. Lvo 471/1997, non essendo quest’ultime condotte rilevanti sotto il profilo penale.

Inoltre, precisa la Corte, il reato di omesso versamento delle ritenute certificate ex art. 10-bis D. Lvo 74/2000 – diversamente da quanto accade per la fattispecie di omesso versamento I.V.A. – non richiede che le ritenute non versate risultino dalla dichiarazione fiscale del sostituto (rilevante ai soli fini della determinazione del termine di consumazione del reato) bensì che esse appaiano dalle sole e relative certificazioni rilasciate ai medesimi sostituti d’imposta.

Pertanto, il sostituto di imposta che omette di versare le ritenute certificate può essere imputato esclusivamente del delitto di cui all’art. 10-bis D. Lvo 74/2000 che, all’occorrenza, concorrerà con l’illecito amministrativo di omessa o infedele dichiarazione del medesimo sostituto allorquando quest’ultimo non abbia adempiuto ai propri obblighi dichiarativi.

Inoltre, le previsioni punitive di cui agli artt. 10-bis e 10-ter D. Lvo 74/2000 sottendono la riscossione di tributi profondamente differenti – le imposte sui redditi, nel primo caso, l’I.V.A nel secondo – rivolgendosi, altresì, a soggetti le cui posizioni tributarie non risultano in nessun caso equiparabili, ovvero, rispettivamente, il sostituto di imposta ed il contribuente.

Infatti, il sostituto di imposta viene incaricato di adempiere all’obbligazione tributaria in luogo del soggetto in capo al quale si realizza il presupposto impositivo; il contribuente è invece colui in capo al quale sorge la pretesa tributaria e pertanto il soggetto sui cui grava il peso finanziario dell’imposta.

Per le suesposte ragioni, la Corte Costituzionale con la Sentenza in commento n. 100/2015 ha dichiarato l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis D. Lvo 74/2000 sollevate dalla Corte d’Appello di Milano, dal Tribunale di Verona e dal Tribunale di Forlì, in relazione alla presunta violazione dell’art. 3 Cost..

In conclusione, le ipotesi di reato di omesso versamento delle ritenute certificate ex art. 10-bis D. Lvo 74/2000, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, ossia prima del 17 settembre 2011, continuano ad essere sottoposte alla soglia di punibilità di Euro 50.000,00 – a differenza delle ipotesi di reato di omessa versamento dell’I.V.A. che, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità parziale di cui alla Sentenza 80/2014, per i fatti commessi entro lo stesso termine, rimangono soggette al superamento della maggiore soglia di Euro 103.291,38.

(di Federico Tosone)

L’ordinamento giuridico italiano si caratterizza per la diffusa previsione normativa di concorrenti sanzioni penali ed amministrative per gli illeciti in materia tributaria e dei mercati finanziari (c.d. doppio binario sanzionatorio).

L’ammissibilità di siffatta scelta legislativa è uno dei temi più controversi in ambito nazionale e comunitario in relazione alla compatibilità della stessa con il principio del ne bis idem previsto all’art. 4, Prot. 7, CEDU.

Sul punto, è opportuno rilevare come al prevalente orientamento della Suprema Corte di cassazione – storicamente volto ad escludere che il concorso di sanzioni penali e amministrative per i medesimi fatti possa determinare una violazione del principio del ne bis in idem – si contrapponga l’indirizzo interpretativo della Corte dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) che, postulando la natura prettamente penale/afflittiva delle sanzioni amministrativo/tributarie, giunge a conclusioni esattamente contrarie.

In tema di doppio binario punitivo, invero, stiamo assistendo ad un tendenziale cambio di rotta interpretativo da parte dei tribunali nazionali nonché della Suprema Corte di cassazione stante le molteplici questioni – vuoi interpretative del Trattato UE vuoi di legittimità costituzionale rimesse rispettivamente alla Corte di Giustizia Europea ed alla Corte Costituzionale – di cui si attendono ancora gli esiti -.

Invero, il Tribunale di Torino, con Ordinanza del 27 ottobre 2014, aveva già sollevato formale questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE avanti la Corte di Giustizia Europea – con particolare riguardo alla conformità all’ordinamento comunitario della coesistenza all’interno dell’ordinamento nazionale di una norma penale disciplinante l’omesso versamento annuale delle ritenute certificate (art.10-bis D. Lvo 74/2000) e di una sanzione amministrativa relativa all’analoga omissione su base periodica (art. 13 D. Lvo 471/1997) -.

Successivamente, la Corte di cassazione (Ord. Cass., Sez. Trib. Civ., del 6 novembre 2014; Ord. Cass., Sez. Pen., del 10 novembre 2014) rimetteva alla Corte Costituzionale la questione sulla legittimità costituzionale – per presunta violazione dell’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 2 e 4 Prot. 7 CEDU – della duplicazione punitiva penale ed amministrativa contenuta nel T.U.F. in materia di market abuse, con particolare riferimento alla manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter T.U.F.).

Da ultimo la Suprema Corte, con Sentenza n. 19334 dell’11 maggio 2015, ha ribadito che, in materia di duplicazione sanzionatoria per le violazioni tributarie, l’unica via percorribile per dare effettiva attuazione al diritto convenzionale del ne bis in idem è necessariamente quella che passa attraverso una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost.

Siffatta apertura esegetica della Corte di cassazione si pone in netta controtendenza rispetto al consolidato indirizzo interpretativo da sempre fermo nel sostenere l’ammissibilità del suddetto doppio binario sanzionatorio.

Sicché, recentemente, nell’ambito di un procedimento penale – chiamato per la presunta commissione del reato di cui all’art. 10-ter D. Lvo 74/2000 (omesso versamento I.V.A.) – il Tribunale monocratico di Bologna, dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei suesposti termini, ha disposto con Ordinanza del 21 aprile 2015 l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione in merito.

Invero, la questione interpretativa concerne l’asserita illegittimità dell’art. 649 C.p.p. (divieto di un secondo giudizio) nella parte in cui non prevede l’applicabilità del principio del ne bis in idem nel caso in cui all’imputato sia già stata comminata, per il medesimo fatto, una sanzione amministrativa avente natura penale.

Viene, dunque, contestata la presunta violazione da parte dell’art. 649 C.p.p. dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU).

Preliminarmente – è opportuno svolgere un brevissimo excursus normativo sul doppio binario sanzionatorio (penale e amministrativo) in materia tributaria -.

L’art. 13 D. Lvo 471/1997 prevede la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato a carico di chiunque non esegue, in tutto o in parte, nei termini prescritti, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo, dell’imposta risultante dalla dichiarazione.

Inoltre, la medesima norma stabilisce che per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui sopra è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Come è noto, il legislatore italiano con il D. Lvo 74/2000 ha previsto delle autonome e concorrenti figure delittuose per le medesime omissioni su base annuale.

In particolare, l’art. 10-ter del D. Lvo 74/2000 – oggetto di giudizio avanti il remittente Tribunale di Bologna – disciplina la fattispecie delittuosa di omesso versamento annuale (I.V.A.).

Tale norma prevede la pena della reclusione da sei mesi a due anni per chiunque ometta di versare l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo – purché l’imposta evasa sia superiore ad Euro 50.000 -.

Lo stessa dicotomia sanzionatoria si configura anche per il reato di omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10-bis D. Lvo 74/2000) – la qual norma punisce con la pena della reclusione da sei mesi a due anni chiunque ometta di versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un ammontare superiore ad Euro 50.000,00.

Anche in quest’ultimo caso – la sanzione penale concorre con la medesima sanzione amministrativa tributaria ex art. 13 D. Lvo 471/1997 – sopra richiamata.

Non c’è dubbio, dunque, che l’apparato sanzionatorio tributario consente la coesistenza di sanzioni amministrative per l’omesso versamento periodico (mensile e trimestrale) dell’imposta (ritenute certificate o I.V.A.) e sanzioni penali per la medesima omissione su base annuale.

Infatti, il pagamento del debito tributario e delle relative sanzioni amministrative non costituisce né un esimente della responsabilità penale né una preclusione alla procedibilità dell’azione penale – bensì una circostanza attenuante disciplinata all’art. 13 D. Lvo 74/2000 -.

Quest’ultima norma, invero, stabilisce come il pagamento del debito tributario (comprensivo delle sanzioni amministrative) relativo ai fatti delittuosi per cui si procede penalmente determini esclusivamente la riduzione fino ad un terzo della pena prevista per i delitti disciplinati nel medesimo D. Lvo 74/2000.

L’ammissibilità del doppio binario sanzionatorio (penale ed amministrativo) è altresì avvalorato dalla riconosciuta autonomia del procedimento amministrativo di accertamento fiscale e del processo tributario rispetto al procedimento penale.

L’art. 20 del D. Lvo 74/2000, infatti, esclude espressamente la sospensione dei suddetti procedimenti per la mera pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti oggetto di accertamento fiscale o procedimento tributario.

Non solo. L’art. 21, primo comma, D. Lvo 74/2000 (“Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti”) stabilisce che le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato sono comminiate comunque dall’ufficio competente.

Orbene, è proprio tale meccanismo che, secondo il Tribunale di Bologna, si pone in contrasto con il principio del ne bis in idem sancito all’art. 4 Prot. 7 CEDU – stante il contenuto sostanzialmente afflittivo delle sanzioni amministrative, analogo a quello delle norme penali -.

A tal riguardo, si rende doveroso evidenziare, preliminarmente, la collocazione delle norme convenzionali/internazionali contenute nella CEDU all’interno della gerarchia delle fonti del diritto.

Invero, secondo un’ottica prettamente nazionale ed avulsa dal contesto comunitario ed internazionale, il principio del divieto di un doppio giudizio non avrebbe un rilievo costituzionale essendo esplicitamente disciplinato (nel suo contenuto sostanziale) esclusivamente da una legge ordinaria, ossia all’art. 649 C.p.p..

Tuttavia, è l’espressa previsione del ne bis in idem all’interno della CEDU che conferisce al medesimo principio una portata precettiva di rango costituzionale superiore.

A tal riguardo, è opportuno rilevare come le norme CEDU – non essendo derivanti da trattati internazionali – non assumano direttamente il rango di fonte costituzionale nel nostro ordinamento ex art. 11 Cost..

Tuttavia, come ha stabilito la Corte Costituzionale (Sent. Cost. nn. 348/2007 e 347/2007), le norme CEDU assumono il rango di fonte sub-costituzionale, ossia, di fonte integrativa del parametro di costituzionalità di cui all’art. 117, primo comma, Cost. – che attribuisce la potestà legislativa esclusivamente allo Stato ed alle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali -.

Pertanto, la struttura dell’art. 117, primo comma, Cost. – con particolare riferimento all’osservanza da parte del nostro Stato degli obblighi internazionali – viene integrata e resa effettiva dalla normativa CEDU, determinando, per l’effetto, l’incostituzionalità delle norme ordinarie che siano in contrasto con quest’ultima convezione/internazionale.

Nel caso in esame, la norma convenzionale che la Corte Costituzionale dovrà prendere come parametro di riferimento per la valutazione dell’asserita incostituzionalità dell’art. 649 C.p.p. in relazione all’art. 117, primo comma, Cost., è costituita dall’art. 4 del Protocollo 7 CEDU.

Tale norma stabilisce che nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva.

Ciò premesso, è opportuno evidenziare come, sulla base del costante orientamento della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (Corte EDU), la natura penale di una sanzione prescinda dal nomen juris ad essa attribuita dal legislatore nazionale rilevando invece, ai fini di siffatta qualificazione, il contenuto afflittivo sostanziale e la gravità della medesima sanzione.

Per tale ragione, non rileva il fatto che il legislatore nazionale qualifichi formalmente le sanzioni tributarie come amministrative per escludere dal nostro ordinamento l’ulteriore e doppia imposizione di natura penale a carico del reo.

Diversamente, ove il giudice delle leggi ritenga che le medesime sanzioni amministrative tributarie abbiano natura sostanzialmente penale, l’art. 649 C.p.p. potrebbe essere dichiarato incostituzionale per violazione dell’art. 117 Cost., nella parte in cui non prevede l’applicabilità del divieto di un secondo giudizio nell’ipotesi in cui all’imputato sia già stata comminata, nell’ambito di un procedimento amministrativo per il medesimo fatto, una sanzione amministrativa (irrevocabile) avente natura penale.

In conclusione, a parere di chi scrive – ed a prescindere dall’attesa pronuncia della Corte Costituzionale in merito alla presunta illegittimità dell’art. 649 C.p.p. – il contrasto interpretativo tra il (precedente) orientamento della Suprema Corte nazionale e le Corti comunitarie (Corte di Giustizia) e convenzionali (Corte EDU), costituisce uno notevole spunto riflessivo per gli interpreti sull’attualità di molti precetti gius-penalistici e loro adattabilità al contesto giuridico sovranazionale.

La sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità delle norme in tema di rettifica del sesso nella parte in cui non prevedono la possibilità di mantenere in vita il rapporto di coppia con altra forma di convivenza giuridicamente riconosciuta, con modalità da statuire dal legislatore – non è di mero monito ma autoapplicativa, con la conseguenza che è costituzionalmente necessario conservare alla coppia il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al matrimonio fino a quando il legislatore non intervenga.

Cassazione civile, Sez. I, sentenza 21 aprile 2015, n. 8097

(di Debora Mirarchi)

Il 17 marzo 2015 è destinata a rimanere una data che difficilmente potrà essere dimenticata non solo da molti dirigenti dell’Amministrazione finanziaria ma anche da ancor più numerosi contribuenti.

La Corte Costituzionale, con una sentenza destinata a produrre effetti ancora incerti ma sicuramente senza precedenti, ha, in buona sostanza, annullato circa 1.200 nomine dirigenziali conferite a numerosi funzionari al vertice dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dell’Agenzia del territorio ai sensi dell’art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

La citata disposizione normativa, al fine di rispondere “all’esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficacia attuazione delle misure di contrasto all’evasione”, aveva previsto che “l’Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi già affidati, potrà attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso”.

In buona sostanza, ai sensi del novellato articolo, la necessità di assicurare la copertura di posizioni dirigenziali rimaste vacanti, ha legittimato, negli anni, l’affidamento da parte dell’Amministrazione finanziaria di tali incarichi a dirigenti nominati con contratti a tempo determinato con buona pace della generale regola del concorso pubblico.

La Corte Costituzionale, con la sentenza de qua, ha dichiarato l’illegittimità di tali nomine dirigenziali poiché in palese contrasto con i presupposti di temporaneità e straordinarietà che consentono la deroga al citato generale principio in base al quale il conferimento dell’incarico (non solo, si badi bene, di natura dirigenziale) nell’ambito delle pubbliche amministrazioni segue il previo espletamento del concorso pubblico.

Questo il principio che governa l’attribuzione di incarichi nel pubblico impiego “ricordato” dalla Corte Costituzionale: “nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso”.

Ciò significa che tutti gli atti impositivi e gli atti che da essi promanano, sottoscritti da tali dirigenti la cui nomina è stata dichiarata illegittima, dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) essere dichiarati inesistenti ab origine in quanto emessi da parte di soggetti di fatto privi del relativo potere.

Ma così, forse, non sarà.

Fermi tutti i rapporti ormai definiti, in relazione ai quali il Governo sembra aver messo una pietra tombale, rimangono numerose incertezze sulle sorti di eventuali contenziosi ancora pendenti innanzi alle competenti Commissioni tributarie.

Unica certezza, al momento, è che si dovrà fornire una risposta alle istanze dei numerosissimi contribuenti che, negli anni, sono stati raggiunti da avvisi di accertamento emessi da soggetti nominati illegittimamente.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 37 del 2015

 

(di Debora Mirarchi)

Premessa

Il cammino verso il riconoscimento della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado è stato lento ma, finalmente, sembrerebbe essersi concluso.

È, infatti, in fase di attuazione da parte del Governo, la legge delega per la riforma fiscale che prevede la sospensione dell’esecutorietà della sentenza di secondo esame in pendenza di ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. In particolare, per la sospensione de qua è prevista la possibilità di rivolgersi allo stesso giudice tributario che ha emesso la sentenza impugnata il quale, preso atto della proposizione del ricorso per cassazione, può disporre la sospensione dell’atto impugnato, previa valutazione della sussistenza dei presupposti ex lege quali il c.d. fumus boni iuris e il periculum in mora.

Ma, per arrivare a questo importante risultato ci sono voluti anni e numerosi sforzi della giurisprudenza che facendo ricorso allo strumento interpretativo, ha colmato un vuoto legislativo affermando l’applicabilità della tutela cautelare anche in ambito tributario.

In attesa di vedere cosa succederà effettivamente, è interessante ripercorrere le principali tappe che hanno consentito questo importante approdo.

La posizione della Corte Costituzionale

Il primo passo in tal senso è stato compiuto dalla Corte Costituzionale che con la sentenza del 17 giugno 2010, n. 217 si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 49, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e, in particolare, sull’applicabilità, al processo tributario, degli artt. 373 e 283 c.p.c.

La Consulta ha proposto una lettura costituzionalmente orientata della norma de qua, chiarendo che l’inapplicabilità ex art. 337 c.p.c. della sospensione della sentenza per effetto dell’impugnazione (regola generale) “non comporta necessariamente l’inapplicabilità al processo tributario anche delle […] «eccezioni» alla regola e, quindi, non esclude di per sé la sospendibilità ope legis dell’esecuzione della sentenza di appello impugnata per cassazione”.

Questo, in sostanza, il ragionamento sotteso alla finalmente riconosciuta applicabilità dell’istituto della sospensione alla sentenza di secondae curae.

L’art. 49, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 stabilisce che “alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”.

Nel suddetto libro II, titolo III, capo I del codice di procedura civile è contenuta la disciplina generale applicabile alle impugnazioni, mentre nel richiamato art. 337 c.p.c. è disciplinato l’istituto della sospensione delle sentenze.

In particolare, l’art. 337 c.p.c. prevede che “l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407”.

In altri termini, l’art. 337 c.p.c., se da una parte dispone, in via generale, l’immediata esecutività delle sentenze, dall’altra, rinviando ad altri articoli del medesimo codice che sanciscono la facoltà di sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.) e della sentenza di appello (art. 373 c.p.c.), introduce eccezioni alla predetta regola generale.

Secondo gli Ermellini, dunque, l’inapplicabilità dell’art. 337 c.p.c., così come disposta dall’art. 49, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda esclusivamente la regola generale contenuta nella prima parte del primo comma dell’art. 337 c.p.c., ma non le eccezioni contenute nell’art. 283 c.p.c. con riferimento alla sospensione delle sentenze di primo grado e nell’art. 373 c.p.c. relativamente alle pronunce rese in appello.

Ciò significa che la sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado, prevista dall’art. 373 c.p.c. (norma di carattere eccezionale), trova applicazione anche nel processo tributario.

Segnato il solco, la Corte Costituzionale ha, in seguito, ribadito il proprio orientamento con successivi pronunciamenti avallando la necessità di una misura cautelare nei confronti del decisum di secondo grado in attesa di una definitiva pronuncia del giudice di legittimità[1].

… e quella della Corte di Cassazione

Non senza difficoltà la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado è stata pacificamente riconosciuta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, superata qualche battuta di arresto[2], conformandosi ai principi statuiti dalla pronuncia della Corte Costituzionale, ha sancito che anche in materia tributaria si rende applicabile l’art. 373 c.p.c. e, pertanto in caso di “ricorso in cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale si applica la disposizione di cui all’art. 373, primo comma, secondo periodo, c.p.c.[3]. In particolare, la Corte di Cassazione ha voluto puntualizzare come la sospensione de qua sia subordinata a un attento esame, forse più rigoroso, dei presupposti di legge.

La giurisprudenza di merito

Non può tuttavia sottacersi che un ruolo di indubbia rilevanza nel riconoscimento della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza deve riconoscersi alla giurisprudenza di merito. Negli ultimi anni, infatti, nonostante gli oscillanti orientamenti della giurisprudenza, soprattutto di legittimità, i giudici delle Commissioni tributarie hanno manifestato un convincimento chiaro. In più occasioni la giurisprudenza di merito “deve ritenersi in generale possibile la sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, purché ne ricorrano i presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) cosi come indicati rispettivamente dall’art. 283 c.p.c. e dall’art. 373 c.p.c.[4].

L’applicabilità della sospensione in parola è stata anche affermata dalla Commissione tributaria centrale, sez. Milano, n. 620/2013, che, facendo tesoro dei principi sanciti dalla giurisprudenza precedente ormai univoca sul punto, ha affermato che “l’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 è norma processuale per la quale deve ritenersi efficace il principio secondo cui lo jus superveniens è immediatamente applicabile. E di tale principio deve farsi applicazione anche nelle ipotesi di pronunce della Commissione Tributaria Centrale (…) giudice di merito di terza istanza”.

Note

[1] Corte Cost., 13 febbraio 2014 n. 25 e, conformemente, Corte Cost.,11 luglio 2012, n. 181.

[2]Nel processo tributario è esclusa ogni possibilità di tutela cautelare nei confronti dell’efficacia esecutiva della pronuncia di secondo grado, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 49 e 68, senza che ciò determini un’ingiustificata lesione del diritto di difesa, in quanto la garanzia costituzionale della tutela cautelare deve ritenersi doverosa….solo fino al momento in cui non intervenga una pronuncia di merito che accolga, con efficacia esecutiva, la domanda, ritenendo superflua l’adozione di ulteriori misure cautelari, o al contrario, la respinga, negando in tal modo a cognizione piena la sussistenza del diritto ed il presupposto stesso dell’inibitoria” (così Cass., sez. trib., 13 ottobre 2010, n. 21121).

[3] Cass., 24 febbraio 2012, n. 2845.

[4] Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XLVI, 31 maggio 2012, n. 27; Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XXII, 8 marzo 2013, n. 9; Comm. trib. reg. Lombardia, sez. VI, 24 maggio 2011, n. 8; Comm. trib. reg. Lazio, sez. I, 24 gennaio 2012, n. 7; Comm. trib. reg. Lazio, sez. I, 1 febbraio 2011, n. 7; Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV, 6 luglio 2011, n. 24; Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XLVI, 18 gennaio 2011, n. 2; Comm. trib. reg. Emilia-Romagna, sez. I, 26 gennaio 2012, n. 23; Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 3.

La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del decreto legislativo delegato 28/2012 nella parte in cui ha reso la mediazione obbligatoria in un ampio ventaglio di materie, comprendenti: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

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