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Costi non deducibili se l’evasore totale non dimostra la certezza o la determinabilità in modo obiettivo

(A cura del Dott. Marco Cardillo)

La Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 230, depositata in data 8 gennaio 2020, ha chiarito che i dati comunicati dai clienti di un contribuente negli elenchi “Clienti-Fornitori” – ossia i dati comunicati ai sensi dell’art. 21, D.L. 78/2010 (poi modificato dall’art. 2, comma 6, D.L. 16/2012), il quale ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva – non costituiscono mere annotazioni.

La Suprema Corte, nelle motivazioni della Sentenza, spiega infatti che “corrispondevano a fatture regolarmente registrate in corrispondenza di prestazioni di servizi ricevute o di beni acquistati dal soggetto emittente le corrispondenti fatture sulle quali il cliente, in quanto titolare di partita IVA, è legittimato a detrarre la relativa imposta ed aventi perciò valore probatorio in ordine all’acquisto di beni.

Gli Ermellini riconoscono quindi corretto utilizzare i dati suindicati per la ricostruzione del volume di affari – corrispondente ai ricavi – del contribuente che ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi.

La Cassazione ha evidenziato che la riconducibilità delle fatture emesse dal contribuente “ricostruite sulla base di quelle ricevute dai clienti e regolarmente registrate, al volume di affari della società dal medesimo amministrata non costituisce alcuna presunzione, ma soltanto il frutto di un accertamento fiscale effettuato dalla Polizia tributaria che, avendo ricostruito sulla base di quanto figurante dall’elenco fornitori le cessioni di beni da costui effettuate, si sono limitati al calcolo matematico degli importi riportati sui singoli documenti per quantificarne il volume di affari dell’anno di imposta in contestazione”.

La stessa Corte ha voluto porre l’accento sul fatto che per la ricostruzione del reddito dell’impresa nell’esercizio di competenza concorrono anche le spese e gli altri componenti negativi, ma questi devono essere certi o comunque determinabili in modo obiettivo come previsto dall’art. 109, comma 1, TUIR, non potendo essere puramente e semplicemente presunti.

I giudici hanno evidenziato che è onere del contribuente, evasore totale, provare l’esistenza dei costi correlati ai ricavi ricostruiti o comunque allegare i dati dai quali l’esistenza di tali costi poteva essere desunta, non essendo legittimo presumere l’esistenza di costi deducibili in assenza quantomeno di allegazioni fattuali che rendano almeno legittimo il dubbio in ordine alla loro sussistenza.


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